Abogados e dispensa dalla prova attitudinale: le Sezioni Unite fanno chiarezza

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 15/03/2016 n. 5073.

L’avvocato stabilito può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale se ha esercitato in Italia in modo effettivo e  regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni.

Tale presupposto non è integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buonafede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine. E’ quanto si legge nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di ieri (15 marzo 2016, n. 5073), con cui vengono chiariti i requisiti in presenza dei quali l’avvocato stabilito può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale e l’iscrizione all’albo.

 

L’avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 115, se – nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale – abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati. Tale presupposto non è integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buonafede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine.

E’ questo il principio di diritto che può ricavarsi dalla lettura della sentenza del 15 marzo 2016, n. 5073 con cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione respingono il ricorso presentato da un “abogado” avverso la decisione del proprio Consiglio dell’ordine locale – poi confermata anche dal Consiglio Nazionale Forense – con cui veniva respinta la sua richiesta di dispensa dalla prova attitudinale ed il passaggio dell’iscrizione all’Albo ordinario.

L’occasione offre lo spunto agli Ermellini per ricordare i requisiti in presenza dei quali è possibile ottenere la dispensa dalla prova attitudinale. Si legge nella sentenza che «L’art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, prevede le condizioni per la dispensa dalla prova attitudinale.

Occorre che l’avvocato stabilito abbia, per almeno tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, esercitato in Italia «in modo effettivo e regolare» la professione «con il titolo professionale di origine» perché possa ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 d.lgs. n. 115/1992. Ed aggiunge l’art. 12 cit. che per esercizio effettivo e regolare della professione si intende l’esercizio reale dell’attività professionale svolta senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana.

Quindi, al fine di conseguire la dispensa suddetta, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere:

a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione;

b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio;

c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico;

d) con il titolo professionale di origine».

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/16/abogado-iscrizione-esercizio-tre-anni

Foto: http://www.osservatorioantitrust.eu/es/wp-content/uploads/2015/10/justicia.jpg

Abogados: cosa possiamo imparare dall’Unione Europea

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 04/03/2016 n° 4252
La sentenza della Cassazione civile, sezioni unite, 4 marzo 2016 n. 4252, colpisce ancora una volta la tradizionale resistenza dei nostri Ordini nei confronti di quella che è considerata una deleteria prassi: andare all’estero a conquistare quel titolo che non si è in grado di ottenere mediante l’esame interno.

La parte della sentenza che balza all’occhio riguarda l’accoglimento del primo motivo di ricorso e quindi il riconoscimento del diritto degli avvocati europei a stabilirsi in Italia, senza possibilità di alcuna verifica sulla loro effettiva formazione e sul loro passato e persino, come nel caso in esame, in presenza di una condanna penale.

La Suprema Corte afferma, in linea con i principi comunitari, che la sussistenza dei requisiti di iscrizione è demandata esclusivamente all’Ordine che ha iscritto il professionista (nel nostro caso un abogado) e non al diverso Ordine presso il quale detto abogado chiede di stabilirsi.

La sentenza, fin qui, è del tutto in linea con quella resa dalla Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, 17 luglio 2014, nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13, che ha dato via libera a tutti i professionisti stabiliti.

Nell’ultima parte della sentenza in commento, però, la Cassazione scrive il principio di diritto e inserisce una puntualizzazione che lascerebbe aperta la valutazione in ordine all’abuso del diritto.

La lettura della storica sentenza della Corte di Giustizia Europea dimostra invece che l’abuso del diritto, in questo caso, non può riscontrarsi e che il legislatore italiano dovrebbe rimeditare le proprie recenti riforme.

I paragrafi da 46 a 52, infatti, spiegano che il cittadino di uno Stato membro che si rechi in altro Stato membro al solo fine di acquisire il titolo professionale non compie un abuso del diritto ma realizza l’obiettivo della direttiva n. 98/5/CE.

In altri termini, se vi è uno Stato membro dell’Unione nel quale l’abilitazione è più facile, conseguirla in quello Stato è un diritto del cittadino europeo, non un abuso.

Cosa suggerire, allora, ai nostri Ordini e al nostro legislatore?

Agli Ordini di verificare meglio il concreto esercizio dell’attività da parte degli stabiliti, controllando che si utilizzi il titolo professionale di origine (ad es. Abogado) e non equivoche abbreviazioni come Avvocato St. o simili.

Questo obbligo è posto a tutela della corretta informazione dei consumatori, permettendo loro di distinguere gli avvocati stabiliti dagli avvocati dello Stato membro ospitante, che esercitano con il titolo professionale rilasciato da quest’ultimo, come espresso nella direttiva 98/5/CE. In particolare l’art. 4, co. 1, della direttiva impone all’avvocato, che esercita nello Stato membro ospitante, di utilizzare il proprio titolo professionale di origine, che deve essere indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, comunque in modo comprensibile e tale da evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

Occorre inoltre verificare che l’attività giudiziale sia svolta in Italia di intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato; tale intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito, e quindi deve essere presente nel fascicolo di causa (art. 8, co. 2, Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96).

Al contrario, la prassi quotidiana ci mostra numerosi abogados che esercitano in proprio, inserendo al massimo nella procura la dichiarazione d’intesa, ma senza sottoscrizione né partecipazione alla redazione dell’atto da parte del professionista ospitante, che avrebbe invece la funzione di assicurare i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.

Il momento di verifica è successivo all’iscrizione nell’elenco degli stabiliti, ed è l’unico nel quale sia possibile un serio ed effettivo controllo: L’avvocato che abbia conseguito il titolo professionale, equivalente a quello Italiano, in un altro Paese membro, avvalendosi della procedura di “stabilimento-integrazione” di cui alla direttiva 98/5/CE, … , può chiedere l’iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo italiano del Foro nel quale voglia eleggere domicilio professionale in Italia, utilizzando il proprio titolo d’origine e, al termine di un periodo triennale di effettiva attività in Italia, può chiedere di essere integrato con il titolo di avvocato italiano e l’iscrizione all’Albo ordinario, dimostrando al Consiglio dell’Ordine effettività e regolarità dell’attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito (Cass. civ. Sez. Unite, 15 marzo 2016, n. 5073).

 

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/16/abogados-cosa-possiamo-imparare-dalla-ue

Foto: http://www.osservatorioantitrust.eu/es/wp-content/uploads/2015/10/justicia.jpg