Permessi Legge 104: utilizzabili anche con verbale scaduto

21 Luglio 2016


Inps: circolare n.127 del 08/07/2016.

Con circolare n.127 del 08/07/2016 l’Inps ha fornito istruzioni operative in merito alle novità che erano state introdotte con la legge 114 del 2014 in tema di permessi Legge n.104/1992 previsti per i lavoratori con disabilità grave e per i soggetti che li assistono.

A chi spettano i permessi legge 104?

La circolare ricorda in premessa che i permessi Legge 104 spettano ai lavoratori dipendenti con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/92) ed ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave. Ad essi, oltre ai permessi spetta, in presenza di determinate condizioni di legge:

Il prolungamento del congedo parentale (art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151);
I riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
Il congedo straordinario (art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001).
Cosa cambia a seguito dell’entrata in vigore della legge 114/14 circa i permessi legge 104?

Come noto, i verbali riguardo la 104 possono essere oggetto di revisione nell’ambito di una successiva visita da parte della Commissione.

Prima della nuova legge, il lavoratore, con permessi 104 per handicap grave ma con verbale soggetto a revisione, non poteva continuare a fruire dei permessi nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale stesso e il completamento del iter sanitario di revisione. Solo a seguito del nuovo accertamento sanitario era possibile presentare eventualmente una nuova domanda.

NOVITA’: ora i verbali degli invalidi e portatori di handicap in cui sia prevista una data di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Di conseguenza, i lavoratori titolari dei benefici collegati alla disabilità grave in base a verbali con revisione, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni (quindi dei permessi) anche nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione

Quindi:

il lavoratore disabile può continuare ad usufruire dei permessi Legge 104 anche se è scaduto il verbale di accertamento della L. 104;
il datore di lavoro continua a porre a conguaglio le somme anticipate per i permessi L. 104 oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione fino al compimento dell’iter sanitario di revisione;
non occorre più presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi Legge 104 nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione.
La documentabilità, da parte del lavoratore, della validità del verbale nelle more dell’effettuazione della visita di revisione, è garantita dall’attestazione che può essere fornita dalle Strutture territoriali su richiesta dell’avente diritto.

La circolare però precisa che il lavoratore disabile o i suoi familiari devono presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter usufruire:

del prolungamento del congedo parentale;
di riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale;
del congedo straordinario.
Ciò in quanto si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo.

Cosa succede alla conclusione dell’iter sanitario, ossia dopo che la persona con disabilità grave viene sottoposta a visita di revisione?

Si possono verificare situazioni differenti.

Il verbale conferma lo stato di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso (art.33 comma 6 della legge 104/92)
In tal caso il titolare dei permessi e il datore di lavoro riceveranno dall’Inps una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile. Ciò senza che vi sia necessità da parte del lavoratore disabile di presentare una nuova domanda.

Si evidenzia al riguardo che, nell’ipotesi in cui anche l’esito del nuovo accertamento sia soggetto a revisione, il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla conclusione dell’iter sanitario della prevista revisione.

Il lavoratore è, invece, tenuto a presentare una nuova domanda qualora svolga attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da full time a part time o viceversa).

Il verbale conferma lo stato di handicap grave della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 della legge 104/92)
In tal caso l’Inps invia al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro, una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo concesso in base al verbale rivedibile. Ciò avviene senza che vi sia necessità da parte del lavoratore di presentare una nuova domanda di autorizzazione.

Il verbale non conferma lo stato di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 e 6 della legge 104/92)
In tal caso il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dall’Inps una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.

Assenza a visita di revisione del disabile grave
Se la persona con disabilità grave non si presenta alla visita di revisione, potranno derivare le seguenti conseguenze, in base all’esito della spedizione postale della convocazione:

a) qualora venga accertato il buon esito della comunicazione postale (lettera respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza),l’Inps informerà mediante raccomandata A/R il disabile, il lavoratore e il datore di lavoro che, in caso di mancata presentazione di giustificazione per l’ assenza a visita entro 60 giorni oppure nel caso in cui la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data dell’assenza alla visita di revisione.

Se, al contrario il disabile per giustificare la propria assenza a visita, presenti motivazioni di carattere sanitario o amministrativo, valutate adeguate, verrà convocato a seconda visita.

All’esito della nuova (seconda) convocazione a visita potranno verificarsi le seguenti circostanze:

se non è confermato lo stato gravità si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data di quest’ultimo accertamento.
Se è confermato lo stato di gravità, al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro verrà inviata una lettera di comunicazione con cui saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di fine concessione riportata nel precedente provvedimento.
il disabile non si presenta all’accertamento sanitario: in questo caso si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data di assenza alla prima visita di revisione.
b) In caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all’indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”,le strutture territoriali dovranno effettuare gli opportuni controlli per verificare l’esattezza dell’indirizzo e individuare il nuovo domicilio dandone comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.

Nell’ultima parte della circolare l’Inps chiarisce un ulteriore novità introdotta in materia di permessi ex Legge n.104/1992 dalla legge 1114/14:

sono ridotti i termini per il rilascio della certificazione provvisoria da 90 a 45 giorni.
Prima della riforma, il cittadino che aveva richiesto l’accertamento dell’handicap grave da almeno 90 giorni, senza che la Commissione si pronunciasse, poteva richiedere un accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata efficace fino all’accertamento definitivo da parte della Commissione.

Ora, gli accertamenti sono effettuati in via provvisoria decorsi 45 giorni (e non più 90) da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l’asl da cui il disabile è assistito.

Circolare al seguente link: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20127%20del%2008-07-2016.htm

Fonte: http://www.invalidi-disabili.it/2016/07/permessi-legge-104-utilizzabili-anche-con-verbale-scaduto/

Foto: http://www.disabili.com/images/permessi-legge-104-compressor.jpg

accertamento Inps: circolare n.127 del 08/07/2016. legge 104 Ordine Avvocati Sciacca Permessi UICI Roma verbale scaduto

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