Modello 5/2021 : disponibile per la compilazione a partire dal 20.07.2021

Il modello 5/2021 on line dal 20.07 – Trasmissione entro il 30.09 – Pagamento tramite F24 o PagoPA entro il 31.12 

Il  Mod. 5/2021 relativo ai redditi del l’anno 2020 (Mod 5/2021) sarà disponibile per la compilazione a partire dal 20.07.2021.

Il Mod. 5/2021 dovrà essere trasmesso entro e non oltre giovedì 30.09.2021.

Con il Mod. 5 si comunica il reddito professionale netto conseguito ai fini IRPEF, nonché il volume d’affari dichiarato ai fini IVA, nel corso dell’anno precedente a quello della compilazione dello stesso.

Il Modello serve anche per scegliere l’opzione della contribuzione modulare e fornire una serie di indicazioni utili ai fini statistici. Indicazioni che consentano scelte in tema di assistenza, adeguate alla composizione familiare degli iscritti e di regolamentazione di nuove forme di svolgimento della professione.

Chi è tenuto a compilare il Mod.5/2021

Sono tenuti alla compilazione tutti gli iscritti agli Albi Professionali Forensi, anche per frazione di anno, e i Praticanti iscritti alla Cassa, a decorrere dal 2020 o da anni precedenti.

Il Mod.5/2021 va compilato anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

L’invio del Mod.5/2021 è obbligatorio ai sensi dell’art.7 del Regolamento Unico Previdenza Forense e l’omissione o il ritardo sono sanzionati ai sensi degli artt.9,63 e 67 dello stesso Regolamento.

Come si compila il Mod.5/2021

La compilazione del Mod.5  dovrà essere effettuata collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, sezione “Accessi riservati” – “Posizione personale”, identificandosi con il codice meccanografico ed il codice PIN.

In caso di smarrimento o dimenticanza il codice PIN, potrà essere richiesto mediante la procedura a disposizione sul sito.

Per la compilazione è sufficiente inserire il reddito netto professionale e il volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA. Per chi sceglie l’opzione volontaria del contributo modulare andrà indicata anche la percentuale da versare.

Il sistema effettua automaticamente il calcolo della contribuzione eventualmente dovuta, con riferimento alla condizione di iscritto all’ Albo/Cassa, con o senza agevolazioni contributive, pensionato, ecc.

L’invio del Mod. 5/2021  si effettua tramite il tasto “INVIO TELEMATICO”.  L’operazione verrà conservata nel sistema informatico di Cassa Forense e ne sarà rilasciata immediata certificazione.

Modalità pagamento

Se risultano dovuti dei contributi da versare è possibile procedere, una volta inviato il Mod. 5, sempre sul sito, a stampare la modulistica personalizzata comprensiva del codice di versamento individuale.

A partire da quest’anno sarà possibile pagare i contributi già dal 20.7.2021  tramite modello F24, anche al fine di consentire la compensazione fra crediti erariali e contributi previdenziali.

In alternativa i pagamenti dovuti dovranno essere effettuati tramite la piattaforma di pagamento PagoPA, attiva a partire da metà ottobre 2021.

Il pagamento tramite  PagoPA può essere effettuato anche  tramite la Forense Card che per tale servizio non prevede alcuna commissione.

Per i pagamenti in autoliquidazione non è più possibile utilizzare i Mav a differenza di quanto previsto per i contributi minimi.

Termini di pagamento

Il termine di pagamento della prima rata, ordinariamente fissato al 31.7, è stato differito al 31.12.2021, in attesa che l’emanando D.M. di attuazione dell’art.1 comma 20 della l.178/2020 precisi termini e modalità per l’esonero contributivo 2021. Tale esonero dovrebbe riguardare tutti i professionisti con reddito 2019 inferiore a 50.000,00€ e che abbiano avuto una riduzione del fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019.

