Quando si perfeziona il deposito telematico degli atti processuali?

Cass., Sent. N. 12422/21.

La Suprema Corte, Sezione Lavoro, con provvedimento dell’11 maggio 2021, si è pronunciata su una questione molto importante: il perfezionamento del deposito telematico degli atti processuali.

La questione giuridica nasce dal ricorso presentato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del reclamo proposto, nell’ambito del procedimento ex lege n° 92 del 2012,  per il deposito tardivo legato all’inosservanza del termine decadenziale di 30 giorni stabilito dall’art. 1, co.58, l. 92/2012.

Il ricorrente evidenziava che il reclamo era stato regolamente depositato nei termini.

Infatti la copia dei messaggi PEC generati in seguito al deposito telematico, in particolare dalla ” ricevuta di avvenuta consegna ( RdAC)”, confermava il rispetto dei termini.

La Suprema Corte, seguendo quanto già rilevato in altri provvedimenti precedenti, confermava che IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI SI PERFEZIONA QUANDO VIENE EMESSA LA SECONDA PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, COME DISPOSTO DALL’ART. 16 BIS, COMMA 7, DEL d.l. 179 DEL 2012 e successive modifiche.

Inoltre, nella decisione suindicata, il giudice di legittimità precisava che il deposito telematico di un atto giudiziario avviene attraverso 4 distinte PEC:

la prima, ” ricevuta di accettazione”, attesta che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario;

la seconda, ” ricevuta di consegna”, attesta che l’invio è intervenuto con la consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario ( E RILEVA AI FINI DEL LA TEMPESTIVITA’ DEL DEPOSTO CHE SI CONSIDERA PERFEZIONATO IN TALE MOMENTO);

la terza, attesta  l’esito dei controlli automatici del deposito ( indirizzo del mittente – che deve risutare nel registro ReGIndE – il formato del messaggio – che deve essere aderente alle specifiche –  la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita – 30MB);

la quarta, attesta l’esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PECe, inoltre il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti.

Fonte: Avv. Roberto Nicodemo e Giorgia Celletti, info n. 251
 

Avvocato “intestatario” ed impugnazione sentenza sulle spese

L’art. 93 c.p.c. nel contemplare l’istituto della distrazione delle spese a favore del difensore, dispone che il difensore è legittimato a chiedere al giudice, nella medesima sentenza con la quale si procede alla condanna della controparte alle spese, che distragga a suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato al proprio cliente; il procuratore che si dichiara antistatario può chiedere al giudice di condannare la controparte al pagamento delle spese legali direttamente in suo favore. Si considera, quindi, antistatario il difensore che dichiara di avere assistito il proprio cliente senza avere riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio. 

La “traslazione”  del diritto alle spese di lite è  ammessa a condizione, da un lato, che la parte privata non abbia corrisposto gli onorari e, dall’altro, che le spese vive siano state anticipate dallo stesso difensore.

Il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura, fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore. 

Infatti, quando un avvocato agisce in giudizio per un cliente e si dichiara antistatario, tra questi e la controparte eventualmente soccombente, si instaura un rapporto autonomo per il pagamento diretto degli onorari professionali. Ciò non preclude la possibilità per l’avvocato di esigere il pagamento dal proprio cliente (Trib. Cassino 21 giugno 2016 n. 867). L’avvocato, anche se distrattario, quindi, può in ogni caso rivolgersi al proprio assistito sia per ottenere il pagamento della parte di credito professionale eccedente la somma liquidata dal giudice e corrisposta dal soccombente, che per ottenere l’intero pagamento, qualora questi non vi abbia provveduto: il difensore, anche se distrattario, ha comunque diritto ad agire giudizialmente nei confronti del proprio cliente per il pagamento dei propri compensi.

