Estensione permessi ex Legge n. 104/92 anche ai lavoratori disabili gravi (art. 24, Decreto legge “Cura Italia”, n. 18 del 2020)

10 Aprile 2020


L’INPS ha diramato la circolare n. 45 del 25/03/2020 (par. 6), esplicativa circa l’applicazione delle norme di estensione dei permessi anche ai lavoratori con disabilità. È seguito anche il Messaggio INPS n. 1416 del 30/03/2020 (pag. 2).

L’INPS così corregge il tiro e rettifica la prima posizione negatoria nei confronti dei lavoratori disabili gravi (Messaggio INPS n. 1281 del 20/03/2020, ormai archiviato).

Ora l’Ente Previdenziale ha fornito una interpretazione estensiva dell’art. 24 del Decreto Legge “Cura Italia”, ricomprendendo nella platea dei beneficiari, sia il lavoratore che assiste un proprio familiare con disabilità grave, non ricoverato a tempo pieno, sia il lavoratore a cui è riconosciuta, a se stesso, la disabilità grave. Pertanto, per entrambe le categorie indicate, per i mesi di marzo e aprile 2020, sono complessivi 18 i giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni a marzo + 3 giorni ad aprile, + 12 giorni tra marzo e aprile), fruibili ai sensi e per gli effetti della Legge n. 104/92. Tali giorni sono anche frazionabili in ore, con le stesse modalità di calcolo di prima, e possono essere fruiti anche consecutivamente nello stesso mese.

In sintesi, possono usufruire dei permessi aggiuntivi:

  • genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;
  • coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave (oppure entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno;
  • lavoratori con disabilità grave.

Vi riporto alcuni consigli pratici:

  1. gli effetti dell’art. 24 cit. non sono retroattivi. Infatti, non possono essere recuperati i giorni di permesso legge 104/92, in riferimento a passati periodi di assenza ad altro titolo (ad es. ferie). La retroattività è prevista solo per i congedi parentali, di cui al precedente art. 23 del Decreto legge “Cura Italia”. Nel caso in cui il lavoratore disabile grave, ovvero colui che presta assistenza a familiare disabile grave, intenda sostituire le giornate di ferie già godute con permessi legge 104/92, è bene sapere che tale modalità non rientra tra le procedure ufficiali (in altri termini, il cambio tra ferie godute e permessi legge 104/92 non può essere preteso dal lavoratore interessato nei confronti del datore di lavoro). Oltretutto, non è tecnicamente possibile laddove l’Ufficio del Personale abbia già elaborato i cedolini del mese ed inviato le denunce Uniemens all’INPS.
  2. I lavoratori già in cassa integrazione non possono beneficiare dei permessi legge 104/92; in caso di sospensione dell’attività lavorativa a zero ore non spetta alcun giorno di permesso retribuito, compresi quelli ex legge 104/92 (lo precisa l’INPS con Circolare n. 130 del 15/09/2017, al punto 2.4.4). Ciò, a meno che il lavoratore disabile, ovvero colui che presta assistenza al familiare disabile grave, non fosse già in permesso legge 104/92 prima dell’avvio della Cassa integrazione.
  3. I lavoratori del pubblico impiego, che per la presentazione della domanda di permessi legge 104/92 e relativa fruizione si interfacciano direttamente con la Amministrazione con cui lavorano (non c’è alcun adempimento personale diretto nei confronti dell’INPS), ai fini dell’estensione dei permessi legge 104/92 (ex art. 24 del Decreto legge “Cura Italia”) possono utilmente fare riferimento alla Circolare del Ministero del lavoro n. 3 del 24/03/2020.
  4. Se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, per i mesi di marzo e aprile 2020, a 36 giorni di permesso retribuito (6 giorni a marzo + 6 giorni aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile).
  5. In caso di rapporto di lavoro part-time, va distinta la modalità verticale, da quella orizzontale. Per il part-time verticale, i 12 giorni verranno riparametrati (Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12). Per il part-time orizzontale, non andrà effettuato alcun riproporzionamento.
  6. In favore dei genitori di figli con disabilità grave, nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, è possibile cumulare il congedo parentale per emergenza COVID-19 retribuito al 50 per cento (artt. 23 e 25 del Decreto Legge n. 18/2020), o in alternativa il bonus per servizi di baby-sitting, con i giorni di permesso retribuito per Legge n. 104/92 e con il congedo straordinario biennale, di cui all’art. 42, comma 5, del Decreto legislativo 151/2001.
  7. Nota bene: se il lavoratore disabile grave usufruisce, per se stesso, dei permessi legge 104/92 “ad ore” (art. 33, comma 6), l’Interessato, per avvalersi dell’estensione ex art. 24 del Decreto legge n. 18/2020 (concepita dal Legislatore “a giorni”, art. 33, comma 3) dovrà necessariamente fare un passaggio autorizzativo con l’INPS se è un dipendente privato (con la propria Amministrazione, se è un dipendente pubblico), presentando una nuova domanda di permesso legge 104/92, con modalità “a giorni” (art. 33, comma 3). La decorrenza andrà indicata dal giorno successivo alla presentazione della nuova domanda. Sebbene alcune sedi INPS si siano dimostrate flessibili sul punto, si ritiene, secondo la formalità della prassi amministrativa, che tale passaggio di cambio modalità sia, in ogni caso, essenziale da parte del lavoratore disabile grave fruitore dei permessi ad ore, perché altrimenti potrebbe esporsi, nel futuro, a problemi in termini di copertura economica e contributiva degli ulteriori 12 giorni di permesso legge n. 104/92, qualora non riuscisse a dimostrare di essere stato previamente autorizzato dalla propria Sede INPS all’uso dei permessi legge 104/92 “a giorni” in vigenza della fruizione di tali permessi “ad ore” (art. 33, comma 6, legge 104/92) – l’art. 24 fa più volte riferimento al termine “ordinariamente previsto”. Una volta passata l’emergenza, sarà fatta salva, naturalmente, la facoltà per il lavoratore disabile grave di ripristinare la modalità oraria di permesso legge 104/92, sempre previa presentazione della relativa domanda nelle modalità consuete.

Per ulteriori informazioni e per richiedere i documenti citati (Circolare e Messaggi INPS, Circolare del Ministero del Lavoro), scrivete all’e-mail dello studio.

Vi invito anche a consultare il sito istituzionale http://www.uiciechi.it/covid/emergenza.asp

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