La Legge sulle Unioni civili varata ieri dal Parlamento impatta come è stato ampiamente descritto anche nelle nostre pagine su vari ambiti della vita civile. Vediamo come impatta sul rapporto dipendente – datore di lavoro.
Cosa sono le unioni civili
L’unione civile tra persone dello stesso sesso – considerata “formazione sociale” ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione – è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
Unioni civili cosa cambia per l’Ufficio risorse umane
Gli uffici risorse umane dovranno certamente fare più attenzione, perché in presenza di unione si devono applicare nuove regole. La legge difatti stabilisce che tutte le leggi, gli atti aventi forza di legge, i regolamenti, gli atti amministrativi e i contratti collettivi in cui compaiono le parole “matrimonio”, “coniuge”, “coniugi” ovvero termini equivalenti, debbano riferirsi anche a ognuna delle due parti dell’unione civile.
Nel caso del codice civile vige invece una limitazione, in quel caso difatti l’equiparazione con il matrimonio vale solo se espressamente richiamata. Vediamo come si profilano i rapporti tra azienda e dipendente quando questi è parte di un’unione civile, in 7 aspetti principali.
TFR
La legge stabilisce, richiamando espressamente la disciplina relativa del codice civile [2] l’applicabilità delle disposizioni concernenti il pagamento del trattamento di fine rapporto e della relativa indennità in caso di morte del lavoratore anche alla parte dell’unione civile.
Allo stesso modo compatibile con la situazione di unione civile è l’obbligatorietà di corrispondere all’ex coniuge divorziato e non risposato, titolare di assegno divorzile, il 40% del Tfr riferito agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio [3].
Ferie matrimoniali
Pur non essendo equiparata al matrimonio, l’unione civile come si vede trova molte affinità con esso anche in tema di ferie. In entrambe le tipologie di ferie matrimoniali, sia in quella indennizzata dall’Inps, sia nell’altra generalmente prevista dai contratti collettivi nazionali per definire il periodo di riposo si usa la parola “matrimonio”: dunque la disciplina come abbiamo visto, salvo per il codice civile, è da considerarsi estensibile.
Reversibilità della pensione
La reversibilità della pensione è ammessa a favore del coniuge unito civilmente, dunque il coniuge superstite avrà diritto ad ottenere l’assegno dall’INPS secondo le regole stabilite già oggi (per le quali consigliamo il nostro approfondimento Pensioni di reversibilità: la guida)
Detrazioni fiscali per carico di famiglia
La detrazione per coniuge a carico è ammissibile anche per le unioni civili con tutto ciò che ne consegue in termini di diritti previdenziali [4], il testo che norma tali aspetti, difatti, parla di “coniuge” non legalmente ed effettivamente separato.
Permessi per assistenza a disabili
Altrettanto applicabile risulta essere la normativa che disciplina la possibilità di fruire di 3 giorni di permesso per assistere il “coniuge” con handicap in situazione di gravità [5].
Permessi per motivi familiari
Estensibile anche la normativa per permessi familiari, che prevede la possibilità di assentarsi dal lavoro per 3 giorni per gravi motivi familiari. La Legge difatti riconosce il beneficio in caso di decesso o di documentata grave infermità del “coniuge” [6].
Congedo biennale
Anche per il congedo biennale previsto a beneficio del coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata è certamente estensibile ai coniugi uniti in unione civile.
[1] DDL “Cirinnà”, proposta di legge 3634-A
[2] Cod. Civ. artt. 2118 e 2120
[3] L. 898/70, art. 12 bis
[4] TUIR, art. 12
[5] L. 104/92, art. 33, c.3
[6] L. 53/00, art. 4
Fonte: http://business.laleggepertutti.it/8502_unioni-civili-7-cambiamenti-per-le-imprese