Contratto di locazione non registrato: inefficacia o nullità? E quali azioni possibili?

Cass., Sent. n. 25503/2016.
Con la sentenza n. 25503/2016 la Corte di Cassazione torna sulla questione delle conseguenze derivanti dalla omessa registrazione del contratto di locazione.

Nel caso in esame, R.R.A. conveniva dinanzi al Tribunale S.F. , allegando che la propria madre, R.L. aveva stipulato con S.F.un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo e che S.F. non aveva mai pagato il canone; chiedeva quindi la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno da illegittima occupazione.

La convenuta si costituìva eccependo di non avere mai stipulato alcun contratto di locazione, ma solo di averne concordato la futura stipula.

Il Tribunale accoglieva la domanda; la decisione di primo grado veniva poi confermata dalla Corte d’appello, che osservava che: a) il contratto di locazione era stato concluso, ma era inefficace perché non registrato; b) l’inefficacia del contratto non esimeva comunque l’occupante dall’obbligo di pagamento del canone pattuito, “come corrispettivo della detenzione intrinsecamente irripetibile”.

La soccombente sia in primo che in secondo grado propone quindi ricorso per cassazione, deducendo in particolare la nullità del contratto di locazione, perché mai registrato ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. 30.12.2004 n. 311.

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il motivo di impugnazione e accogliere il ricorso, osserva quanto segue:

– L’art. 1, comma 346, della l. 30.12.2004 n. 311, stabilisce che “i contratti di locazione sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”: il dettato normativo è molto chiaro, nel senso che un contratto di locazione non registrato è giuridicamente nullo;

– la stessa Corte costituzionale con la sentenza 5.12.2007 n. 420, ha affermato che la suddetta norma ha elevato “la norma tributaria al rango di norma imperativa, la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell’art. 1418 cod. civ.”;

Pertanto la Corte di Appello ha commesso due errori:
a) l’avere ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 1458 c.c., norma che disciplina la risoluzione per inadempimento dei contratti di durata, e non gli effetti della nullità, i quali sono invece disciplinati dalle norme sull’indebito oggettivo, da quelle sul risarcimento del danno aquiliano (nel caso di sussistenza degli altri presupposti dell’illecito extracontrattuale), ovvero da quelle sull’ingiustificato arricchimento, come misura residuale; le norme sulla risoluzione dei contratti, infatti, non vengono in rilievo al cospetto d’un contratto nullo, il quale in nessun caso può produrre effetti, nemmeno nel caso di contratto di durata;

b) l’avere equiparato l’obbligo di pagare il canone, scaturente dal contratto e determinato dalle parti, con l’obbligo di indennizzare il proprietario per la perduta disponibilità dell’immobile, scaturente dalla legge e pari all’impoverimento subito.

Pertanto, la Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza di secondo grado con rinvio, enuncia il seguente principio di diritto:

“ il contratto di locazione non registrato è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. 30.12.2004 n. 311 e la prestazione compiuta in esecuzione d’un contratto nullo costituisce un indebito oggettivo, regolato dall’art. 2033 c.c., e non dall’art. 1458 c.c.; l’eventuale irripetibilità di quella prestazione potrà attribuire al solvens, ricorrendone i presupposti, il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., od al pagamento dell’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..

In sede di rinvio, la Corte d’appello di Bologna, in primo luogo dovrà qualificare formalmente la domanda attorea (come domanda di adempimento, risoluzione, nullità, ingiustificato arricchimento, ecc.); e, secondariamente, dopo avere qualificato la domanda, provvederà su essa applicando i principi sopra stabiliti, tenendo peraltro conto che la domanda di pagamento dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. deve essere espressamente formulata, e dalla sentenza impugnata non risulta che lo sia stata.

