Approvato in Consiglio dei Ministri il decreto legislativo istitutivo della figura del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità

11 Agosto 2023


Il decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2023 istituisce la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, così come previsto della delega conferita al Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Lo stesso viene presentato dal Ministero per le disabilità di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

Si tratta del secondo di una serie di provvedimenti che, da qui al 15 marzo 2024 (art.1, comma 5, della legge n. 14 del 2023 – ha fissato al 15 marzo 2024 il termine per l’adozione dei decreti legislativi), andranno ad aggiornare, migliorare e semplificare la normativa vigente in materia di disabilità.

Ricordiamo che il primo decreto attuativo della legge delega, in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, è stato approvato in sede preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 1 maggio 2023.

Entriamo nel merito del provvedimento e soffermiamoci su le finalità che il decreto si propone di conseguire attraverso l’istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. L’art. 1 precisa che il Garante è istituito al fine di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali”.

Per il perseguimento di tali finalità, il Garante viene strutturato come organismo di natura indipendente, ascrivibile alle istituzioni nazionali per i diritti umani e omogeneo ad altre Autorità già attive nell’ordinamento costituzionale italiano.

In linea con le direttive e con le raccomandazioni internazionali, ma anche con i principi sanciti dalla legge delega, il decreto legislativo riconosce all’istituzione cinque direttrici fondamentali:

  • attribuzione di un mandato definito;
  • elevati livelli di autonomia e indipendenza;
  • poteri e prerogative adeguati all’efficace espletamento del mandato;
  • dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie adatta ad assolvere alle funzioni;
  • profilo coerente con il contesto giuridico e sociale nazionale.

L’art. 2 disciplina la composizione del Garante, esso è un organismo collegiale composto da tre di cui uno con funzioni di presidente. La norma fissa anche i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai candidati al collegio, individuandoli nella notoria indipendenza, nella specifica e comprovata professionalità e nella competenza ed esperienza nel campo della tutela dei diritti umani e del contrasto alle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.

Un’attenzione particolare caratterizza il regime delle incompatibilità, indispensabile per garantire autonomia e indipendenza, nonché il procedimento di nomina dei membri del collegio, che si conclude con una determinazione d’intesa tra i Presidenti della Camera e del Senato, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Tale procedura assicura, quindi, la ricerca, sin dal principio, della massima condivisione tra la maggioranza e le opposizioni in ordine all’individuazione dei più adeguati profili per la composizione del collegio.

Il cuore del decreto viene richiamato dagli art. 4, 5 e 6 con riguardo alle competenze e alle prerogative, che il Garante eserciti – tra le altre – le seguenti funzioni:

  • promuovere e vigilare sul rispetto dei diritti e delle norme dettate dalla Convenzione ONU, dagli accordi internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi e dalle altre fonti subordinate in materia;
  • contrastare i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità;
  • raccogliere segnalazioni provenienti dalle persone con disabilità, da chi le rappresenta, dai familiari e dalle associazioni;
  • richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire informazioni o documenti necessari all’esercizio delle funzioni di competenza;
  • svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
  • visitare, tra le altre, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali, con possibilità di svolgere nel corso delle visite stesse colloqui riservati con le persone con disabilità e con le persone che possano fornire informazioni rilevanti;
  • formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
  • agire e resistere in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
  • promuovere campagne di sensibilizzazione e comunicazione, progetti e azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia.

Importante poi il richiamo alle forme di consultazione sui temi affrontati, sulle campagne e sulle azioni da intraprendere con le Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità; così come previsto dall’articolo 4, comma 3 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità che, non va mai dimenticato, è la Legge 18/09 dello Stato Italiano.

Assume rilievo anche la disciplina dei procedimenti speciali di cui Garante è parte.

Nell’ambito di essi, eseguite le valutazioni del caso, il Garante ha facoltà di emettere un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate e, ove possibile, propone il ricorso all’autotutela amministrativa entro novanta giorni. Nelle ipotesi in cui non è attuabile una misura di sistema, per la rimozione immediata della situazione lesiva o discriminatoria, il Garante può proporre un accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Si pone la dovuta attenzione anche al tema del mancato adeguamento alle previsioni dei PEBA e all’eliminazione delle barriere architettoniche, sensopercettive e di ogni altra barriera che impedisce alle persone con disabilità di accedere agli edifici pubblici e aperti al pubblico o di fruire dei relativi spazi e servizi su base di uguaglianza con gli altri. In questi casi, il Garante può proporre all’amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere, vigilando sui relativi stati di avanzamento.

Dinanzi all’inerzia delle pubbliche amministrazioni, constatata l’assenza di fondate motivazioni, il Garante può altresì attivare il giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’articolo 31 del codice del processo amministrativo.

Chiudono il decreto gli articoli 7 ed 8 che recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e finali.

Fonte: https://www.handylex.org/il-decreto-legislativo-approvato-in-consiglio-dei-ministri-istituisce-la-figura-del-garante-nazionale-dei-diritti-delle-persone-con-disabilita/

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