    In caso di impugnazione della sentenza con distrazione delle spese, il difensore distrattario può assumere la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, soltanto qualora sorga controversia sulla distrazione (Cass. 30 maggio 2017 n. 13516; Cass. 12 gennaio 2006, n. 412; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20321), cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza o l’abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, restando obbligato, se la sentenza che ha disposto la distrazione sia annullata o riformata, a restituire le somme corrispostegli dal soccombente (Cass. 5 agosto 2005, n. 16597).

Allorché invece la impugnazione riguardi l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. 30 luglio 2004, n. 14637; Cass. 17 giugno 2004, n. 11370).

Il difensore distrattario delle spese assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, in sede di gravame, solo quando l’impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative all’ammontare delle spese liquidate, giacché l’eventuale erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore (che potrà rivalersi nei confronti del proprio assistito) bensì quelli della parte vittoriosa (che sarà tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore) (Cass. 30 maggio 2017 n. 13516). 

 E’ ormai consolidato, quindi, l’indirizzo giurisprudenziale (da ultimo,Cass. 14 ottobre 2020 n. 22140) nel senso che il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione o l’abbia respinta ovvero quanto il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicchè, ove il gravame riguardi solo l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata.

Fonte: https://www.cfnews.it/avvocatura/avvocato-intestatario-ed-impugnazione-sentenza-sulle-spese/

Notifica dell’impugnazione al difensore costituito per più parti.


Art. 170 c.p.c.

La problematica della notifica di un’unica copia dell’atto di impugnazione al difensore, il quale assista diversi soggetti, è stata risolta dal legislatore con la nuova formulazione dell’art.170 cpc, che, nel disciplinare le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento, al comma 2, espressamente statuisce che “E’ sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto, anche se il procuratore è costituito per più parti”.

La formulazione del riportato art.170, comma 2, cpc ha trovato conforto anche nella giurisprudenza della Suprema Corte che, con sentenza 15.6.2018 n.15920, ha affermato che quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante consegna di una sola copia dell’atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le parti contro cui l’atto è diretto.

Il principio di cui all’art.170, comma 2, cpc opera anche nell’ipotesi in cui detto procuratore sia costituito per una pluralità di parti in virtù di procure ed atti di costituzione distinti per ciascuna di esse (Cass. 13.3.2018 n. 6059; Cass. 8.11.2012 n. 19297).

E’ valida, quindi, la notifica dell’impugnazione eseguita mediante consegna di una sola copia all’unico difensorecostituito in rappresentanza di più parti (Cass., sez.un., 15.12.2008 n. 29290); non è necessario che l’atto di impugnazione sia notificato presso il difensore in un numero di copie pari alle parti da quest’ultimo rappresentate. La regola che l’atto di impugnazione fosse notificato al difensore in un numero di copie pari alle parti da quest’ultimo rappresentate era “sproporzionata” rispetto al compito del difensore di assistere i clienti, che ben può essere conseguito con la notifica di una sola copia dell’impugnazione.

Il principio della notifica all’unico difensoredi più parti di un unico ricorso è stato confermato anche per la notifica del ricorso per cassazione (Cass. 4.10.2013 n. 22751), non determinando la notifica di una unica copia la violazione del principio del contraddittorio, né di alcun principio di diritto sostanziale (Cass. 12.5.2011 n.10386; Cass. sez.un., 15.12.2008 n. 29290).

Nel caso di parte con più procuratori, si è specificato (Cass. 3.3.2014 n. 4933; Cass. 14.10.2014 n. 21698) che qualora la parte sia costituita in giudizio con più procuratori, ciascuno di essi è legittimato a ricevere le notificazioni anche se il mandato è congiunto, poiché in questo caso la notifica raggiunge un rappresentante della parte professionalmente qualificato. E’ stato così capovolto (Cass. 17.12.2014 n. 26541) l’indirizzo giurisprudenziale di cui a Cass., sez.un., 10.10.1997 n.9859, in base al quale è nulla la notificazione dell’atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l’atto è destinato.

Fonte: https://www.cfnews.it/diritto/avvocato-pluridifensore-e-notifica-impugnazione/

Avvocato e depenalizzazione: falsificare la firma del cliente non è più reato

Cass. sent. n. 18657/17.