31 DICEMBRE 2021: venerdì, termine per il versamento della 1^ e 2^ rata del contributo soggettivo e integrativo, con modulo F24, o sistema PagoPA. E’ fatta salva la possibilità di pagare separatamente anche in data anteriore, a partire dal 20 luglio con F24 e da metà ottobre con PagoPA, le due rate.31 DICEMBRE 2021: venerdì, termine per il versamento del contributo modulare volontario (rata unica), con sistema PagoPA o con F24. L’opzione per versare volontariamente un ulteriore contributo (modulare) va esercitata in sede di compilazione del Mod. 5/2021. E’ possibile variare la percentuale scelta in sede di compilazione o decidere di non effettuare il versamento senza alcuna sanzione.31 DICEMBRE 2021: venerdì, termine per l’integrazione del versamento del contributo soggettivo per l’attribuzione della intera annualità relativa ai primi 8 anni di iscrizione coincidente Albo/Cassa con esclusione da tale conteggio degli anni di iscrizione retroattiva o di retrodatazione. Solo per tale casistica, nonché per il pagamento dei contributi minimi, rimane operante il pagamento a mezzo Mav. Da settembre 2021 sarà operante anche la modalità tramite F24.

Fonte: https://www.cfnews.it/info-cassa/modello-52021-disponibile-per-la-compilazione-a-partire-dal-20072021/

DAL 2021 PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CON COMPENSAZIONE DEI CREDITI CON L’ERARIO

Anche gli Avvocati, dal 2021, potranno utilizzare i crediti vantati nei confronti dell’Erario per il pagamento dei contributi dovuti all’Ente Previdenziale.

Una buona notizia che, in questo panorama storico desolante che tutti stiamo vivendo, certamente non guasta.

Infatti, il Ministero, in data 10 gennaio 2014, aveva emanato un decreto che, in attuazione dell’art. 28 del D.Lgs 241/1997, disponeva che i versamenti unitari e la compensazione si applicano anche a tutte le Casse libero-professionali.

Dopo aver superato non poche difficoltà, finalmente, nella seduta del 15 ottobre 2020 il C.d.A., a conclusione di un intenso e proficuo lavoro portato avanti dalla Commissione Formazione e Informatica Giuridica, con la fattiva collaborazione del D.G. e dei Responsabili dei Servizi Informatico e Amministrativo, ha esitato favorevolmente la proposta di convenzione tra Agenzia delle Entrate e Cassa Forense, per il pagamento dei contributi, anche, tramite F24, con la possibilità per l’iscritto di potere direttamente compensare i crediti vantati nei confronti dell’Erario.

Tale nuova modalità alternativa di pagamento, che si aggiunge agli attuali strumenti già in uso, come i bollettini M.Av, i bonifici, la Forense Card e permetterà agli iscritti, che vantano crediti nei confronti dell’Erario, di poter immediatamente compensare gli stessi, utilizzandoli per il pagamento dei contributi.

Ciò costituisce, certamente, sia un notevole vantaggio per l’iscritto, che potrà usufruire del proprio credito verso l’Erario, sia un notevole vantaggio per l’Ente in considerazione del minor costo, per lo stesso, rispetto a quello degli attuali M.Av. .

La procedura sarà messa a disposizione a partire dal 2021 e, nella prima fase, sarà applicabile per la riscossione dei contributi minimi alle scadenze ordinarie del 28/2, 30/4, 30/6 e 30/9/2021 e delle due rate in autoliquidazione del Modello 5/2021, con scadenze 31/7 e 31/12/2021.

Questo è il primo passo: sicuramente, dopo la fase di rodaggio, la compensazione sarà possibile anche per il pagamento di ogni ulteriore contributo dovuto all’Ente.

La procedura sarà molto semplice.

L’iscritto potrà comodamente stampare il modello F24, già personalizzato, con i codici relativi ai tributi da pagare inseriti direttamente dall’Ente, accedendo dal sito www.cassaforense.it, attraverso la sua posizione personale, in accesso riservato.

Il modello F24 dovrà, poi, essere conferito utilizzando la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate laddove vi sia compensazione, ovvero con le ordinarie modalità, negli altri casi.