Allegato:

http://www.esame-avvocato.com/wp-content/uploads/2016/12/25503_2016.pdf
Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/contratto-locazione-non-registrato-inefficacia-nullita-quali-azioni-possibili-103368.html

Foto: https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiSzdq1o4DRAhVGbhQKHRasBAcQjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fvetrinafacile.it%2Fannullamento-contratto-daffitto%2F&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNFeOJW0AwaDbWNGSqksV_l06vWqFQ&ust=1482237579364052

Cassazione: l’errore non basta per affermare la responsabilità dell’avvocato

Cass., III sez. civ., Sent. n. 22882/2016
Non basta l’errore o l’omissione a integrare la responsabilità dell’avvocato, in quanto il cliente deve dimostrare che, in assenza di quella condotta asseritamente colpevole, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e più favorevole.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, III sezione civile, nella sentenza n. 22882/2016 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso promosso nei confronti della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’infondatezza dell’azione di responsabilità proposta da una Casa di Cura contro due avvocati.

Il giudice a quo aveva ritenuto non imputabili i due professionisti della lamentata illegittimità degli atti di una procedura di licenziamento collettivo adottata dall’attrice su loro suggerimento, mancando la prova della attribuibilità ad essi della condotta generatrice del lamentato evento di danno.

Anche in Cassazione gli avvocati sono considerati privi di responsabilità: come il giudice d’appello ha evidenziato, la datrice di lavoro era assistita anche da altri professionisti e l’intervento dei due intimati era stato soltanto funzionale a rendere compatibile il licenziamento con i criteri di scelta determinati ex lege.

Ciononostante, spiega il Collegio, pur a voler ammettere contro ogni evidenza la predicabilità di un concorso morale o materiale dei due professionisti nella determinazione del lamentato evento di danno, sarebbe comunque stata da escludere la configurabilità di un inadempimento colpevole, volta che la procedura di licenziamento collettivo venne ritenuta legittima addirittura in una duplice sede giudiziaria.

Inoltre, costituisce ius receptum presso la Corte il principio secondo il quale la responsabilità dell’avvocato non può dirsi esistente, e conseguentemente affermarsi, in presenza di un semplice errore (od omissione), stante la necessità di dimostrare, da parte del cliente, la ragionevole probabilità di un diverso e più favorevole esito in assenza di quella condotta asseritamente colpevole.

La sentenza impugnata, conclude il Collegio, sia pur implicitamente, appare perfettamente orientata da tali principi, avendo correttamente valutato, altrettanto correttamente giudicando, in ordine agli oneri di allegazione e prova gravanti sull’attrice.
Fonte: Cassazione: l’errore non basta per affermare la responsabilità dell’avvocato
(www.StudioCataldi.it)

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Cassazione: il lavoratore che rifiuta di lavorare nei giorni festivi va comunque pagato

Cass., Sezione lavoro, Sent. n. 21209/2016

Il datore di lavoro non può esimersi dal retribuire i dipendenti se costoro si rifiutano di prestare servizio in una giornata festiva, nonostante sia presente una norma del CCNL che dispone che il lavoratore non possa rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro festivo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 21209/2016 (qui sotto allegata) che ha rigettato il ricorso proposto da una società del settore metallurgico contro la sentenza della Corte di Appello di Brescia, confermativa della decisione resa in primo grado.

Nel merito era stata accolta la domanda proposta da un gruppo di dipendenti della s.p.a. di condanna della datrice di lavoro a retribuire la festività dell’8 dicembre.
In tale occasione, la Corte territoriale aveva ricordato che tale giornata rientrava ai sensi dell’art. 2 L. n. 260/49 (nel testo sostituito dalla legge n. 90/1954) tra le festività per le quali spettava il diritto ad astenersi dal lavoro o, in caso di effettuazione della prestazione, anche un compenso aggiuntivo; tale disposizione non poteva essere modificata in senso peggiorativo dalla contrattazione collettiva.

Pertanto, non era stata condivisa la tesi della società secondo cui il lavoratore che non abbia svolto l’attività lavorativa durante la detta festività, come nel caso in esame, avrebbe potuto rivendicare la normale retribuzione solo se la sua assenza sia dipesa da uno dei motivi indicati dalla disposizione; ciò in considerazione del carattere generale delle regola di diritto alla festività normalmente retribuita.

Tale diritto, precisava il giudice a quo, non risultava inciso dall’art. 8 CCNL comma 14 parte speciale del CCNL per cui “nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, dì compiere lavoro straordinario, notturno e festivo”: il detto rifiuto non fa infatti perdere il diritto alla normale retribuzione attribuito
direttamente dalla legge, ma semmai poteva dar luogo ad una sanzione disciplinare.