L’avvocato che falsifica la firma del cliente e poi l’autentica non commette più reato. Tale condotta, che comunque rientra nell’illecito di falso in scrittura privata (1), è stata di depenalizzata l’anno scorso (2) e costituisce oggi solo un illecito civile che è fonte, a tutto voler concedere, di risarcimento del danno e di una ulteriore multa da pagare allo Stato. A dirlo è stata la Cassazione con una recente sentenza (3). Per comprendere la portata del principio e gli effetti per il cittadino ricorriamo al consueto esempio.

Immaginiamo un avvocato che, dopo aver perso una causa e ritenendo la sentenza clamorosamente sbagliata, intenda fare appello. Tuttavia, temendo che il proprio cliente gli attribuisca la colpa dell’insuccesso, decide di non farglielo sapere e, così, di falsificare la firma di quest’ultimo sulla procura processuale da apporre necessariamente sull’atto di impugnazione. Il cliente però lo viene a sapere per vie traverse e denuncia il proprio avvocato per aver posto un falso su un atto pubblico, quale appunto quello processuale in quanto diretto a una pubblica autorità (il giudice). L’avvocato si difende sostenendo la tesi opposta e che, a tutto voler concedere, si tratterebbe di falso in scrittura privata. Chi dei due ha ragione?

Secondo la Cassazione integra il reato di falso ideologico in certificati, commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità, quale appunto l’avvocato, la falsa attestazione dell’autenticità della sottoscrizione della procura processuale (5). Invece la falsa sottoscrizione di una procura processuale configura il diverso reato di falso in scrittura privata (1), ormai depenalizzato.

La conseguenza è che il cliente che si accorge che sull’atto processuale non c’è la propria firma ma quella (falsa) di un’altra persona, non ha possibilità di sporgere una denuncia-querela contro l’avvocato, ma può difendersi unicamente con un’azione civile di risarcimento del danno, all’esito della quale peraltro il giudice applicherà anche una “multa” da versare alle casse dello Stato. La sanzione pecuniaria resta di natura civile ed è di importo variabile tra 100 e 8.000 euro o tra 200 e 12.000 euro a seconda della gravità.

Il comportamento dell’avvocato che falsifica la firma del cliente è anche sanzionabile da un punto di vista deontologico; per cui il “falso assistito” può sporgere una segnalazione al locale consiglio dell’ordine degli avvocati per denunciare la condotta scorretta tenuta dall’ex difensore.
note

(1) Art. 485 cod. pen. La norma recitava nel seguente modo: « Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni».

(2) Art. 1 L. n. 7/2016.

(3) Cass. sent. n. 18657/17.

(4) Art. 481 cod. pen.

(5) Cass. sent. n. 15556/2011; n. 9578/2006; n. 22496/2005.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/158288_avvocato-falsificare-la-firma-del-cliente-non-e-piu-reato

Foto: http://siamoavvocati.it/falso-in-atto-pubblico-se-avvocato-falsifica-la-firma-del-collega-in-atto-giudiziario-171

Rimborso spese anche per l’avvocato che si difende da solo

Cassazione civile Sez. II, Sentenza n. 189 del 09/01/2017
Con la sentenza n. 189/2017 la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di soccombenza e di rimborso delle spese processuali nell’ipotesi in cui un avvocato decida di difendersi da solo.
Il caso.

Con atto di citazione un avvocato, difensore in proprio, proponeva appello avverso la sentenza n. 7542 del 2010 emessa dal giudice di Pace che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dallo stesso avverso il verbale di infrazione al codice della strada emesso dalla Polizia Municipale:

Il Tribunale, in accoglimento dl gravame e in riforma della sentenza impugnata annullava il verbale di infrazione al codice della strada emesso dalla Polizia Municipale, e dichiarava irripetibile le spese di entrambi i gradi del giudizio, in quanto l’opposizione risultava proposta in proprio dal legale opponete/appellante e che l’Ente territoriale opposto non aveva contrastato la pretesa e non aveva neppure iscritto a ruolo la sanzione estinta.

