INPS: importi anno 2024 pensioni e indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi

8 Gennaio 2024


INPS circolare n. 1 del 2 gennaio 2024

Con circolare n. 1 del 2 gennaio 2024 l’INPS ha reso noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2024.

Aumenti in percentuale, previsionali per il 2024: in via provvisoria sono aumentati i limiti reddituali dell’8,60 per cento, gli importi delle pensioni cat. INVCIV del 5,40 per cento mentre quelli delle indennità speciale e di accompagnamento vengono incrementati del 2,01 per cento. 

Il rinnovo delle prestazioni assistenziali è stato effettuato sulla base della differente normativa vigente in materia di rivalutazione economica delle pensioni e delle indennità e/o assegni accessori. Al riguardo, si rammenta che, da un lato, le pensioni d’invalidità sono assoggettate al meccanismo di rivalutazione economica, corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per l’anno 2024, ex DM del 20 novembre 2023, GU n. 279 del 29/11/2023); dall’altro, la rivalutazione delle indennità segue la variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni familiari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro.

Pensione e indennità per ciechi civili

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 19.461,12

Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 333,33

Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 360,48

Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 978,50*

Indennità speciale per ciechi parziali: euro 221,20*

(*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.

Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 9.356,39

Assegno a vita a esaurimento: euro 247,40

Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate.

Pensione e indennità per i sordi

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 19.461,12

Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 333,33

Al compimento dei 67 anni, la pensione di sordo si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali).

Indennità di comunicazione per sordi: euro 263,19

Pensione e indennità per invalidi civili

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 percento: euro 19.461,12

Pensione per gli invalidi civili totali al 100 percento maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 333,33.

Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 531,76.

Nota bene: in caso di ricovero ospedaliero gratuito a carico del SSN oltre il 29esimo giorno l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagnamento. Lo prevede l’art. 1, comma 3, della legge n. 18/1980, che parla testualmente di esclusione dall’indennità per gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto” (La sospensione dell’indennità di accompagnamento non interessa invece, i ciechi civili assoluti ricoverati a carico del SSN, nei confronti dei quali opera solo una riduzione della pensione).

Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 531,76

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.725,46

Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 333,33

Nota Bene: l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.

*Al compimento dei 67 anni, la pensione di invalidità e l’assegno mensile per invalidità parziale si trasformano in assegno sociale sostitutivo base (INPS, circolare n. 1/2024, par. 10.3 “Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale”, pp. 15/16).

Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della pensione per sordi: euro 19.461,12

Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: euro 5.725,46

Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base (senza aumenti art. 67 legge n. 448/1998 e art. 52 legge n. 488/1999): euro 435,23 (maggiorabile sino a euro 534,41 solo in presenza degli ordinari requisiti reddituali del pensionato – 6.947,33 – o della coppia – 13.894,66).

Nota Bene: bisogna distinguere due casi:

  1. Si è già riconosciuti invalidi civili prima del compimento dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato):
    in tal caso, per la determinazione dei limiti di reddito ci si deve riferire a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità attualmente in godimento e, quindi, soltanto ai redditi personali (e non anche a quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione della pensione INVCIV (Circ. INPS n. 86/2000).

2) Si viene riconosciuti invalidi civili dopo il compimento dei 67 anni:

Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini 67enni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili 67enni). In questo caso, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (limiti reddituali: euro 6.947,33 se soli; euro 13.894,66 se coniugati).

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.725,46

Indennità di frequenza: euro 333,33

Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola).

Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla Commissione per l’invalidità civile, di una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.

Nota Bene: l’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).

      Richiamiamo l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili

Aumento al cd. Incremento al milione” per le pensioni di ciechi civili assoluti, invalidi civili totali e sordi (sentenza Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020). (circ. INPS n. 1/2024, Allegato INPS, pp. 25 e 43)

Importo della pensione “incrementata”: 735,05 euro al mese.

Ricordiamo che i limiti reddituali per le maggiorazioni sociali si calcolano in modo differente e più restrittivo. Ad esempio, l’assicurato cieco assoluto a partire dai 18 anni, può richiedere l’incremento al milione della pensione di cecità (appunto, per il 2024, fino a euro 735,05), qualora il suo reddito personale lordo non superi euro 9.555,65; se coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 16.502,98*

(*) Non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
  • i trattamenti di famiglia;
  • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Al riguardo, come ogni anno, abbiamo simulato alcune situazioni di indigenza personale e/o familiare, facili da ritrovare anche tra i nostri associati, che danno diritto all’incremento della loro pensione cat. INVCIV. Non sono infrequenti i casi di nuclei familiari dove, ad esempio, il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile (parziale o assoluto) e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie sia casalinga o disoccupata o, al massimo, percepisca la pensione sociale.