L’Ente sta provvedendo a predisporre tutto il materiale informativo per pubblicizzare al meglio questa nuova e alternativa modalità di pagamento dei contributi che verrà veicolato a breve e comunque in tempo utile per permettere a tutti gli iscritti di averne conoscenza e di usufruire di questa opportunità.

Verrà predisposto, altresì, un video-tutorial per spiegare dettagliatamente i vari passaggi da seguire per la stampa e l’inoltro. Un ulteriore passo avanti per venire incontro agli iscritti in questo momento di particolare crisi economica e permettere agli stessi di adempiere agevolmente ai loro obblighi contributivi.

Fonte: https://www.cfnews.it/info-cassa/dal-2021-pagamento-dei-contributi-previdenziali-con-compensazione-dei-crediti-con-l-erario/

Fondo per il reddito di ultima istanza: ecco il decreto.

Si allega il link da cui poter prendere visione e scaricare il D.I. 28 marzo 2020.

In base al testo del decreto, l’indennità compete:

a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;

b) ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19

Le domande per l’ottenimento dell’indennità, di cui al decreto linkato, sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli Enti di Previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che, dopo le verifiche, provvedono ad erogarlo agli Interessati.

Segue link.

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/D-I-28-marzo-2020.pdf

Prestito Cassa Forense per l’accesso alla professione. Fino a 15.000 euro in 5 anni.

Cassa Forense, nell’ambito delle prestazioni a sostegno della professione previste nel Nuovo Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, ha indetto, per l’anno 2017, un bando per l’erogazione di prestiti, per un importo da € 5.000,00 ad € 15.000,00 con rimborsabilità fino a 5 anni, in favore dei giovani avvocati infratrentacinquenni, iscritti alla Cassa, stanziando, a tal fine, un importo complessivo in linea capitale di € 10.000.000,00. Tale iniziativa è volta a facilitare l’accesso dei giovani avvocati, nei primi anni di esercizio dell’attività professionale, al mercato del credito, al fine di poter far fronte alle spese di avviamento dello studio professionale.

Fermo restando che la delibera di ammissione è demandata all’insindacabile giudizio della Banca Popolare di Sondrio, l’intervento dell’Ente consiste nell’abbattimento al 100% degli interessi passivi, che verranno versati dalla Cassa all’Istituto di credito. L’Ente fornirà, inoltre, per gli iscritti con reddito professionale inferiore ad € 10.000,00, apposita garanzia fidejussoria per l’accesso al credito stesso, fino ad esaurimento dell’importo al tal fine stanziato pari ad € 2.000.000,00.

La richiesta di prestito deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità, esclusivamente on-line tramite l’apposito accesso riservato presente sul sito internet della Cassa (www.cassaforense.it) entro il 31 ottobre 2017, salvo chiusura anticipata in caso di esaurimento dei fondi stanziati (€ 10.000.000,00). Sarà cura dell’Ente, una volta verificato il possesso dei requisiti minimi previsti dal bando, trasmettere le istanze alla Banca Popolare di Sondrio per l’ulteriore istruttoria di competenza. Le richieste verranno evase in ordine di data di presentazione della domanda e fino ad esaurimento del fondo stanziato per l’anno 2017.

Bando: http://www.cassaforense.it/media/5610/all-a.pdf

Fonte: http://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-prestiti-agli-iscritti-under-35/

Avvocati: incarichi stragiudiziali e prova per testimoni

Corte di Cassazione, Sez. sesta civile, Ordinanza interlocutoria n. 3968/2017.

L’avvocato può pretendere il pagamento di somme quale compensi per prestazioni forensi stragiudiziali anche senza produrre un accordo scritto. La data del conferimento dell’incarico professionale per l’espletamento dell’attività può essere provata anche per testimoni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione sesta civile, nell’ordinanza interlocutoria n. 3968/2017 che ha disposto la trattazione in pubblica udienza.

Nella vicenda esaminata, il Tribunale di Milano aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da un legale nei confronti del fallimento di una s.p.a., avente a oggetto il pagamento e la collocazione in privilegio di prestazioni professionali forensi stragiudiziali e giudiziali.

