INPS: noti gli importi delle prestazioni a carattere assistenziale a favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2019.

2 Gennaio 2019


Con Circolare INPS N. 122 del 27 dicembre 2018- Rinnovo pensioni 2019 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni a carattere assistenziale a favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2019. Fonte normativa di riferimento: Decreto Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 16 novembre 2018 (GU n. 275 del 26/11/2018).

Nota bene: Il rinnovo delle pensioni, contenuto nella Circolare INPS n. 122/2018, è stato effettuato sulla base della normativa vigente in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ed assistenziali. Le possibili variazioni economiche per l’INVCIV susseguenti all’entrata in vigore della legge di bilancio del 2019 e all’emanazione del relativo decreto attuativo sulla pensione di cittadinanza 2019 saranno oggetto di una nuova Circolare INPS, di cui darò tempestiva notizia.

Pensione ed indennità per ciechi civili (fasce dalla 6 alla 19)- Allegato 2, Tabella M.1 (M.1.1, fino a M.1.8- pp. 28 e 29)

Le pensioni e il limite di reddito personale lordo annuale sono aumentati previsionalmente, rispetto allo scorso anno, dello 0,9 per cento.

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.814,34

Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati, e i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni, ricoverati e non: Euro 285,66

Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: Euro 308,93

Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti) con solo assegno a vita a esaurimento: Euro 8.083,89

Assegno a vita a esaurimento: Euro 212,01

Le indennità speciale e di accompagnamento sono aumentate previsionalmente, rispetto allo scorso anno, dello 0,65 per cento.

Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti minorenni e maggiorenni, ricoverati e non: Euro 921,13

Indennità speciale per ciechi parziali minorenni e maggiorenni, ricoverati e non: Euro 210,61

(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.

Pensione ed indennità per i sordi (fasce dalla 20 alla 26) Allegato 2, Tabella M.2 (M.2.1, fino a M.2.3- pag. 30)

Le pensioni e il limite di reddito personale lordo annuale sono aumentati, rispetto allo scorso anno, dello 0,9 per cento.

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione sordi: Euro 16.814,34

Pensione per i sordi maggiorenni, ricoverati e non (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 285,66

Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di sordità si trasforma in Assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali).

*Innalzamento a 67 anni, per effetto dell’aumento della speranza di vita (+5 mesi), dal 1° gennaio 2019.

L’indennità di comunicazione è aumentata previsionalmente, rispetto allo scorso anno, dello 0,65 per cento.

Indennità di comunicazione per sordi minorenni e maggiorenni, ricoverati e non: Euro 256,89

(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente dai redditi.

Pensione ed indennità per invalidi civili (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 42, 43, 44, 45 e 46 e fasce 47, 49 e 50 per indennità di frequenza) Allegato 2, Tabella M.3 (M.3.1, fino a M.3.6- pp. 31 e 32)

Le pensioni e il limite di reddito personale lordo annuale sono aumentati, rispetto allo scorso anno, dello 0,9 per cento.

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: Euro 16.814,34

Pensione per gli invalidi civili totali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere), ricoverati e non: Euro 285,66

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento, fino al 99 per cento): Euro 4.906,72.

Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere), ricoverati e non: Euro 285,66

Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di invalidità e l’Assegno mensile di assistenza si trasformano in Assegno sociale sostitutivo.

Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della Pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: Euro 16.814,34

Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: Euro 4.906,72

Assegno sociale sostitutivo: Euro 372,98

*Innalzamento a 67 anni, per effetto dell’aumento della speranza di vita (+5 mesi), dal 1° gennaio 2019.

Le indennità di accompagnamento e di frequenza sono aumentate previsionalmente, rispetto allo scorso anno, dello 0,65 per cento.

Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali minorenni e maggiorenni, non ricoverati gratuitamente: Euro 517,84

Nota bene: In caso di ricovero oltre il 29esimo giorno, gratuito a carico del SSN, l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagno.

Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): Euro 517,84

(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente dai redditi.

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza invalidi civili parziali minorenni fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento, fino al 99 per cento): Euro 4.906,72.

Indennità di frequenza: Euro 285,66

Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola).

Nota Bene: L’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge 328 del 2000 e decreto 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).