In sede di legittimità, la società ribadisce, invece, che non spettava ai lavoratori la richiesta retribuzione in quanto non vi era stata prestazione lavorativa, avendo indebitamente I lavoratoriintimati rifiutato di lavorare nonostante la previsione di cui al CCNL. Si sarebbe trattato di un indebito rifiuto che aveva paralizzato la pretesa ai pagamento della prestazione lavorativa; il CCNL, infatti, prevedeva la possibilità di richiedere la prestazione anche in caso di festività in cambio di numerosi trattamenti di miglior favore.

Tuttavia, spiegano gli Ermellini, la sentenza impugnata ha deciso la controversia alla luce, come ammette la stessa parte ricorrente, della ormai consolidata e condivisa giurisprudenza della Corte di legittimità secondo la quale il diritto dei lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l’assenza di prestazione, peraltro stabilita per legge.

Il trattamento economico ordinario deriva, spiega il Collegio, direttamente dalla legge e non possono su questo piano aver alcun rilievo le disposizioni contrattuali, che potrebbero avere, al più, un rilievo disciplinare.
Fonte: Cassazione: il lavoratore che rifiuta di lavorare nei giorni festivi va comunque pagato
(www.StudioCataldi.it)

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Responsabilità medica: la perizia penale vale anche in sede civile

Cass., Sentenza n. 18595/2016, depositata il 22 settembre 2016
Se la responsabilità del medico è accertata in sede penale, tale accertamento fa fede anche nella sede civile ove si discuta di tutti i legittimi risarcimenti.

Così statuendo nella sentenza numero 18595/2016, depositata il 22 settembre e qui sotto allegata, la terza sezione civile della Corte di cassazione ha affermato che, se dagli accertamenti eseguiti per la decisione penale è emersa in maniera conclamata la responsabilità del sanitario, nel corso del giudizio civile non è necessario disporre una nuova CTU.

Nel caso di specie la consulenza alla base della sentenza penale, con la quale era stata accertata una pesante fattispecie di responsabilità medica, era stata talmente precisa da privare di ogni senso una nuova perizia.

Il medico, dinanzi a una piccola paziente alla quale era stato diagnosticato un trauma cranico a seguito di una caduta dalla bicicletta, non aveva valutato il grado di compromissione della coscienza attraverso la Glasgow Come Scale né aveva effettuato i relativi controlli ogni mezz’ora avvalendosi di persone esperte e in ambiente sterile. Egli inoltre aveva classificato il trauma cranico all’atto del ricovero in base alle risposte cliniche nell’ambito dei traumi lievi mentre dalla tac e in base alle risposte del paziente si trattava sin da subito di un trauma di moderato. Infine il sanitario non aveva disposto il trasferimento immediato della paziente presso strutture più adeguate, come invece consigliava l’accertamento del solo edema diffuso e perifocale.

Occorre fare attenzione però: quello che ha ispirato la decisione della Cassazione in commento non può essere reputato un principio assoluto.

Esso, infatti, vale solo se in sede penale la persona offesa si è costituita parte civile e la perizia è stata quindi espletata nell’ambito di un procedimento in cui vi era un effettivo contraddittorio tra le parti. In simili casi è infatti facile che il giudice penale, dopo aver accertato la responsabilità, rinvii al giudice civile per la liquidazione del danno, con conseguente applicabilità di quanto sancito dalla sentenza numero 18595/2016.

Non è così, però, in tutti gli altri casi: se la persona offesa non si è costituita in sede penale, non è possibile che la perizia, emessa senza la sua partecipazione al contraddittorio, faccia fede nei suoi confronti anche in sede civile.

Nel caso specifico, i genitori della piccola si erano costituiti in sede penale ed ecco, quindi, che una nuova CTU non serve perché quella già fatta è più che sufficiente.

La Corte d’appello di Ancona ha, quindi, errato nel non considerare che il giudizio dinanzi a sé “era la continuazione del giudizio di appello penale già svoltosi resosi necessario per motivare adeguatamente sul nesso di congruenza causale” e nel conferire, così, a dei nuovi consulenti tecnici un ulteriore accertamento dei fatti e una nuova acquisizione delle prove.

