Mutuo: esproprio automatico della casa a chi non paga 18 rate

Chi firmerà la clausola di inadempimento perderà la casa senza giudice e asta ma si libererà completamente del debito residuo anche se l’immobile dovesse essere venduto a un prezzo inferiore.

Chi non ce la fa a pagare la rata del mutuo potrà perdere la casa senza bisogno di un procedimento di espropriazione forzata, di un processo esecutivo, di un giudice e di un’asta pubblica: la banca prenderà la sua casa e la venderà; con il ricavato dalla vendita forzata, soddisferà il suo credito e il debitore sarà definitivamente libero, senza nulla più dovere all’istituto di credito. È quanto prevede il testo del decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei Ministri che recepisce la direttiva comunitaria sui mutui [1].

Il funzionamento della riforma è piuttosto semplice e si può riassumere nei seguenti passaggi:

– innanzitutto, la nuova disciplina non ha effetto retroattivo e non si applica, quindi, a chi ha già firmato il contratto di mutuo, ma solo a chi lo stipulerà d’ora innanzi, o meglio “dopo 15 giorni dalla pubblicazione del testo di legge in Gazzetta Ufficiale” (il che dovrebbe avvenire a breve);

– in secondo luogo, non si tratta di una previsione obbligatoria e, quindi, valevole per tutti i contratti, ma solo per quelli in cui le parti abbiano espressamente concordato di inserire tale clausola (cosiddetta “clausola di inadempimento”). Dunque, la disciplina di legge suggerisce solo uno dei modi con cui è possibile risolvere il problema della morosità del cliente, fermo restando che banca e mutuatario non saranno vincolati a recepire tale indicazione nel contratto. Si tratta, in definitiva, di una clausola facoltativa. In verità, i dubbi sorgono perché la banca, quando si tratta di erogare mutui, fa sempre il ruolo della parte forte, imponendo le proprie condizioni senza consentire al consumatore di trattare sui singoli punti del contratto, contratto che – evidentemente – è stilato su appositi formulari prestampati secondo la logica «prendere o lasciare»;

– la possibilità per la banca di mettere in vendita l’immobile scatterà solo dopo il mancato pagamento di 18 rate. Attualmente, la disciplina sui mutui prevede la possibilità, per l’istituto di credito, di revocare il mutuo e imporre l’immediato rientro solo in caso di mancato adempimento di 7 rate;

– con la sottoscrizione della “clausola di inadempimento”, la banca avrà la facoltà, in caso di morosità del cliente, di vendere l’immobile dato in garanzia e soddisfarsi sul ricavato, senza dover azionare la procedura di pignoramento e le aste giudiziarie; nello stesso tempo il mutuatario sarà totalmente libero da ogni debito, anche se il prezzo ottenuto dalla vendita dell’immobile dovesse essere inferiore al credito residuo della banca.

Un esempio chiarirà meglio la situazione che potrebbe venirsi a creare: se il cliente non ha mai pagato una rata del mutuo e, quindi, avanza un debito di 100.000 euro e la banca, dopo aver messo in vendita l’immobile, riesce a piazzarlo a 80.000 euro, il cliente sarà comunque liberato da tutto il debito residuo. In pratica, la vendita diretta della casa da parte della banca senza passare dal Tribunale comporterà l’estinzione dell’intero debito anche se il “ricavato” dalla cessione è inferiore al debito residuo. Qualora il valore dell’immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore ha diritto all’eccedenza;

– se il cliente accetta di firmare la “clausola di inadempimento” sarà necessaria la presenza di un consulente che gli illustri il significato e le implicazioni di tale previsione;

– il cliente potrà sempre, in sede di firma del contratto di mutuo, rinunciare alla “clausola di inadempimento” e optare per le vecchie regole che prevedono, come detto, la risoluzione del contratto al mancato pagamento di 7 rate e la procedura giudiziale dell’asta. Ma, in questo caso, se la vendita avverrà a un prezzo inferiore rispetto al debito residuo, il cliente non sarà ancora libero;

– resta ferma la possibilità per il cliente di accedere ai sistemi di welfare, come il Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa che consente a certe categorie di mutuatari che incappino in condizioni di svantaggio (fra cui perdita del posto del lavoro, sopraggiunto handicap grave o condizione di non autosufficienza) di sospendere il pagamento delle rate per 18 mesi.

[1] Direttiva UE n. 17/2014.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/118489_mutuo-esproprio-automatico-della-casa-a-chi-non-paga-18-rate#sthash.3YRipvNs.dpuf

Foto: http://www.italia.co/wp-content/uploads/2016/03/esproprio-prima-casa.jpg

Siae: esenzione per spettacoli live con meno di 100 partecipanti

La liberalizzazione nella raccolta e gestione dei diritti d’autore per ora non ci sarà.

L’esclusiva nella raccolta e gestione dei diritti d’autore resta alla SIAE: non ci sarà alcuna liberalizzazione. Almeno per ora. La scadenza del 10 aprile per l’attuazione della direttiva comunitaria che impone la riforma del diritto d’autore è alle porte, ma nessuna norma che preveda la caduta dello storico monopolio in capo alla Società Italiana Autori ed Editori è stata scritta da Governo o Parlamento. La strada, però, sembra essere già spianata pur un futuro chissà “quanto” imminente. Pende, infatti, al Senato, un emendamento che, in attuazione della direttiva UE, si rivolge non solo alla SIAE, ma anche a fantomatici “altri organismi di gestione collettiva” che attualmente però in Italia non esistono (per scaricare il testo dell’emendamento clicca qui). Insomma, come dire: “per ora le cose restano come sono, ma almeno iniziamo a prepararci per la riforma che verrà”.

L’emendamento verrà probabilmente inserito nella legge europea. In esso viene imposto alla SIAE e “agli altri organismi di gestione collettiva” di garantire idonei standard di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell’attività svolta nel loro interesse”. Viene vietato agli stessi soggetti di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti e interessi.

Il testo della nuova norma impone poi alla Siae e agli altri organismi di gestione collettiva di riformare l’attività di riscossione in modo da aumentare l’efficacia e la diligenza.

Spicca poi la previsione di forme di riduzione o esenzione dei diritti di autore e dei diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, oppure con giovani esordienti titolari di diritti d’autore o di diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la SIAE remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti.

Tornando al tema della liberalizzazione, il Ministro Franceschini, che inizialmente aveva sposato una tesi probabilista alla apertura del mercato a società concorrenti, dopo l’intervento del presidente della SIAE, Filippo Sugar, in commissione Cultura alla Camera, ha dichiarato che, tutto sommato, il sistema italiano presenta elementi di vantaggio rispetto ai (pochi) sistemi che, invece, hanno sposato l’opposta politica. «Molti Paesi guardano con una certa invidia al fatto che noi abbiamo un’unica società nella gestione dei diritti d’autore», ha detto Franceschini in audizione.

Il recepimento della direttiva, del resto, lascia uno spazio ai singoli Stati membri fissando solo semplici principi da rispettare.

[1] Direttiva UE n. 2014/26 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e diritti connessi.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/117245_siae-esenzione-per-spettacoli-live-con-meno-di-100-partecipanti#sthash.GkB7UGwC.dpuf

Foto: http://cdn-1.lavoroefinanza.it/o/j/come-richiedere-un-permesso-siae-per-un-intrattenimento-pubblico-o-privato_203872f1df2c625ed57356fa220fbf5d.jpg