Fondo per il reddito di ultima istanza: ecco il decreto.

1 Aprile 2020


Si allega il link da cui poter prendere visione e scaricare il D.I. 28 marzo 2020.

In base al testo del decreto, l’indennità compete:

a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;

b) ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19

Le domande per l’ottenimento dell’indennità, di cui al decreto linkato, sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli Enti di Previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che, dopo le verifiche, provvedono ad erogarlo agli Interessati.

Segue link.

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/D-I-28-marzo-2020.pdf

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