Il Giudice delegato della procedura aveva escluso il credito per prestazioni stragiudiziali e aveva ammesso in via privilegiata per le giudiziali una somma molto minore. Il Tribunale, condividendo tale soluzione, ha osservato, in ordine alle prestazioni stragiudiziali, che la lettera d’incarico non recava data certa. Tale certezza, a detta del giudice di merito, non poteva essere tratta da documenti unilaterali.

L’avvocato, ricorrendo in Cassazione, evidenzia che la prova scritta della data certa di conferimento dell’incarico professionale (in data anteriore al fallimento), poteva ricavarsi dall’avvenuto pagamento di fatture anteriori al fallimento relative al medesimo incarico professionale.

Gli Ermellini, condividendo le motivazioni del ricorrente, rammentano che il mandato professionale per l’espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale, non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, “ad substantiam” ovvero “ad probationem”, poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti.

Il giudice, continua il provvedimento, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l’interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto.

Infine, l’inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione ín data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso.

Nel caso in esame, deve dunque rilevarsi che la data certa del conferimento dell’incarico professionale può essere provata per testimoni e che i capitoli di prova orale riprodotti in ricorso hanno a oggetto tali circostanze con conseguente necessità di riesaminarne la rilevanza.

Fonte: Avvocati: incarichi stragiudiziali dimostrabili per testimoni
(www.StudioCataldi.it)

Foto: http://www.avvocatoronnyspagnolo.it/news/avvocato-ufficio/

Riduzione drastica dei costi di Cassa Forense

Ai Signori Avvocati componenti del consiglio di amministrazione della Cassa Forense

Cari Colleghi in questi giorni abbiamo potuto verificare i costi per la Cassa relativi ai soli organi di amministrazione e controllo della stessa.
Allo stato ci riferiamo solo a questa voce di bilancio.
Parliamo di quasi 3 milioni di euro.
A questa cifra si arriva sommando gli emolumenti annuali per le cariche a titolo esemplificativo il Presidente percepisce circa 73 mila euro ed il suo vice 56 mila.
A questi emolumenti fissi verifichiamo l’aggiunta di 413 euro a titolo di gettone di presenza.

In questo momento storico la crisi dell’Avvocatura è evidente a tutti, tanti troppo Avvocati fanno sacrifici enormi ogni due mesi per pagare quanto dovuto, togliendo risorse economiche ( ed anche emotive ) all’aggiornamento professionale, alla retribuzione dei collaboratori.
Assistiamo a continue cancellazione dagli Albi da parte di avvocati di tutte l’ età per difficoltà di ogni tipo, ma tra queste proprio il pagamento della Cassa forense.
E’ evidente pertanto che simili costi di gestione, sono palesemente inopportuni e ci consentirete indecorosi.
Molti giovani avvocati ritengono che le somme versate per la cassa mai rientreranno sotto forma di pensione nei loro portafogli. E se questa percezione può apparire esagerata, compiendo attraverso il sito della cassa delle simulazioni pensionistiche, tanto esagerata non lo è più.
Parliamo di pensioni da fame percepite ad età molto molto avanzata.
Per questo un numero elevatissimo di avvocati vede pagamento della Cassa come un balzello da versare esclusivamente per continuare ad esercitare la professione che si è sempre sognato : essere Avvocati.
Per questo siamo qui non chiedervi conto del vostro operato, almeno per adesso, siamo qui a chiedervi un atto di opportunità e di Giustizia professionale.
L’abbattimento drastico e immediato dei costi di amministrazione e controllo di un ente che sappiamo non essere una fonte di prebende e compensi per pochi, ma una Cassa che dovrebbe assicurare un vecchiaia serena a chi ha dedicato una vita alla tutela dei diritti. Questi sono gli Avvocati, ed un avvocato che compie sacrifici economici non è un avvocato sereno e un avvocato non sereno non potrà mai essere un buon avvocato.