Insomma: il giudice del merito “non poteva disporre l’acquisizione di nuovo materiale cognitorio per accertare la fenomenologia di fatti già acclarati ed acquisiti, né demandare il suddetto giudizio logico-giuridico ai nuovi consulenti”.

Il ricorso dei genitori della piccola va accolto: la Corte di appello deve procedere a un nuovo esame.

Link alla sentenza: http://www.sugamele.it/allegati/23-09-2016-1_18585_2016.pdf

Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/23485-responsabilita-medica-la-perizia-penale-vale-anche-in-sede-civile.asp

Foto: http://www.responsabilecivile.it/responsabilita-medica-le-linee-guida-non-misure-cautelari/

Legge 104: legittimo il licenziamento di chi usa i permessi per studiare

Cass., sezione lavoro, sent. n. 17968/2016

I permessi previsti dalla legge all’art. 33, comma 3, L. 104/92 (per approfondimenti: La legge 104: i permessi retribuiti) non hanno una funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l’assistenza prestata al familiare: la fruizione del permesso da parte del dipendente deve porsi in nesso causale diretto con lo svolgimento di un’attività identificabile come prestazione di assistenza in favore del disabile per il quale il beneficio è riconosciuto. In caso contrario, l’uso improprio del permesso può integrare una grave violazione intenzionale degli obblighi gravanti sul dipendente, idonea a giustificare anche la sanzione del licenziamento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 17968/2016 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di una donna, licenziata dal Comune presso la quale era dipendente. La pronuncia è allineata con la giurisprudenza della Corte che, in più occasioni, si è espressa sull’uso abusivo del beneficio (per approfondimenti: Permessi legge 104: illegittimo l’uso parziale e anche Permessi legge 104: l’abuso è reato).

Alla ricorrente era stato contestato di aver utilizzato complessivamente 38 ore e 30 minuti di permesso ai sensi dell’art. 33 L. 104/92, fruiti per finalità diverse dall’assistenza alla madre disabile, specificamente per recarsi a Milano a frequentare le lezioni universitarie di un corso di laurea.
I fatti erano dimostrati dalle indagini svolte dalla polizia che aveva pedinato e osservato la dipendente nelle giornate di fruizione dei permessi.

Licenziamento legittimo secondo la Corte distrettuale, la quale ha evidenziato che la fruizione dei permessi, comportando un disagio per il datore di lavoro, è giustificabile solo a fronte di un’effettiva attività di assistenza, mentre l’uso improprio del permesso costituisce grave violazione intenzionale degli obblighi gravanti sul dipendente. Inoltre, la tutela offerta dalla legge non ha funzione di ristoro compensativo delle energie spese per l’accudimento del disabile.

Priva di pregio, per il giudice a quo, anche la tesi della lavoratrice secondo cui l’attività assistenziale veniva svolta di sera, al rientro da Milano: si rammenta che l’attività di assistenza deve essere necessariamente svolta in coincidenza temporale con i permessi accordati.

Concorde la Cassazione che, nel pronunciarsi sull’infondatezza del ricorso, chiarisce che il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa spetta al “lavoratore dipendente … che assiste persona con handicap in situazione di gravità…”, è riconosciuto dal legislatore in ragione dell’assistenza, la quale è causa del riconoscimento del permesso.

Essendo questa la ratio del beneficio, e in mancanza di specificazioni ulteriori da parte del legislatore, l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile.

Nessun elemento testuale o logico consente di attribuire al beneficio una funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l’assistenza prestata al disabile, come ha tentato di affermare la ricorrente. Tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: difatti, il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela. Ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto, come nel caso in esame, si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto.