Richiamiamo l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili:

Per i titolari di prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta.

Fonte normativa di riferimento: art. 25, comma 6-bis, decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014 (cosiddetto “decreto semplificazioni”)

I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2019, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione, senza la Commissione sanitaria abbia ancora provveduto alla convocazione a visita.

Calendario del pagamento delle provvidenze economiche.

Fonte normativa di riferimento: art. 1, comma 184, legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio del 2018)

I pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento INVCIV, le rendite vitalizie dell’INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile (Nota Bene: Il conto corrente per le pensioni previdenziali- Vecchiaia e Trattamento anticipato di anzianità- e quello per le prestazioni assistenziali INVCIV deve coincidere, in quanto è sempre l’INPS che provvede al pagamento per entrambe le tipologie di emolumenti).

Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione. Minorenni titolari di indennità di frequenza, che diventano maggiorenni

Fonte normativa di riferimento: art. 25, commi 5 e 6, del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014.

Fonte amministrativa INPS: Messaggi INPS n. 6512 del 8/8/2014 e n. 7382 del 1/10/2014; Circolare INPS n. 10 del 23/01/2015

I neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione non sono sottoposti a nuova visita al compimento del 18esimo anno di età; le relative pensioni INVCIV verranno concesse in automatico, previa presentazione della dichiarazione reddituale AP70 da parte del soggetto cieco totale o invalido civile al 100 per cento, al compimento della sua maggiore età, per la verifica dei limiti reddituali.

Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare il modello AP70 entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, è riconosciuto in via provvisoria, al compimento del 18esimo anno di età, l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni. Nota bene: Rimane ferma la circostanza per cui, al raggiungimento della maggiore età, l’interessato invalido civile parziale sarà tenuto ad inviare, tempestivamente, all’INPS la domanda di accertamento delle proprie condizioni invalidanti presso la Commissione collegiale per l’invalidità civile. Nel malaugurato caso in cui, in sede di accertamento medico-legale, venisse riconosciuta all’interessato neomaggiorenne una percentuale di invalidità inferiore al 74 per cento (limite minimo percentuale per l’assegno di assistenza), l’INPS procederà alla ripetizione di tutte le somme corrisposte provvisoriamente dopo il compimento della maggiore età.

Maggiorazioni sociali per l’invalidità (Circolare INPS N. 122 del 27/12/2018, Allegato 2) Misure di incremento della Pensione INVCIV per Ciechi civili, per Invalidi civili e Sordi che versino in situazioni reddituali personali e/o familiari particolarmente disagiate, quindi con un reddito annuo bassissimo.

Ci sono molte situazioni di indigenza personale e/o familiare, facili da ritrovare anche tra i soggetti ciechi ed invalidi civili (quindi titolari di pensione INVCIV), che darebbero diritto all’incremento della loro pensione INVCIV (Nota bene, i cd “Diritti inespressi” sulla pensione INVCIV: la somma aggiuntiva, sostanzialmente, non viene automaticamente erogata dall’INPS a meno che il soggetto cieco o invalido civile non abbia avanzato apposita domanda documentata- esposizione della propria posizione reddituale tramite l’ultimo modello 730 o UNICO, ovvero una autodichiarazione a reddito Zero se in assenza di altri redditi oltre a quelli già noti all’INPS-, alla quale può conseguire il ricalcolo della pensione con le somme dovute).

Non sono infrequenti, infatti, casi di nuclei familiari, dove, ad esempio il marito (o parimenti la moglie) sia invalido e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie casalinga o disoccupata o, al massimo, che percepisca la sola pensione sociale.

In tali casi, il reddito familiare sarà certamente molto basso e, pertanto, l’interessato titolare di pensione INVCIV potrà ottenere dall’INPS, a domanda tramite la presentazione di una Ricostituzione pensione per motivi reddituali (allegando la dichiarazione reddituale e, ad ogni buon conto, anche il verbale di riconoscimento di cecità o di invalidità civile), un incremento economico della medesima prestazione INVCIV, secondo le misure riportate all’Allegato n. 2 della circolare INPS N. 122/2018.

Il testo della circolare, completo di Tabella Rinnovo pensioni 2019, è consultabile alla pagina del portale INPS https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52323

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