Servire la Cassa Forense è un onore perché si serve l’ Avvocatura tutta, pertanto nessuno, men che mai voi, si potrebbe lamentare di un atto di decoro e di senso di responsabilità.
Un primo, e non certo l’unico , passo per rendere meno odiosa la Cassa Forense.
Siamo certi che non penserete che la nostra richiesta sia populista o demagogica, siete rappresentanti degli avvocati, e faremo un torto a voi e a noi che vi abbiamo eletto se qualcuno possa pensare a richieste di tal tipo.
Siamo certi in un vostro pronto e immediato riscontro a quello che è allo stato una richiesta indirizzata al Consiglio tutto e non ai singoli componenti. Certi di non dover esternare in maniera più eclatante ( ma sempre da Avvocati ) la nostra semplice e giusta richiesta.
Cordialmente i vostri colleghi i vostri iscritti i vostri elettori.
Goffredo D’Antona foro di Catania

 

 

https://www.facebook.com/events/1882136098685817/?ti=cl

Avvocati: fino a mille euro per ogni figlio

Arrivano buone notizie per gli avvocati diventati genitori da poco, con famiglia numerosa o con i figli all’asilo o a scuola. La Cassa Forense infatti, tra i bandi a tutto tondo, recentemente emanati per la formazione e le dotazioni tecnologiche dei professionisti iscritti, ha dedicato anche una serie di misure ad hoc a favore degli avvocati genitori.

I bandi in questione sono 4 e riguardano sia chi ha avuto un figlio (nato, adottato o affidato) nel corso del 2016, sia chi è già genitore di due bambini e ha in arrivo un terzo bebè, sia infine chi ha i figli al nido, alla materna o al primo anno delle scuole superiori.

Le provvidenze erogate a sostegno degli avvocati genitori ammontano a mille euro (per ogni figlio) e le scadenze per presentare domanda sono piuttosto ravvicinate:

Bando per ogni figlio nato, adottato o affidato nel 2016
Il primo bando di concorso (sotto allegato) emanato in questi giorni da Cassa Forense riguarda la concessione di contributi in favore degli avvocati iscritti con figli nati nel corso del 2016, o che abbiano adottato o ottenuto in affidamento preadottivo uno o più figli.

Le provvidenze erogate ammontano a 1.500 contributi e saranno concesse ad uno solo dei genitori anche se richieste da entrambi.

Ai fini dell’ammissione, bisogna anche essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa e aver dichiarato un reddito professionale inferiore a 40mila euro.

L’importo concesso è pari a mille euro per ogni figlio (fino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di 1 milione e mezzo di euro) e la domanda va presentata entro il termine perentorio del 16 gennaio 2017.

L’istanza va redatta sul modulo reperibile sul sito della Cassa (nell’area modulistica/prestazioni assistenziali e disponibile qui sotto allegato) e inviata alla “Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura – Via G. G. Belli, 5 – 00193 – Roma, a mezzo PEC (istituzionale@cert.cassaforense.it) o raccomandata A/R” unitamente al certificato (di nascita, adozione o affido) del figlio (o autocertificazione), alla copia di un documento valido di identità del richiedente e all’eventuale copia della sentenza di separazione.

La graduatoria terrà conto, quale criterio preferenziale, tra l’altro, della mancata percezione dell’indennità di maternità o di altre provvidenze a sostegno della genitorialità del richiedente, dei parti gemellari o plurigemellari (ovvero più figli in adozione o in affido preadottivo).

Bando per figli nati o adottati nel 2016 successivi al secondo
Il secondo bando di concorso (sotto allegato) per l’erogazione di contributi a sostegno della genitorialità è dedicato agli avvocati iscritti alla Cassa, “genitori di un figlio nato nel 2016 e successivo al secondo o che nel corso dell’anno 2016 abbiano adottato un figlio successivo al secondo”. Il contributo, anche in tale bando, sarà assegnato ad un solo genitore e in caso di separazione dei coniugi, a colui cui spetta il collocamento prevalente del minore.

