Mediazione obbligatoria per liti da lockdown

2 Luglio 2020


Il decreto-legge n. 28/2020, recentemente convertito in legge n. 70/2020 e in vigore dal 30 giugno reca, tra le altre, diverse “disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile”.
In particolare, il provvedimento ha stabilito un nuovo termine per la fine della fase emergenziale negli uffici giudiziari e introdotto anche diversi correttivi alle misure adottate in precedenza. Particolarmente interessanti appaiono anche le novità in materia di mediazione, con l’arrivo dell’obbligatorietà dell’esperimento preventivo per le liti insorte dopo le misure per fronteggiare il COVID-19.

L’emergenza Coronavirus e le misure di contenimento e “lockdown”, infatti, hanno determinato molte conseguenze per quanto riguardi i contratti in essere. Di conseguenza sono sorte innumerevoli questioni in presenza di inadempimenti a tali obbligazioni.Si pensi, ad esempio, alle prenotazioni per biglietti di treni o voli, alle spese anticipate per i viaggi che non si sono potuti svolgere o a quelle sostenute per spettacoli che sono stata annullati, ma anche, ad esempio, ai ritardi nel consegnare le merci o a rispettare i contratti di fornitura e via dicendo.

In un simile scenario è intervenuto il comma 6-bis dell’art. 3 del D.L. 6/2020, disposizione introdotta dal D.L. Cura Italia che ha disciplinato una clausola di esonero da responsabilità contrattuale in presenza della necessità di rispettare le norme di contenimento.

In particolare, tale norma ha previsto che il rispetto delle misure di contenimento sia “sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.In base a tale disposizione, nel D.L. 28/2020 ha trovato spazio la previsione di un allargamento delle materie per cui il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.

Per l’effetto, vi sono state fatte rientrare anche le controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all’emergenza sanitaria possa essere valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta.Tale intervento, dunque, ha l’obiettivo di sfruttare l’istituto conciliativo affinché sia possibile trovare una soluzione rapida e condivisa in quelle controversie relative a obbligazioni non onorate a causa delle restrizioni previste per contrastare l’emergenza epidemiologica.

A tali modifiche si accompagnano anche quelle che hanno regolamentato lo svolgimento della mediazione con modalità telematica. L’art. 83, comma 20-bis, del D.L. Cura Italia ha aperto allo svolgimento degli incontri di mediazione in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto e apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale sarà sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo.Il nuovo decreto ha soggiunto che il mediatore, dopo aver apposto la propria sottoscrizione digitale, debba trasmettere l’accordo così formato, tramite posta elettronica certificata, agli avvocati delle parti e all’ufficiale giudiziario.L’ufficiale giudiziario estrarrà dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed eseguirà la notificazione ai sensi degli articoli 137 e s.s. del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Ancora, con una modifica all’art. 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il D.L. 28/2020 ha previsto una modalità alternativa alla sottoscrizione del verbale redatto all’esito del tentativo di conciliazione andato a buon fine, qualora tale verbale sia stato redatto in formato digitale.In particolare, quando tale verbale è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Si prevede che il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione abbia valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza”.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/39021-la-giustizia-riparte-con-la-mediazione-obbligatoria-per-liti-da-lockdown.asp

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