Il legale propone ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: in particolare, il Tribunale ha errato nel non condannare la parte opposta al pagamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio, in quanto non è sostenibile che le spese del giudizio sarebbero irripetibili perchè eccessive o superflue, dato che l’opponente ha avuto necessità di dover opporsi ad una sanzione che è stata dichiarata illegittima ed ingiusta ed impugnare l’altrettanta ingiusta sentenza di primo grado.il quesito sottoposto alla Corte.

La Suprema Corte, nell’accogliere l’impugnazione, chiarisce in punto di spese processuali e di art. 92 c.c:

la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria nè costituisce un risarcimento del danno, ma è un’applicazione del principio di causalità: l’onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo;

al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall’art. 88 c.p.c., oppure per reciproca soccombenza, oppure per gravi ed eccezionali ragioni;

nel caso in esame non sussistono ragioni per non seguire il principio della soccombenza: la circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c., non incide sulla natura professionale dell’attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione;

analogamente, la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell’attore, posto che la soccombenza non va riferita all’espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo;

non è del pari ragione sufficiente per dichiarare irripetibili le spese o disporre la compensazione la contumacia della parte convenuta, come nel caso in esame, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese.

Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/avvocato-difende-solo-comunque-diritto-rimborso-delle-spese-103407.html

Foto: http://it.blastingnews.com/economia/2016/11/avvocati-previsto-il-rimborso-di-1500-euro-per-l-acquisto-di-nuovi-strumenti-informatici-001266185.html

Cassazione: l’errore non basta per affermare la responsabilità dell’avvocato

Cass., III sez. civ., Sent. n. 22882/2016
Non basta l’errore o l’omissione a integrare la responsabilità dell’avvocato, in quanto il cliente deve dimostrare che, in assenza di quella condotta asseritamente colpevole, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e più favorevole.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, III sezione civile, nella sentenza n. 22882/2016 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso promosso nei confronti della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’infondatezza dell’azione di responsabilità proposta da una Casa di Cura contro due avvocati.

Il giudice a quo aveva ritenuto non imputabili i due professionisti della lamentata illegittimità degli atti di una procedura di licenziamento collettivo adottata dall’attrice su loro suggerimento, mancando la prova della attribuibilità ad essi della condotta generatrice del lamentato evento di danno.

Anche in Cassazione gli avvocati sono considerati privi di responsabilità: come il giudice d’appello ha evidenziato, la datrice di lavoro era assistita anche da altri professionisti e l’intervento dei due intimati era stato soltanto funzionale a rendere compatibile il licenziamento con i criteri di scelta determinati ex lege.

Ciononostante, spiega il Collegio, pur a voler ammettere contro ogni evidenza la predicabilità di un concorso morale o materiale dei due professionisti nella determinazione del lamentato evento di danno, sarebbe comunque stata da escludere la configurabilità di un inadempimento colpevole, volta che la procedura di licenziamento collettivo venne ritenuta legittima addirittura in una duplice sede giudiziaria.

Inoltre, costituisce ius receptum presso la Corte il principio secondo il quale la responsabilità dell’avvocato non può dirsi esistente, e conseguentemente affermarsi, in presenza di un semplice errore (od omissione), stante la necessità di dimostrare, da parte del cliente, la ragionevole probabilità di un diverso e più favorevole esito in assenza di quella condotta asseritamente colpevole.

La sentenza impugnata, conclude il Collegio, sia pur implicitamente, appare perfettamente orientata da tali principi, avendo correttamente valutato, altrettanto correttamente giudicando, in ordine agli oneri di allegazione e prova gravanti sull’attrice.
Fonte: Cassazione: l’errore non basta per affermare la responsabilità dell’avvocato
(www.StudioCataldi.it)

Foto: http://www.gildacuneo.it/2013/06/concorso-rimandato-a-dopo-lestate-per-infanzia-e-primaria-in-piemonte-non-si-trovano-docenti-di-informatica-e-lingue/

Corte UE: sì ai rimborsi forfettari per l’avvocato

Corte di Giustizia UE, sentenza C‑57/15
Un sistema che preveda tariffe forfettarie per rimborsare le spese di assistenza legale a carico della parte soccombente, in un procedimento relativo a diritti di proprietà intellettuale, è conforme al diritto dell’Unione Europea.

