Abusi edilizi: istanza di sanatoria e sospensione del termine di prescrizione

Cassazione penale, SS.UU, sentenza 13/04/2016 n° 15427
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affrontano il contrasto interpretativo relativo alla applicabilità, anche alla disciplina della sanatoria di cui agli artt. 36 e 45 D.P.R.. n. 380/2000, di effetti sulla prescrizione, analoghi a quelli conseguenti dalla sospensione del processo, che si determinano nelle ipotesi di condono edilizio, stabilendo che la presentazione di istanza per accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n 380/01, comporta sospensione del processo, non facendo decorre prescrizione quinquennale.

Con la sentenza n. 15427 del 13 aprile 2016, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione si sono pronunciate in tema di sospensione disposta dal giudice nei casi di istanza per l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, risolvendo la questione circa la sua computabilità ai termini di prescrizione del reato edilizio. Infatti, risulta del tutto frequentemente il caso in cui l’abuso edilizio si prescriva quando risulta essere ancora in corso il processo penale, essendo soggetto a termini di prescrizione breve. Ciò impedisce la pronuncia di condanna per il reato in questione nonché l’impossibilità di ordinare la demolizione dell’abuso edilizio.

Gli Ermellini, in particolare, hanno stabilito che il periodo di sospensione del processo previsto nel caso di presentazione di istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, deve essere considerato ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato edilizio. Inoltre, è stato stabilito che in caso di sospensione del processo disposta su richiesta dell’imputato oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto, sempre ai sensi dell’art. 36 citato, opera la sospensione del corso della prescrizione a norma dell’art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.

In questo modo i giudici di Piazza Cavour hanno ridisegnato in termini di certezza i tempi e le modalità di applicazione delle norme in relazione a due fattispecie distinte, quali quelle della disciplina del condono edilizio e quello della sanatoria. In particolare, in quest’ultima ipotesi sussistevano due orientamenti giurisprudenziali contrapposti che sostenevano da un lato l’illegittimità dell’ordinanza di sospensione dei termini di prescrizione per un periodo di tempo superiore alla durata del procedimento amministrativo di riferimento per la definizione della sanatoria; dall’altro, la sussistenza di un rinvio causato dalla pendenza di un procedimento amministrativo non perfezionato, tale da comportare la durata della sospensione per tutto il periodo di differimento.

Ritenendo prevalente il primo orientamento, i giudici del Palazzaccio in buona sostanza ritengono che la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità determini la sospensione del processo, non facendo decorrere il quinquennio della prescrizione. Quest’ultima potrà riprendere a decorrere soltanto nel caso in cui il Comune non si sia pronunciato nei termini dei sessanta giorni. Ciò comporterà l’abbattimento delle interruzioni prescrittive per puri fini di strategia processuale.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/15/domanda-sanatoria-edilizia-sospensione-prescrizione-reato-limiti

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Opere abusive: ordine di rimozione nullo se l’oggetto non è identificato

La sentenza in oggetto ha una particolare rilevanza perché definisce il concetto di nullità del provvedimento amministrativo, interpretando in tal modo l’art. 21 septies, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. La nullità del provvedimento amministrativo riveste carattere eccezionale”.

Nella sistematica della patologia del provvedimento amministrativo la categoria della nullità assume un rilievo residuale, in quanto limitato alle ipotesi tassative di nullità testuale espressamente comminata da una norma di legge e ad altri casi di gravi difetti del contenuto dell’atto: ne consegue che, a differenza dell’annullamento, le fattispecie di nullità del provvedimento amministrativo devono intendersi quale numero chiuso (ex multis, T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 26-02-2015, n. 381).

Il T.A.R. adito, tuttavia, tenuto conto dell’assenza di una esplicita indicazione legislativa degli elementi essenziali del provvedimento, ha sviluppato una lettura interpretativa della disposizione citata, modellata sulle nozioni sostanziali di derivazione civilistica, concernenti il contratto e il negozio giuridico: alla luce di ciò, ha affermato che l’oggetto del provvedimento costituisce uno degli elementi essenziali dell’atto e la sua eventuale mancanza determina la nullità del provvedimento.

Nasce però un altro problema, pregiudiziale alla decisione del ricorso e all’accertamento della nullità del provvedimento: cosa si intende con “oggetto del provvedimento amministrativo”?

Invero, anche nella prospettiva civilistica, la categoria generale dell’oggetto del contratto non è precisata in sede legislativa e, in via interpretativa, essa è delineata secondo prospettive teoriche molto diverse; la giurisprudenza prevalente, tuttavia,  identifica l’oggetto come “la porzione di realtà giuridica e materiale su cui l’atto è destinato ad incidere” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 2008, n. 4522).

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