Fonte: Legge 104: legittimo il licenziamento di chi usa i permessi per studiare
(www.StudioCataldi.it)

Foto: http://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/lotta-ai-furbetti-della-legge-104-92-in-arrivo-controlli

Riconoscimento diritto assegno invalidità: Cassazione enuncia criteri

Cass., Sez. IV, Sen. n. 17445/2016 del 31 agosto 2016

La delimitazione dei presupposti temporali ai fini del riconoscimento dell’assegno di invalidità: ecco la questione sulla quale, con Sentenza n. 17445/2016 depositata il 31 agosto, si è concentrata l’indagine della Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione.
Nel caso sottoposto all’esame degli Ermellini, la Corte d´appello di Roma, con sentenza depositata il 14 aprile 2009, decidendo sull’appello proposto da A.M. contro la sentenza resa dal Tribunale di Velletri tra l’appellante ed Inps, aveva confermato la stessa sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto all’appellante (allora attrice) l’assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data di iscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio, condannando l’Inps al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado.
La Corte aveva infatti ritenuto che nel regime previsto dall´art. 13 della legge n. 118 del 1971 e dall’art. 19 della legge n. 482 del 1968, il mancato collocamento al lavoro rappresentasse un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova avrebbe dovuto essere fornita attraverso la dimostrazione della iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ovvero attraverso la presentazione della domanda di iscrizione, alla quale non avrebbe potuto supplire la prova dello stato di disoccupazione. Aveva invece ritenuto che le spese liquidate dal primo giudice violassero i minimi inderogabili previsti nella tariffa professionale.
Il fulcro della questione, hanno rilevato i Giudici Supremi nel riesaminare il caso, era costituito dal requisito della «incollocazione al lavoro», nel contesto normativo intercorrente tra l´entrata in vigore della l. n. 68/1999 e della l. n. 247/2007.
Con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, infatti, il requisito occupazionale era cambiato, non richiedendosi più la “incollocazione al lavoro”, ma semplicemente lo stato di inoccupazione, in quanto la legge individuava il requisito in questi termini: disabili “che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”.
La Corte costituzionale – ha notato la Sezione – aveva ritenuto incostituzionali le previsioni che fissavano la decorrenza di una prestazione previdenziale alla data dei rilascio di un certificato, potendo lo stesso ritardare oltre i tempi tecnici occorrenti per l´accertamento per disfunzioni dell´apparato burocratico.
Pertanto, l´unica interpretazione idonea ad evitare il contrasto con i principi su richiamati era che ai fini della sussistenza del requisito di incollocazione al lavoro, doveva essere ritenuta sufficiente la prova della richiesta (non di iscrizione negli elenchi, ma anche solo) di essere sottoposti agli accertamenti medici da parte delle commissioni previste dalla L. n. 104 del 1992, art. 4 (che, nel sistema della L. n. 68 dei 1999, sono condizione necessaria per poter chiedere l´iscrizione negli elenchi).
Il disabile in tal caso, secondo i Giudici Supremi, è tenuto a fornire anche la prova di non aver lavorato in quel periodo, anche mediante presunzioni.
Deve poi aggiungersi, ha rilevato la Sezione, che se l´interessato propone la domanda amministrativa per ottenere l´assegno d´invalidità civile dopo che le commissioni mediche si sono già espresse dichiarandolo idoneo alla iscrizione degli elenchi, rimane ferma la necessità della prova di aver richiesto l´iscrizione negli elenchi. Parimenti rimane ferma la necessità di tale prova nel caso in cui il requisito sanitario della invalidità dei 74% o superiore venga accertato in giudizio con decorrenza (differita) successiva all´accertamento delle commissioni ex lege n. 104 del 1992. Anche in questo caso l´interessato dovrà dimostrare che, ricevuto tale accertamento positivo, si è attivato per ottenere l´iscrizione negli elenchi.
In conclusione, ha spiegato la Sezione della SC, dalla entrata in vigore della L. n. 68 dei 1999 sino a quando ia L. n. 247 del 2007 non ha trasformato il requisito occupazionale da incollocazione al lavoro in mera mancanza di occupazione, il disabile che richiede l´assegno d´invalidità civile deve provare non solo di non aver lavorato, ma anche di essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili. Questa attivazione, sino a quando le commissioni mediche competenti all´accertamento delle condizioni sanitarie per l´iscrizione negli elenchi non si sono pronunciate, può essere provato dimostrando di aver richiesto detto accertamento; una volta intervenuto l´accertamento positivo, dimostrando di essere stato iscritto negli elenchi o quanto meno di aver richiesto l´iscrizione.
Alla luce dei principi su enunciati il Supremo Collegio ha cassato la sentenza impugnata.
Link alla sentenza: http://www.avvocatirandogurrieri.it/file/17445.pdf