L’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che preveda che la parte soccombente sia condannata a sopportare le spese giudiziarie sostenute dalla parte vittoriosa, che offra al giudice competente a pronunciarsi su tale condanna la possibilità di tener conto delle caratteristiche specifiche della causa di cui è investito e che preveda un sistema di tariffe forfettarie in materia di rimborso delle spese di assistenza legale, a condizione che tali tariffe assicurino che le spese che la parte soccombente deve sopportare siano ragionevoli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Tuttavia, l’articolo 14 di tale direttiva osta ad una normativa nazionale che preveda tariffe forfettarie che, stabilendo importi massimi troppo bassi, non assicurino che almeno una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese sostenute dalla parte vittoriosa sia sopportata dalla parte soccombente.

Lo ha disposto la Corte di Giustizia dell’UE, quinta sezione, nella sentenza resa il 28 luglio 2016 (qui sotto allegata) riguardante la causa C‑57/15, su domanda pregiudiziale sollevata dalla Corte d’Appello di Anversa, Belgio.

Al giudice nazionale era ricorsa una società titolare di un brevetto, contro altra società per far accertare, in sostanza, una violazione del citato brevetto, per farle ingiungere di cessare tale violazione e per farla condannare alle spese. Il Tribunale Commerciale di Anversa, tuttavia, aveva respinto il ricorso e dichiarato nullo il brevetto di cui trattasi, condannando la ricorrente a versare all’altra società un’indennità di procedura per il procedimento di primo grado dell’importo di 11.000 euro, importo massimo in virtù della normativa belga può essere richiesto per grado di giudizio per gli onorari corrisposti al proprio avvocato.

Ciononostante, la società chiamata in causa deduce di aver sostenuto spese ampiamente superiori all’importo summenzionato e lamenta che la normativa belga sia contraria all’articolo 14 della direttiva 2004/48, in quanto tale articolo non consente agli Stati membri di stabilire né un tetto al rimborso, per le spese di avvocato né una condizione legata alla commissione di un fatto illecito per il rimborso delle altre spese sostenute dalla parte vittoriosa nella lite.

Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte Europea rammenta, preliminarmente, che l’articolo 14 della direttiva 2004/48 sancisce il principio per cui le spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, sopportate dalla parte vittoriosa, sono di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non vi si opponga. La nozione di “spese giudiziarie” che la parte soccombente deve rimborsare, comprende, tra l’altro, gli onorari di avvocato.

Inoltre, la norma richiamata impone agli Stati membri di garantire il rimborso delle sole spese giudiziarie “ragionevoli”, mentre l’articolo 3, paragrafo 1, della citata direttiva prevede che le procedure previste dagli Stati membri non debbano essere inutilmente costose.

Di conseguenza, una normativa che preveda tariffe forfettarie per il rimborso degli onorari di avvocato può, in linea di principio, essere giustificata a condizione che miri a garantire la ragionevolezza delle spese rimborsabili, tenuto conto di fattori quali l’oggetto della controversia, il valore di questa, o il lavoro da svolgere per la difesa del diritto in questione.

Per contro, il criterio secondo il quale la parte soccombente deve sopportare le spese giudiziarie “ragionevoli” non può giustificare, ai fini dell’attuazione in uno Stato membro dell’articolo 14 della direttiva 2004/48, una normativa che imponga tariffe forfettarie di gran lunga inferiori rispetto alle tariffe medie effettivamente applicate ai servizi prestati da avvocati in tale Stato membro.