In tali ipotesi, il reddito familiare sarà certamente molto basso e, pertanto, l’interessato titolare di pensione INVCIV potrà ottenere dall’INPS un incremento economico della medesima prestazione INVCIV. Nota bene: Nonostante i meccanismi dell’INPS, che dovrebbero garantire in automatico il pagamento delle maggiorazioni sociali laddove spettanti, è bene sapere che, in caso di disallineamento è necessario presentare all’Ente previdenziale la domanda di ricostituzione reddituale per altro, avendo premura di allegare un AP70 ex novo, che sia debitamente compilato nei redditi “altri” percepiti sia dal titolare della prestazione cat. INVCIV, che dal coniuge. In assenza di redditi diversi da quelli da Casellario pensioni, oltre all’AP70 si consiglia di esibire all’INPS anche una dichiarazione dell’interessato, a mezzo della quale, sotto la propria responsabilità, dichiara di non percepire altri redditi, oltre a quelli già conosciuti all’INPS.

Per i titolari di prestazioni di invalidità civile con revisione sanitaria scaduta (INPS, circolare n. 1/2024, par. 10.1).

I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2023, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione, anche nel caso in cui la Commissione sanitaria non abbia ancora provveduto alla convocazione a visita.

Rilascio di un nuovo servizio per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria (INPS, messaggi n. 3315 del 01/10/2021 e n. 2518 del 21/06/2022)

I cittadini che presentano prime istanze o aggravamenti di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità, residenti in Regioni gestite unicamente dall’INPS (ad es., il Lazio) e i cittadini che sono chiamati a visita di revisione (in tal caso, in tutte le Regioni la revisione è gestita sempre e solo dall’INPS) possono allegare la documentazione sanitaria necessaria immediatamente dopo avere acquisito la domanda facendo click sul pulsante “Allega documentazione sanitaria all’interno del profilo INPS. Detta documentazione sarà accettata online solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento.  Tale nuovo servizio consente alle commissioni mediche INPS di:

  • snellire il procedimento di verifica sanitaria in ottemperanza all’art. 29-ter del decreto-legge n. 76/2020, in materia di semplificazione amministrativa;
  • agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi per i quali il recarsi a visita diretta potrebbe essere particolarmente disagevole;
  • implementare una modalità accertativa, prevista da specifica norma, che tenga conto dell’attuale contesto pandemico.

La documentazione trasmessa online sarà resa disponibile alla commissione medica INPS, che potrà pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti che verrà poi trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, la medesima commissione medica potrà convocare a visita diretta l’interessato.

Nelle Regioni dove, invece, l’accertamento passa per la duplice Commissione di valutazione (prima ASL e poi, in sede di definizione, INPS), potrebbe essere utile, anche per il tramite dell’UICI territoriale, fare un passaggio informativo con la Medicina Legale dell’ASL (essendo la prima Commissione di valutazione) e capire se c’è la possibilità di trasmettere anche via e-mail la documentazione sanitaria dell’Associato utile a consentire la definizione su atti della domanda di accertamento INVCIV.

Nota bene: il servizio di allegazione sanitaria non è esteso alle inabilità lavorative (parziali come la Cat. IO e assolute).

Sospensione automatica delle prestazioni (INPS, messaggio n. 4315 del 30/11/2022)

L’INPS ha implementato la sospensione delle prestazioni cat. INVCIV, in occasione di:

  • assenza a visita di revisione;
  • revoca sanitaria su visita di revisione
  • sospensione per irreperibilità comunicata dall’ultimo Comune di residenza;

Tale sospensione automatica interessa anche i minori, che potranno vedersi sospendere il pagamento dell’indennità di frequenza nel periodo estivo, in quest’ultimo caso, attraverso l’acquisizione d’ufficio, da parte dell’INPS, delle informazioni relative alla frequenza scolastica, contenute negli archivi del Ministero dell’Istruzione. Ciò, a meno che il minore non venga seguito da centri estivi di recupero e/o riabilitazione, per cui sarà necessario che la famiglia informi preventivamente l’INPS, in modo da evitare la sospensione dell’indennità di frequenza.

Eventuali criticità derivanti dall’adozione del processo automatizzato potranno essere segnalate alla casella di posta elettronica verificaprestazioniassistenzialiINVCIV@inps.it.

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