Rimborso spese anche per l’avvocato che si difende da solo

13 Gennaio 2017


Cassazione civile Sez. II, Sentenza n. 189 del 09/01/2017
Con la sentenza n. 189/2017 la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di soccombenza e di rimborso delle spese processuali nell’ipotesi in cui un avvocato decida di difendersi da solo.
Il caso.

Con atto di citazione un avvocato, difensore in proprio, proponeva appello avverso la sentenza n. 7542 del 2010 emessa dal giudice di Pace che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dallo stesso avverso il verbale di infrazione al codice della strada emesso dalla Polizia Municipale:

Il Tribunale, in accoglimento dl gravame e in riforma della sentenza impugnata annullava il verbale di infrazione al codice della strada emesso dalla Polizia Municipale, e dichiarava irripetibile le spese di entrambi i gradi del giudizio, in quanto l’opposizione risultava proposta in proprio dal legale opponete/appellante e che l’Ente territoriale opposto non aveva contrastato la pretesa e non aveva neppure iscritto a ruolo la sanzione estinta.

Il legale propone ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: in particolare, il Tribunale ha errato nel non condannare la parte opposta al pagamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio, in quanto non è sostenibile che le spese del giudizio sarebbero irripetibili perchè eccessive o superflue, dato che l’opponente ha avuto necessità di dover opporsi ad una sanzione che è stata dichiarata illegittima ed ingiusta ed impugnare l’altrettanta ingiusta sentenza di primo grado.il quesito sottoposto alla Corte.

La Suprema Corte, nell’accogliere l’impugnazione, chiarisce in punto di spese processuali e di art. 92 c.c:

la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria nè costituisce un risarcimento del danno, ma è un’applicazione del principio di causalità: l’onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo;

al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall’art. 88 c.p.c., oppure per reciproca soccombenza, oppure per gravi ed eccezionali ragioni;

nel caso in esame non sussistono ragioni per non seguire il principio della soccombenza: la circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c., non incide sulla natura professionale dell’attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione;

analogamente, la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell’attore, posto che la soccombenza non va riferita all’espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo;

non è del pari ragione sufficiente per dichiarare irripetibili le spese o disporre la compensazione la contumacia della parte convenuta, come nel caso in esame, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese.

Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/avvocato-difende-solo-comunque-diritto-rimborso-delle-spese-103407.html

Foto: http://it.blastingnews.com/economia/2016/11/avvocati-previsto-il-rimborso-di-1500-euro-per-l-acquisto-di-nuovi-strumenti-informatici-001266185.html

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