Abusi edilizi: istanza di sanatoria e sospensione del termine di prescrizione

7 Giugno 2016


Cassazione penale, SS.UU, sentenza 13/04/2016 n° 15427
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affrontano il contrasto interpretativo relativo alla applicabilità, anche alla disciplina della sanatoria di cui agli artt. 36 e 45 D.P.R.. n. 380/2000, di effetti sulla prescrizione, analoghi a quelli conseguenti dalla sospensione del processo, che si determinano nelle ipotesi di condono edilizio, stabilendo che la presentazione di istanza per accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n 380/01, comporta sospensione del processo, non facendo decorre prescrizione quinquennale.

Con la sentenza n. 15427 del 13 aprile 2016, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione si sono pronunciate in tema di sospensione disposta dal giudice nei casi di istanza per l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, risolvendo la questione circa la sua computabilità ai termini di prescrizione del reato edilizio. Infatti, risulta del tutto frequentemente il caso in cui l’abuso edilizio si prescriva quando risulta essere ancora in corso il processo penale, essendo soggetto a termini di prescrizione breve. Ciò impedisce la pronuncia di condanna per il reato in questione nonché l’impossibilità di ordinare la demolizione dell’abuso edilizio.

Gli Ermellini, in particolare, hanno stabilito che il periodo di sospensione del processo previsto nel caso di presentazione di istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, deve essere considerato ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato edilizio. Inoltre, è stato stabilito che in caso di sospensione del processo disposta su richiesta dell’imputato oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto, sempre ai sensi dell’art. 36 citato, opera la sospensione del corso della prescrizione a norma dell’art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.

In questo modo i giudici di Piazza Cavour hanno ridisegnato in termini di certezza i tempi e le modalità di applicazione delle norme in relazione a due fattispecie distinte, quali quelle della disciplina del condono edilizio e quello della sanatoria. In particolare, in quest’ultima ipotesi sussistevano due orientamenti giurisprudenziali contrapposti che sostenevano da un lato l’illegittimità dell’ordinanza di sospensione dei termini di prescrizione per un periodo di tempo superiore alla durata del procedimento amministrativo di riferimento per la definizione della sanatoria; dall’altro, la sussistenza di un rinvio causato dalla pendenza di un procedimento amministrativo non perfezionato, tale da comportare la durata della sospensione per tutto il periodo di differimento.

Ritenendo prevalente il primo orientamento, i giudici del Palazzaccio in buona sostanza ritengono che la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità determini la sospensione del processo, non facendo decorrere il quinquennio della prescrizione. Quest’ultima potrà riprendere a decorrere soltanto nel caso in cui il Comune non si sia pronunciato nei termini dei sessanta giorni. Ciò comporterà l’abbattimento delle interruzioni prescrittive per puri fini di strategia processuale.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/15/domanda-sanatoria-edilizia-sospensione-prescrizione-reato-limiti

Foto: http://servizi.yukthavadlamudi.com/upload/articoli/images/ordine-demolizione-edificio_abusivo-mai-prescrizione-56f02fa57a52b.jpg

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