Fonte: http://www.avvocatirandogurrieri.it/Prova-dello-stato-di-inoccupazione-sufficiente-al-fine-del-riconoscimento-del-diritto-allassegno-di.htm

Foto: https://www.investireoggi.it/fisco/ricorso-invalidita-civile-accertamento-tecnico-preventivo-a-carica-del-richiedente/

 

Cassazione: la riconciliazione dopo la separazione va provata

Cass., sesta sezione civile, sent. n. 17318/2016

La legge 55/2015 sul divorzio breve non ha modificato la disciplina relativa alla riconciliazione dopo la separazione personale: in caso dopo il riavvicinamento va provata l’integrale ripresa del consortium vitae.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza 17318/2016 (qui sotto allegata). La Corte d’Appello, in un procedimento di divorzio, aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva escluso l’esistenza di una riconciliazione tra i coniugi.

Gli Ermellini concordano con le affermazioni del marito ricorrente, secondo cui la riconciliazione, successiva all’omologa della separazione consensuale o alla pronuncia, in giudicato, di quella giudiziale, fa cessare gli effetti della separazione stessa (per cui, ove intervenga una nuova crisi familiare, si dovrà proporre nuovo ricorso di separazione). Infatti, la L. n. 55/2015 nulla ha mutato al riguardo, limitandosi a ridurre i termini dell’udienza presidenziale.

Tuttavia, l’eventuale interruzione della separazione dovrà essere eccepita, ex art. 3 della legge sul divorzio, dalla parte convenuta, che dovrà fornire piena prova dell’intervenuta riconciliazione e dell’integrale ripresa del consortium vitae tra i coniugi.

Con motivazione adeguata e non illogica, evidenzia il Collegio, la sentenza impugnata ha affermato che l’uomo non ha fornito piena prova al riguardo, mentre il ricorrente chiede di poter fornire la prova, lamentando che il giudice a quo aveva respinto i capi per testi da lui formulati e, nonostante la reiterazione, neppure il giudice di appello li avesse considerati.

Tuttavia per la Cassazione sul punto il ricorso non è autosufficiente, non riportando il contenuto dei predetti capi di prova: le Sezioni Unite, sent. 8077/2012, hanno difatti affermato che occorre indicare specificamente atti e documenti a cui il ricorrente ha fatto riferimento, nonché la loro collocazione.

Va infine precisato che il ricorrente, innanzi alla Suprema Corte, avrebbe dovuto non solo indicare o riportare il contenuto dell’atto (nella specie, capi di prova dedotti), ma pure argomentare sulla decisività di esso ai fini della pronuncia.
In mancanza, il ricorso va rigettato.

Fonte: Cassazione: la riconciliazione dopo la separazione va provata
(www.StudioCataldi.it)

Foto: http://www.laleggepertutti.it/47016_la-riconciliazione-dei-coniugi

Reato di pedopornografia per il minore che filma il rapporto con la fidanzatina e lo mostra agli amici

Cass., III sez. pen., sent. n. 35295/2016
Scatta il reato di pornografia minorile per il minorenne che con lo smartphone filma un rapporto orale con una coetanea, infrasedicenne, e mostra il video ai coetanei per vantarsene.

Le testimonianze dei compagni che hanno visionato il video sono idonee a far scattare l’imputazione, nonostante il filmato sia stato cancellato dal dispositivo.

In particolare, come ha evidenziato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 35295/2016 (qui sotto allegata), ai fini dell’integrazione del reato di pornografia minorile di cui all’art. 600-ter c.p., è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto; esulano, quindi, dall’area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell’autore.
La Suprema Corte ha così dichiarato inammissibile il ricorso dei genitori dell’imputato, nei confronti del quale il Tribunale dei minorenni aveva dichiarato il non luogo al procedere poiché ai tempi del fatto aveva meno di 14 anni, circostanza che pur impedendo una più ampia formula assolutoria, non impedisce l’accertamento della responsabilità dell’imputato.

