Omessa assunzione del disabile – illecito istantaneo ad effetti permanenti.

26 Luglio 2018


Nota dell’Ispettorato del Lavoro n. 6316 del 18-07-2018

Riprendendo il discorso del Ritardo nella assunzione obbligatoria e risarcimento del danno

(con riferimento alla Notizia di lunedì 23 luglio, Collocamento disabili presso le Pubbliche Amministrazioni: prospetto informativo entro il 15 settembre), condivido la nota Prot. n. 6316 del 18 luglio 2018, con la quale l’Ispettorato Nazionale del lavoro chiarisce quale sia la natura giuridica dell’illecito commesso dai datori di lavoro circa l’omessa assunzione di persone disabili, nel caso in cui si trovino nella situazione di scopertura delle quote d’obbligo (grava quindi, su di essi, l’obbligo giuridico del
facere).

La questione si pone essenzialmente sul piano del tecnicismo giuridico (propedeutico se si intende procedere, nei confronti dei datori di lavoro inadempienti, con diffida); ma, nelle linee generali, è importante avere ben chiare una serie di circostanze, nel momento in cui si agisce per le scoperture di posti ex leggi 68/1999, 113/1985 e 29/1994: innanzitutto, l’omessa assunzione del disabile è un illecito, che si sostanzia nel mancato compimento, entro il termine di legge, di un comportamento doveroso (il rispetto delle quote d’obbligo).

La natura di tale illecito è “istantaneo ad effetti permanenti”, nel senso che: è “istantaneo”, perché sorge immediatamente allo scadere dei tempi regolamentari concessi dal Legislatore per il rispetto delle quote d’obbligo assunzionali; è “ad effetti permanenti”, ovvero perdurante fino a quando la situazione antigiuridica (la mancata assunzione obbligatoria) non venga rimossa dalla Parte datoriale, appunto con l’assunzione del disabile.

Nota bene: Il datore di lavoro ha un ampio ventaglio di possibilità per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità (richiesta nominativa
valevole però solo per i datori di lavoro privati, richiesta numerica, mobilità per passaggio/trasferimento tra Pubbliche Amministrazioni

artt. 30 per la mobilità e 34-bis per il ricollocamento D.lgs n. 165/2001, avviso pubblico o con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, convenzioni di inserimento lavorativo art. 11 della legge 68 del 1999), se la Parte datoriale sia entro regolamentari termini assunzionali– 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo per i disabili legge 68/1999, 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo+ 30 giorni dall’invito ad adempiere del Centro per l’Impiego (“Servizio competente”) per i centralinisti telefonici settore privato legge 113/1985 e pari attesa per i fisioterapisti non vedenti e i massofisioterapisti ante ‘99 settore privato legge 29/1994 (legge 29/1994, art. 4 comma 3 “Le assunzioni sono effettuate con le modalità stabilite dall’articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113”), invece 180 giorni dall’insorgenza dell’obbligo+ 30 giorni dall’invito ad adempiere del Centro per l’Impiego per i centralinisti telefonici
non vedenti settore pubblico legge 113/1985 e pari attesa per i fisioterapisti non vedenti settore pubblico legge 29/1994 (legge 29/1994, art. 4 comma 3 “Le assunzioni sono effettuate con le modalità stabilite dall’articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113”).

Una volta decorso infruttuosamente il menzionato termine dei 60/180 giorni (+ 30 di invito ad adempiere per le categorie professionali abilitanti dei “privi della vista”), la richiesta di avviamento dei disabili secondo l’ordine di graduatoria è, come precisa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro,l’unica modalità di assolvimento dell’obbligo, non consentendo, pertanto, alla Parte datoriale interessata il ricorso a forme assunzionali diverse da quella numerica o, in ogni caso, dalla chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro (Riferimento normativo: l’art. 7, comma 1-bis, legge 68 del 1999).

Per il regime sanzionatorio, vige il principio del “tempus regit actum”, nel senso che ai datori di lavoro inadempimenti verrà applicata la sanzione vigente al momento della consumazione della condotta illecita. Il comportamento omissivo e/o di rifiuto dell’assunzione da parte della Parte datoriale dovrà avere necessariamente, come conseguenza, l’irrogazione della sanzione (di diversa natura, come sotto riportato alla voce Rif. normativo, se si tratta di Parte pubblica, ovvero Parte privata) da parte della Direzione provinciale del Lavoro. L’obbligo di assunzione non lascia margini di discrezionalità al datore di lavoro.
Riferimento giurisprudenziale: Cassazione, Sezioni unite, 27.5.1999, n. 302.
Riferimento normativo: art. 15 della legge 68/1999, in particolare al comma 1 (imprese private e enti pubblici economici, tenute al pagamento, come Azienda, di sanzioni amministrative pecuniarie, destinate al Fondo disabili) e al comma 2 (Pubbliche Amministrazioni, non soggette direttamente all’applicazione di sanzioni pecuniarie. Dell’omessa assunzione di disabili ne rispondono però, come Persona per funzioni d’ufficio ricoperte, i responsabili di procedimento, ai sensi della legge 241/1990, a cui si applicano nominalmente le sanzioni amministrative, disciplinari e penali previste dalle norme sul pubblico impiego); ai fini della prescrizione, la sua decorrenza scatta dal momento in cui la condotta illecita omissiva si è consumata, ovvero dal 61esimo giorno, ovvero dal 181esimo giorno, successivo all’insorgenza dell’obbligo ex leggi 68/1999, 113/1985 e 29/1994.

Foto: https://www.lavoroediritti.com/leggi-e-prassi/mancata-assunzione-disabili-sanzioni/amp

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