Infatti, una simile normativa sarebbe incompatibile con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48, che prevede che le procedure e i mezzi di ricorso previsti da detta direttiva siano dissuasivi. Orbene, l’effetto dissuasivo di un’azione di contraffazione sarebbe gravemente compromesso se l’autore della violazione potesse essere condannato solamente al rimborso di una piccola parte delle ragionevoli spese per l’avvocato sostenute dal titolare del diritto di proprietà intellettuale danneggiato.
Una simile normativa pregiudicherebbe pertanto l’obiettivo principale perseguito dalla direttiva 2004/48, consistente nell’assicurare un livello elevato di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

Infine, si deve osservare che l’articolo 14 della direttiva 2004/48 prevede che le spese giudiziarie che la parte soccombente deve sopportare siano “proporzionate”: tale questione non può essere valutata indipendentemente dalle spese che la parte vittoriosa ha effettivamente sostenuto per l’assistenza legale, nei limiti in cui esse siano ragionevoli.

Sebbene il requisito di proporzionalità non implichi che la parte soccombente debba necessariamente rimborsare integralmente le spese sostenute dall’altra parte, esso esige tuttavia che quest’ultima abbia diritto al rimborso, quantomeno, di una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese effettivamente sostenute dalla parte vittoriosa.

Pertanto, una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che preveda un limite assoluto per le spese di assistenza legale, deve assicurare, da un lato, che tale limite rispecchi le tariffe realmente praticate in materia di servizi di assistenza legale nell’ambito della proprietà intellettuale e, dall’altro, che almeno una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese effettivamente sostenute dalla parte vittoriosa sia sopportata dalla parte soccombente. Infatti, una simile normativa, in particolare nell’ipotesi in cui detto limite sia troppo basso, non è idonea ad escludere che l’importo di tali spese superi ampiamente il limite previsto, cosicché il rimborso al quale la parte vittoriosa può ambire diviene sproporzionato o, a seconda dei casi, insignificante, privando in tal modo l’articolo 14 della direttiva 2004/48 del suo effetto utile.

Fonte: Corte UE: l’avvocato può essere pagato a forfait
(www.StudioCataldi.it)

Foto: http://www.stgm.org.tr/tr/manset/detay/turkiye-ohalde-keyfi-davranmadigini-avrupa-konseyine-ispatlamak-zorunda

Irap: non basta la segretaria per assoggettare l’avvocato

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 10/05/2016 n. 9451

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016, è stata chiamata a pronunciarsi su una questione di particolare importanza in materia di IRAP.

Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte rappresenta la soluzione al dibattito giurisprudenziale succedutosi nel corso del tempo, riguardante il presupposto per l’assoggettamento all’imposta regionale sulle attività produttive.

I giudici di legittimità hanno finalmente chiarito che non sono soggetti ad IRAP i contribuenti che:

sono inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità o interesse;
utilizzano beni strumentali minimi non eccedenti l’id quod plerumque accidit;
si avvalgono di un solo lavoratore dipendente con mansioni di segreteria o con mansioni meramente esecutive.
Al fine di meglio comprendere il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è necessario fare un breve cenno alla normativa di riferimento.

L’Irap (acronimo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un tributo a carattere reale introdotto e disciplinato dal D.Lgs. 446/1997.

A norma dell’art. 2 del suddetto decreto, presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Per l’applicazione dell’imposta, dunque, è necessaria la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, il quale ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, ovvero si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

La questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite, riguardava un professionista esercente l’attività di avvocato che nello svolgimento della propria attività professionale si avvaleva di un solo lavoratore dipendente con mansioni di segreteria e di beni strumentali minimi, non eccedenti l’id quod plerumque accidit.

La sentenza dei giudici d’appello, impugnata dall’Agenzia delle Entrate per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, D.Lgs. 446/97, aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2000 al 2004.

L’Amministrazione ricorrente, in particolare, propendeva per l’applicazione dell’IRAP ritenendo che la presenza di un solo lavoratore dipendente determinasse la ricorrenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

La Suprema Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Finalmente i giudici di legittimità hanno risolto la questione oggetto di diversi e contrapposti orientamenti giurisprudenziali in merito al presupposto per l’assoggettamento ad IRAP e segnatamente, al concetto di “autonoma organizzazione”.