Il Collegio condivide la giurisprudenza in base alla quale la sentenza di non luogo a procedere, ex art. 26 D.P.R. n. 448 del 1998, per difetto di imputabilità del minore, postula il necessario accertamento di responsabilità dell’imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni, evidenziano gli Ermellini, ha esposto ampiamente le ragioni che impedivano l’adozione di una più ampia formula liberatoria nei confronti del giovane.

La motivazione del giudice a quo risulta coerentemente fondata sulle dichiarazioni di un altro minore che aveva dichiarato di aver visto insieme ai compagni il video pedopornorafico sul cellulare dell’imputato che se ne vantava; tali dichiarazioni sono state ritenute complete, dettagliate e non contraddette dalle dichiarazioni rese dagli altri minori che sapevano dell’esistenza del video pur non avendolo visto.

Nel caso di specie sufficienti elementi integrano il pericolo concreto che l’imputato potesse in futuro diffondere e mostrare il materiale archiviato a una pluralità indeterminata di soggetti (indeterminatezza che va intesa non come implicante un elevato numero di soggetti, ma piuttosto la non numerabilità ex ante degli stessi)

Assumono rilievo sotto tale profilo l’effettuazione di una videoripresa del rapporto orale che coinvolgeva la minore, la contestuale conservazione della stessa nella memoria di un telefono cellulare e la successiva sottoposizione alla visione da parte di terzi.

Fonte: Reato di pedopornografia per il minore che filma il rapporto con la fidanzatina e lo mostra agli amici
(www.StudioCataldi.it)

Foto: https://www.vocedinapoli.it/2016/07/26/ripresi-a-11-anni-mentre-hanno-rapporti-intimi-il-video-gira-su-whatsapp/

Guida in stato di ebbrezza: niente prelievo del sangue senza avvocato

Cass., IV sez. pen., sent. 22711/2016.

Sono inutilizzabili le analisi del sangue effettuate sul fermato per guida in stato di ebbrezza se queste siano state disposte con atto urgente della polizia, ma senza aver avvisato il trasgressore della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art. 114 disp. att. c.p.p.
Lo ha disposto la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 22711/2016 (qui sotto allegata) che ha annullato senza rinvio, per insussistenza del fatto, la sentenza che aveva condannato il ricorrente per il reato di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.

La Corte territoriale aveva ritenuto infondata l’eccezione della difesa relativa al mancato avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., in quanto l’esame ematico per l’accertamento del tasso alcolemico era stato eseguito nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso a seguito del sinistro e non necessitava del consenso dell’interessato, e valutava congruo il trattamento sanzionatorio.
Ribaltato l’esito decisorio in Cassazione, dove l’imputato ha proposto ricorso deducendo che il prelievo ematico era stato effettuato senza l’osservanza delle prescrizioni di legge con conseguente inutilizzabilità degli esiti.

Una doglianza fondata per gli Ermellini che rammentano il consolidato orietamento di legittimità secondo cui “l’effettuazione dell’alcoltest da parte dei sanitari di una struttura nella quale il soggetto sottoposto all’esame sia stato ricoverato subito dopo un incidente stradale presuppone, a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio, il previo avviso allo stesso, quale persona sottoposta alle indagini, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art.114 disp. att. c.p.p., se trattasi di attività compiuta esclusivamente in conseguenza di richiesta della polizia giudiziaria, e non, invece, nell’ambito di un protocollo medico-terapeutico”

Nel caso di specie, il ricorrente aveva provocato un sinistro stradale ed era stato condotto presso il nosocomio ove gli organi accertatori avevano chiesto, via fax, la verifica del tasso alcolemico: il prelievo ematico, limitato alla ricerca di sostanze alcoliche o stupefacenti, non era stato dunque effettuato nell’ambito di un protocollo sanitario per terapie di pronto soccorso, ma come atto urgente di P.G. che necessitava dell’avviso al difensore in base al combinato disposto degli artt. 354 e 356 c.p.p.
L’inutilizzabilità dell’accertamento e la mancanza di altre prove sullo stato di ebbrezza comportano l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Fonte: Guida in stato di ebbrezza: niente prelievo del sangue senza avvocato
(www.StudioCataldi.it)

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