Per l’ammissione al concorso, inoltre, bisognerà essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa ma non vi è limite di reddito.

L’importo erogato sarà pari a mille euro in unica soluzione (sempre fino alla concorrenza dello stanziamento complessivo pari a 500mila euro).

La domanda va compilata sull’apposito modulo (qui sotto allegato) e inviata alla Cassa (all’indirizzo sopraindicato), unitamente alla documentazione richiesta (certificato di nascita; stato di famiglia; dichiarazione redditi 2016; documento identità; ecc.) via pec o raccomandata a/r entro il 16 gennaio 2017.

Anche in tal caso verrà stilata una graduatoria che seguirà il criterio di precedenza inversamente proporzionale all’ammontare del reddito del richiedente e di quello dell’altro genitore.

Bando figli all’asilo nido e alla scuola materna
Oltre ai nuovi nati, la Cassa ha emanato un bando ad hoc (sotto allegato) per la concessione di contributi in favore degli iscritti con figli all’asilo nido o al primo anno della scuola materna (comunale, statale o privata).

Per partecipare bisogna essere in regola con le comunicazioni alla Cassa e aver dichiarato un reddito professionale inferiore a 40mila euro.

L’importo, anche per tale bando, è pari a mille euro per ogni figlio (fino alla concorrenza delle risorse stanziate pari a 1 milione di euro).

La domanda, compilata sull’apposito modulo (qui sotto allegato) va inviata via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della Cassa Forense (“Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura – Via G. G. Belli, 5 – 00193 – Roma”) entro il 31 dicembre prossimo allegando: certificato della struttura educativa attestante l’iscrizione del figlio del richiedente all’asilo nido o al primo anno di scuola materna, per l’anno 2016; copia di un documento valido di identità.

La graduatoria sarà stilata sempre in base all’ordine inversamente proporzionale al reddito imponibile prodotto nell’anno 2015 (dichiarazione 2016) dal richiedente e di quello dell’altro genitore e, in caso di parità di reddito, avrà precedenza chi ha più figli minori o chi è più giovane.

Bando figli iscritti a scuola
L’ultimo bando (qui sotto allegato) in favore degli avvocati genitori prevede provvidenze per chi ha i figli frequentanti nell’anno scolastico 2016/2017 il primo anno della scuola secondaria superiore.

Le erogazioni saranno massimo mille e per poter accedere al beneficio, bisognerà anche essere in regola con le comunicazioni alla Cassa Forense e aver dichiarato un reddito inferiore a 40mila euro.

L’importo massimo erogato è pari a mille euro per ciascun figlio e la domanda va inviata alla sede centrale dell’ente, via pec o raccomandata, attraverso il modulo reperibile online sul sito istituzionale (disponibile anche qui sotto in pdf), entro il termine del 31 dicembre 2016.

Alla stessa occorrerà allegare: copia del certificato rilasciato dall’Istituto scolastico attestante che il figlio, per la prima volta, frequenti nell’anno 2016/2017 il primo anno della scuola secondaria superiore; copia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente ed eventuale copia della sentenza di separazione (o autocertificazione).

Gli altri bandi per gli avvocati
Oltre ai bandi squisitamente dedicati alla famiglia, Cassa Forense ha avviato recentemente una serie di misure per il sostegno delle competenze e l’agevolazione dell’esercizio della professione legale.

A tal fine rispondono, infatti, i bandi emanati per il rimborso degli acquisti di computer, stampanti e altri strumenti informatici per lo studio legale; le borse di studio per il rimborso delle spese sostenute dai giovani avvocati per l’iscrizione a master, corsi e scuole per conseguire specifiche competenze professionali e il titolo di specialista, nonché quelle per conseguire il titolo di cassazionista.

Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/24206-avvocati-fino-a-mille-euro-per-ogni-figlio.asp

Foto:http://www.studiocataldi.it/articoli/21985-mantenimento-dei-figli-tribunali-a-confronto.asp

Gratuito patrocinio: in vigore la compensazione per gli avvocati

Decreto del 15 luglio 2016 del ministero dell’economia e delle finanze, Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato (GU n.174 del 27-7-2016). 
E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale per entrare subito in vigore il decreto del 15 luglio 2016 del ministero dell’economia e delle finanze (qui sotto linkato) che disciplina la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per gli onorari degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

La nuova disciplina, attuativa di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016, mira a rispondere a due principi fondamentali: da un lato quello di garantire la difesa dei meno abbienti fornendogli i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione; dall’altro, quello di garantire al difensore di veder compensata la propria attività professionale.

Ecco come funziona la procedura:

I crediti compensabili

Il decreto disciplina le modalità, con le quali gli avvocati “che vantano crediti per spese, diritti e onorari” per l’attività di patrocinio a spese dello Stato, sorti in qualsiasi data, maturati e non ancora saldati, e per i quali non è stata proposta opposizione” possono compensarli “con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi”.

Si ricorda che non possono essere portati a compensazione, come chiarito dalla Cassa Forense qualche tempo fa, i contributi previdenziali dovuti dai professionisti alla stessa (leggi in merito: “Avvocati: la Cassa non si può pagare con i crediti del gratuito patrocinio”).

Come esercitare l’opzione

I crediti devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento (a norma dell’art. 82 del T.U.) e non devono risultare pagati, neanche parzialmente. In relazione agli stessi, inoltre, deve essere stata emessa fattura elettronica o cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione (ossia la piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta dal Mef), attraverso la quale si può esercitare l’opzione.

La piattaforma seleziona le fatture (elettroniche o cartacee) per le quali è stata avviata la procedura di compensazione e provvede alla selezione (in base alla data di emissione e fino alla concorrenza delle risorse stanziate), comunicando per ciascuna fattura all’avvocato l’ammissione alla stessa. Per le fatture non ammese, invece, l’opzione si intende automaticamente revocata.

La stessa piattaforma elettronica provvede, infine, a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, unitamente al codice fiscale del creditore e all’importo.

La procedura di compensazione

I crediti ammessi sono utilizzabili in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all’Ageniza delle Entrate, esclusivamente tramite il modello F24 telematico. Si ricorda che possono essere portati a compensazione soltanto i debiti fiscali del creditore e i contributi previdenziali per i dipendenti dello stesso.

Sarà l’Agenzia delle Entrate ad impartire con risoluzione ad hoc le istruzioni per la compilazione dell’F24, mentre i successivi controlli sulle dichiarazioni saranno effettuati dal ministero della giustizia.

Quando esercitare l’opzione

La facoltà riconosciuta dal decreto potrà essere esercitata dagli avvocati per l’anno in corso a partire dal prossimo 17 ottobre e sino al 30 novembre.

A decorrere dal 2017, invece, l’opzione può essere esercitata dal 1° marzo e sino al 30 aprile.

Decreto del 15 luglio 2016 al seguente link:

Fai clic per accedere a patrocinio%20pdf.pdf

Fonte: Gratuito patrocinio: in vigore la compensazione per gli avvocati
(www.StudioCataldi.it)

Chiedere soldi al cliente è reato se c’è il gratuito patrocinio.

 Cassazione, sentenza n. 20186/2016
È configurabile il delitto di truffa per l’avvocato che omette di informare il proprio cliente degli effetti del gratuito patrocinio facendogli credere di avere un obbligo di corrispondergli i compensi richiesti. Ad affermarlo è la Cassazione, con una recentissima sentenza (la n. 20186/2016 qui sotto allegata), confermando la condanna inflitta dalla Corte d’Appello per il reato di truffa aggravata nei confronti di un avvocato che aveva percepito somme a titolo di compensi dalla persona offesa (difesa in alcuni procedimenti civili) nonostante l’ammissione al gratuito patrocinio.
Gli Ermellini ricordano che l’art. 85 del d.p.r. n. 115/2002 dispone che il difensore, quando il cliente è ammesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato, non può chiedere e percepire dallo stesso alcun rimborso, a qualunque titolo esso avvenga.