Con riguardo al presupposto dell’IRAP, i giudici di legittimità hanno stabilito che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero mansioni meramente esecutive.

L’accertamento della sussistenza del suddetto requisito spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

A ciò consegue che il diritto al rimborso deve essere riconosciuto al contribuente che dimostri di non essere in possesso dei requisiti che caratterizzano l’autonoma organizzazione, per tali intendendosi, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite, solo quegli elementi che rechino al lavoro dell’interessato un apporto significativo, ovvero incidano sulla potenzialità del lavoro del contribuente in misura tale da garantire quel “qualcosa in più” rispetto all’attività del contribuente.

In particolare, per quanto riguarda i beni strumentali, affinché possa escludersi l’autonoma organizzazione è necessario che questi non superino il limite dell’id quod plerumque accidit, ossia il minimo indispensabile che permette all’interessato di svolgere la propria attività (si pensi ad un computer per un avvocato o ad una lettiga per il medico di base).

Per quanto riguarda la collaborazione non occasionale di lavoro altrui, invece, il limite è segnato dall’impiego di un solo collaboratore, ma occorre prestare attenzione alle mansione svolte dallo stesso.

Infatti, se da un lato può escludersi l’autonoma organizzazione nel caso in cui il contribuente si avvalga di un collaboratore che rechi alla “sua attività” un apporto del tutto mediato o generico (si pensi all’attività svolta dal lavoratore dipendente con funzioni esecutive o di segreteria), dall’altro non può usufruire dell’esclusione dall’assoggettamento all’IRAP il contribuente che si avvalga dell’opera di un collaboratore che rechi un “valore aggiunto” all’attività del medesimo.

Concludendo, il contribuente che non è in possesso del requisito dell’autonoma organizzazione può chiedere il rimborso dell’IRAP mediante la presentazione di dichiarazione integrativa ovvero attraverso apposita istanza da presentare ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 602/72 entro 48 mesi dal versamento dell’IRAP non dovuta.

L’Agenzia delle Entrate dovrà rispondere a tale istanza entro 90 giorni dalla presentazione della medesima.

Qualora l’Ufficio dovesse rigettare l’istanza di rimborso ovvero dovesse rimanere in silenzio non rispondendo alla richiesta del contribuente, si potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, ex art. 19 D.Lgs. 546/92, dimostrando adeguatamente al giudice di non essere in possesso del requisito dell’autonoma organizzazione previsto per l’assoggettamento all’IRAP.

Il ricorso deve essere proposto entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione del diniego all’istanza di rimborso ovvero entro il termine di 10 anni dalla formazione del c.d. silenzio – rifiuto.

Il giudice, quindi, dovrà valutare la situazione di fatto prospettata dal contribuente, ben potendo riconoscere il diritto al rimborso ogni qual volta non ricorra il requisito dell’autonoma organizzazione, alla luce delle precisazioni rese, con la sentenza in commento, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/17/irap-professionista-segretaria

Foto: http://www.studiolegaleramacciati.it/wp-content/uploads/2016/05/avvocato-segretaria-1024×682.jpg

Guida in stato di ebbrezza: niente prelievo del sangue senza avvocato

Cass., IV sez. pen., sent. 22711/2016.

Sono inutilizzabili le analisi del sangue effettuate sul fermato per guida in stato di ebbrezza se queste siano state disposte con atto urgente della polizia, ma senza aver avvisato il trasgressore della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art. 114 disp. att. c.p.p.
Lo ha disposto la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 22711/2016 (qui sotto allegata) che ha annullato senza rinvio, per insussistenza del fatto, la sentenza che aveva condannato il ricorrente per il reato di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.

