Quali sono le differenze tra supplemento e supplementare di pensione?

1 Agosto 2019



Premessa: un lavoratore, pensionatosi, riprende a lavorare.

Se viene assunto come lavoratore dipendente (gli ex privati nel pubblico e nel privato, gli ex pubblici fondo CPDEL nel pubblico e nel privato, gli ex statali solo nel privato), i contributi in versamento andranno nell’INPS Gestione Lavoratori Dipendenti. Decorsi 5 anni dalla decorrenza della pensione, con questi contributi versati successivamente al pensionamento l’interessato potrà chiedere il cd. supplemento di pensione. Se invece la contribuzione versata dopo il pensionamento è da lavoratore autonomo (INPS Gestione Autonoma, ad es. con partita IVA, Titolare d’Impresa), si parlerà sempre di supplemento di pensione ma per la domanda il pensionato dovrà essere aspettare il compimento dell’età anagrafica ordinariamente prevista per la vecchiaia, ovvero 67 anni (e non dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione come i lavoratori dipendenti).

Se, invece, il medesimo pensionato riceverà accreditati contributi nell’INPS Gestione Separata (ad es., come collaboratore), l’interessato potrà richiedere una pensione supplementare, sulla base dei contributi versati in Gestione separata; ciò, però, solo al compimento dell’età anagrafica ordinariamente prevista per la vecchiaia, ovvero 67 anni.

Nota bene Imposizione fiscale: in entrambi i casi, due CUD graveranno fiscalmente sul pensionato, che decide di tornare a lavorare, quindi con una doppia imposizione fiscale.

Per quanto riguarda le Detrazioni, se già calcolate sulla pensione, non dovranno essere richieste anche sul nuovo rapporto di lavoro, per evitare un conguaglio fiscale a fine anno eccessivamente a debito.

Riepilogo

Premessa: un lavoratore, pensionatosi, riprende a lavorare

Contributi dipendenti e autonomi à supplemento di pensione (la richiesta potrà essere fatta, dopo 5 anni dalla decorrenza di pensione, se i contributi sono da Dipendente; la richiesta potrà essere fatta al compimento dell’età anagrafica ordinariamente prevista per la vecchiaia, ovvero 67 anni, se i contributi successivi alla pensione sono da Autonomo)

Contributi gestione separata à pensione supplementare (la richiesta potrà essere fatta al compimento dell’età anagrafica ordinariamente prevista per la vecchiaia, ovvero 67 anni, se i contributi successivi alla pensione sono in Gestione separata)

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