L’avvocato che viola tale norma si macchia, quindi, di una doppia responsabilità: quella professionale, per il grave illecito consistente nell’omessa informazione al proprio assistito degli effetti derivanti dall’ammissione al gratuito patrocinio nonché dell’eventuale intervenuta revoca del beneficio; quella penale, giacché mancando tale informazione e facendosi corrispondere somme a vario titolo, in costanza di ammissione al beneficio, è configurabile il reato di truffa.

Per la Corte, il professionista ha non solo “maliziosamente taciuto il significato della avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato” falsamente rappresentando alla cliente la sussistenza di un obbligo personale (allora inesistente) di pagare le proprie spettanze ma le ha altresì taciuto “la portata degli effetti del mutamento delle di lei condizioni reddituali in rapporto alla pregressa ammissione al beneficio (con l’obbligo a carico di restituire allo Stato quanto dall’erario a lui già anticipato a titolo di onorario)” mascherando artificiosamente il debito del quale l’erario avrebbe preteso l’adempimento “come autonome e distinte spese di inventario, cumulabili con l’onorario”. Per cui attraverso tali raggiri, l’uomo ha indotto la donna “in errore sulla natura e la evoluzione del rapporto professionale e sull’importo effettivo degli onorari da lei ancora dovuti, conseguendo un ingiusto vantaggio patrimoniale”.

È di tutta evidenza, dunque, come nella contestazione, considerata nella sua interezza, “siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza”.

A nulla valgono le giustificazioni del legale che le somme fossero state versate per l’attività stragiudiziale non coperta dal beneficio. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in relazione all’attività stragiudiziale svolta dall’avvocato e non seguita dell’attività giudiziale per la quale il cliente è stato ammesso al beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non possono essergli chiesti compensi” (cfr. Cass., S.U., n. 9529/2013).

Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/22123-avvocati-e-gratuito-patrocinio-chiedere-soldi-al-cliente-e-reato.asp

Foto:http://adiconsum.it/files/foto/1432906164.jpg

Abogados e dispensa dalla prova attitudinale: le Sezioni Unite fanno chiarezza

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 15/03/2016 n. 5073.

L’avvocato stabilito può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale se ha esercitato in Italia in modo effettivo e  regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni.

Tale presupposto non è integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buonafede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine. E’ quanto si legge nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di ieri (15 marzo 2016, n. 5073), con cui vengono chiariti i requisiti in presenza dei quali l’avvocato stabilito può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale e l’iscrizione all’albo.

 

L’avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 115, se – nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale – abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati. Tale presupposto non è integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buonafede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine.

E’ questo il principio di diritto che può ricavarsi dalla lettura della sentenza del 15 marzo 2016, n. 5073 con cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione respingono il ricorso presentato da un “abogado” avverso la decisione del proprio Consiglio dell’ordine locale – poi confermata anche dal Consiglio Nazionale Forense – con cui veniva respinta la sua richiesta di dispensa dalla prova attitudinale ed il passaggio dell’iscrizione all’Albo ordinario.

L’occasione offre lo spunto agli Ermellini per ricordare i requisiti in presenza dei quali è possibile ottenere la dispensa dalla prova attitudinale. Si legge nella sentenza che «L’art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, prevede le condizioni per la dispensa dalla prova attitudinale.

Occorre che l’avvocato stabilito abbia, per almeno tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, esercitato in Italia «in modo effettivo e regolare» la professione «con il titolo professionale di origine» perché possa ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 d.lgs. n. 115/1992. Ed aggiunge l’art. 12 cit. che per esercizio effettivo e regolare della professione si intende l’esercizio reale dell’attività professionale svolta senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana.

Quindi, al fine di conseguire la dispensa suddetta, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere:

a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione;

b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio;

c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico;

d) con il titolo professionale di origine».

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/16/abogado-iscrizione-esercizio-tre-anni

Foto: http://www.osservatorioantitrust.eu/es/wp-content/uploads/2015/10/justicia.jpg