La Corte territoriale aveva ritenuto infondata l’eccezione della difesa relativa al mancato avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., in quanto l’esame ematico per l’accertamento del tasso alcolemico era stato eseguito nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso a seguito del sinistro e non necessitava del consenso dell’interessato, e valutava congruo il trattamento sanzionatorio.
Ribaltato l’esito decisorio in Cassazione, dove l’imputato ha proposto ricorso deducendo che il prelievo ematico era stato effettuato senza l’osservanza delle prescrizioni di legge con conseguente inutilizzabilità degli esiti.

Una doglianza fondata per gli Ermellini che rammentano il consolidato orietamento di legittimità secondo cui “l’effettuazione dell’alcoltest da parte dei sanitari di una struttura nella quale il soggetto sottoposto all’esame sia stato ricoverato subito dopo un incidente stradale presuppone, a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio, il previo avviso allo stesso, quale persona sottoposta alle indagini, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art.114 disp. att. c.p.p., se trattasi di attività compiuta esclusivamente in conseguenza di richiesta della polizia giudiziaria, e non, invece, nell’ambito di un protocollo medico-terapeutico”

Nel caso di specie, il ricorrente aveva provocato un sinistro stradale ed era stato condotto presso il nosocomio ove gli organi accertatori avevano chiesto, via fax, la verifica del tasso alcolemico: il prelievo ematico, limitato alla ricerca di sostanze alcoliche o stupefacenti, non era stato dunque effettuato nell’ambito di un protocollo sanitario per terapie di pronto soccorso, ma come atto urgente di P.G. che necessitava dell’avviso al difensore in base al combinato disposto degli artt. 354 e 356 c.p.p.
L’inutilizzabilità dell’accertamento e la mancanza di altre prove sullo stato di ebbrezza comportano l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Fonte: Guida in stato di ebbrezza: niente prelievo del sangue senza avvocato
(www.StudioCataldi.it)

Foto: https://www.google.it/search?q=prelievo+ematico+guida&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjI1ciKw4bNAhXSyRoKHbWsCLIQ_AUICCgC&biw=1366&bih=661#tbm=isch&q=prelievo+ematico+guida+esame&imgrc=pxfgLyKc9JmQPM%3A

I nuovi contratti di convivenza passano dagli avvocati

 

I contratti che regoleranno i rapporti di convivenza delle coppie di fatto passeranno dagli avvocati.

A prevederlo espressamente è il testo del ddl sulle unioni civili sul quale ieri il Governo ha posto la fiducia e che, con molta probabilità, diventerà legge dello Stato entro domani.

Il testo andrà ad innovare l’ordinamento italiano inserendo due nuovi istituti che affiancheranno quello tradizionale del matrimonio. Nello specifico, si tratta delle unioni civili, riservate alle coppie formate da persone appartenenti allo stesso sesso, e delle convivenze di fatto (fruibili sia dalle coppie etero che omo), entrambe differenziate sul fronte dei diritti e dei doveri, sia personali che patrimoniali (leggi in merito: “Unioni civili: ecco come cambia la famiglia”).

Per quanto concerne le coppie di fatto, il “salto di qualità” compiuto dalla riforma sarà rappresentato dalla sottoscrizione del “contratto di convivenza” previsto dal comma 50 del testo, con cui le parti potranno disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

Ed è proprio su questo fronte che nasce la nuova competenza in capo ai professionisti legali che, insieme ai notai, saranno chiamati ad autenticare la sottoscrizione dell’atto (pubblico o scrittura privata), nonché le sue modifiche e la sua risoluzione.

Non si tratterà inoltre di una mera certificazione dell’autografia delle firme. L’avvocato e il notaio infatti dovranno fare qualcosa in più: attestare la liceità dell’accordo, in conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Spetterà sempre ai professionisti che ricevono l’atto provvedere, ai fini dell’opponibilità ai terzi, a trasmetterne copia (entro i successivi 10 giorni) al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

Fonte: I nuovi contratti di convivenza passano dagli avvocati (www.StudioCataldi.it)

Foto:http://coppia.pourfemme.it/foto/regole-convivenza_1691_4.html