Guida in stato di ebbrezza: niente prelievo del sangue senza avvocato

1 Giugno 2016


Cass., IV sez. pen., sent. 22711/2016.

Sono inutilizzabili le analisi del sangue effettuate sul fermato per guida in stato di ebbrezza se queste siano state disposte con atto urgente della polizia, ma senza aver avvisato il trasgressore della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art. 114 disp. att. c.p.p.
Lo ha disposto la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 22711/2016 (qui sotto allegata) che ha annullato senza rinvio, per insussistenza del fatto, la sentenza che aveva condannato il ricorrente per il reato di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.

La Corte territoriale aveva ritenuto infondata l’eccezione della difesa relativa al mancato avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., in quanto l’esame ematico per l’accertamento del tasso alcolemico era stato eseguito nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso a seguito del sinistro e non necessitava del consenso dell’interessato, e valutava congruo il trattamento sanzionatorio.
Ribaltato l’esito decisorio in Cassazione, dove l’imputato ha proposto ricorso deducendo che il prelievo ematico era stato effettuato senza l’osservanza delle prescrizioni di legge con conseguente inutilizzabilità degli esiti.

Una doglianza fondata per gli Ermellini che rammentano il consolidato orietamento di legittimità secondo cui “l’effettuazione dell’alcoltest da parte dei sanitari di una struttura nella quale il soggetto sottoposto all’esame sia stato ricoverato subito dopo un incidente stradale presuppone, a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio, il previo avviso allo stesso, quale persona sottoposta alle indagini, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art.114 disp. att. c.p.p., se trattasi di attività compiuta esclusivamente in conseguenza di richiesta della polizia giudiziaria, e non, invece, nell’ambito di un protocollo medico-terapeutico”

Nel caso di specie, il ricorrente aveva provocato un sinistro stradale ed era stato condotto presso il nosocomio ove gli organi accertatori avevano chiesto, via fax, la verifica del tasso alcolemico: il prelievo ematico, limitato alla ricerca di sostanze alcoliche o stupefacenti, non era stato dunque effettuato nell’ambito di un protocollo sanitario per terapie di pronto soccorso, ma come atto urgente di P.G. che necessitava dell’avviso al difensore in base al combinato disposto degli artt. 354 e 356 c.p.p.
L’inutilizzabilità dell’accertamento e la mancanza di altre prove sullo stato di ebbrezza comportano l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Fonte: Guida in stato di ebbrezza: niente prelievo del sangue senza avvocato
(www.StudioCataldi.it)

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