DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) : focus sulla disabilità.

18 Marzo 2020


Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020).

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020

In data 17 marzo è stato approvato il decreto-legge (definito “Cura Italia”), che contiene ulteriori misure straordinarie di sostegno all’economia e alle famiglie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Fra queste ve ne se sono alcune che riguardano le persone con disabilità e i loro familiari, che costituiranno oggetto di un rapido esame, al fine di chiarirne la porta applicativa.

Capo II

Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 23- Congedo parentale e indennità per i lavoratori del settore privato

  • Al comma 1: Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo (effetto retroattivo), è concesso, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, un congedo parentale non superiore a 15 giorni, riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori (anche, terzi affidatari), lavoratori con figli con disabilità grave ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 (senza limiti di età), coperto da indennità del 50% della retribuzione, con contribuzione previdenziale figurativa.
  • Al comma 6: per tutto il periodo di sospensione delle scuole di ogni ordine e grado e dei centri diurni a carattere assistenziale, è consentita ad un genitore l’astensione dal lavoro, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (senza corresponsione di indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa), ferma restando la condizione per la quale, all’interno del nucleo familiare, l’altro genitore non sia già beneficiario di disoccupazione e/ cassa integrazione, ovvero che sia un non lavoratore.
  • Al comma 8: In alternativa al congedo parentale, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.

Note: Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus saranno stabilite dall’INPS, che emanerà a breve delle istruzioni operative.

Nota bene: La concessione dell’agevolazione è a capienza.

Infatti, il Comma 11 dell’art. 23 precisa che “i benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per il 2020”. Qualora, dal monitoraggio, emerga un superamento del limite di spesa, “l’INPS procede al rigetto delle domande presentate

Note: tutte queste agevolazioni non sono estese ad altri rapporti di parentela che non siano quelle di genitori/figli come ad esempio: coniuge, fratello/sorella, figlio/genitori.

Art. 24- “Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104

  • Al comma 1: Il numero di giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Note: La norma farebbe pensare nel considerare un complessivo di 18 giorni di permesso Legge n. 104/1992 (n. 3 al mese + 12 giorni) per i mesi di marzo e aprile 2020. C’è, però, chi interpreta tale disposizione in maniera estensiva, considerando gli ulteriori 12 giorni per ciascuno mese (+12 per marzo e + 12 per aprile), per un complessivo di 30 giorni di permesso Legge n. 104/1992. Tale soluzione, però, appare poco convincente.

La norma è lacunosa, poi, circa l’individuazione della platea dei beneficiari, non essendo espressamente disciplinato se in essa debbano rientrare anche coloro che sono in stato di gravità per se stessi (art. 33, comma 6). In linea di massima, si protenderebbe per avallare l’interpretazione secondo cui l’estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33 valga anche ai lavoratori disabili gravi.

Su questi aspetti “dubbi”, saranno dirimenti le istruzioni operative dell’INPS e della Funzione Pubblica. Ciò non toglie che un’eventuale interpretazione restrittiva (al momento preferibile, seguendo il tenore letterale della norma), si scontrerebbe contro una inevitabile violazione del principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost.

Se la ratio della norma è quella di tutelare la persona che versa in stato di gravità, tale condizione, allora, dovrà valere tanto per il familiare disabile in stato di gravità, quanto per il lavoratore che versi, di per sé, in stato di gravità.

Non va, tra l’altro, dimenticato che – anche in questo caso – la concessione dell’agevolazione è a capienza.

Quindi, in caso di necessità, si consiglia di non soprassedere nell’invio della richiesta all’INPS.

Art. 25- Congedo parentale e indennità per i lavoratori del pubblico

  • Al comma 1: Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo (effetto retroattivo), ai genitori (anche affidatari) lavoratori del settore pubblico sono concesse le medesime condizioni (congedo con copertura indennitaria) riservate al settore privato (art. 23, comma 1 e ss).

L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro (comma 2).

  • Al comma 3: In alternativa all’estensione del congedo parentale, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico o privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, nonché dipendenti della Polizia di Stato, il bonus per l’acquisto di baby-sitting per l’assistenza a figli, è riconosciuto nel limite massimo di euro 1.000,00.

Note: Le modalità operative per accedere al bonus saranno stabilite dall’INPS (si è in attesa delle istruzioni operative).

  • Al comma 5: “I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro annui per l’anno 2020”. Come previsto per il settore privato, “Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate”.

Note: tutte queste agevolazioni non sono estese ad altri rapporti di parentela che non siano quelle di genitori/figli come ad esempio: coniuge, fratello/sorella, figlio/genitori.

Art. 26- “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori”

  • Al comma 2: Fino al 30 aprile, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato a ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Note: L’attestazione preventiva dell’operatore di sanità pubblica è obbligatoria. La richiesta segue la prassi ordinaria della malattia: il medico curante redigerà, nelle consuete modalità telematiche, il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che ha prescritto la permanenza domiciliare fiduciaria.

  • Al comma 4: Solo fino all’entrata in vigore del presente decreto (17 marzo 2020), sono considerati validi i certificati inviati anche in assenza del provvedimento autorizzativo dell’operatore di sanità pubblica.
  • Al comma 6: Qualora, invece, il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante, nelle consuete modalità telematiche, senza necessità del provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Artt. 27, 28, 29 e 30- “Riconoscimento dell’indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020”.

Ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari e ai lavoratori del settore agricolo è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.

Viene erogata dall’INPS, previa domanda secondo le consuete modalità telematiche (si attendono istruzioni in merito).

Note: L’indennità di euro 600 non interessa gli autonomi afferenti alle varie casse professionali. È, altresì, incompatibile con la percezione del reddito di cittadinanza.

Art. 34- “Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale”

  • Al comma 1: A decorrere dal 23 febbraio 2020 al 1⁰ giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso (ad es. si pensi alla decorrenza dei termini per impugnare i verbali collegiali medico-legali per gli stati di invalidità civile, cecità e sordità).
  • Al comma 2: Sono, altresì, sospesi per il medesimo periodo e per le medesime materie indicate al comma 1, i termini di prescrizione.

Art. 39- “Diritto di precedenza lavoro agile” – Settore privato (per il Settore pubblico si rinvia all’Art. 83)

(la disciplina dello smart-working è contenuta nella Legge n. 81/2017)

  • Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
  • Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile

Nota bene: Come ci si comporta se il Datore di lavoro rifiuta lo smart-working.

In premessa, va ricordato che la tutela della salute del dipendente è anche responsabilità dell’impresa. D’altra parte, il dipendente che non rispetta le norme igieniche (circolare n. 3190 del 3 febbraio 2020) può essere oggetto di richiamo disciplinare. Le disposizioni vanno, da ambo le parti, applicate, ispirandosi a un principio di massima cautela.

Il testo del decreto non porta la dicitura “in via automatica” riferita all’adozione dello smart-working, come forma di prevenzione dal contagio. Si parla, infatti, di “laddove possibile”. In ogni caso, il rifiuto aprioristico e ingiustificato a concedere lo smart-working, che nel caso andrà richiesto espressamente al datore di lavoro, dovrà essere giustificato dal datore di lavoro e potrebbe esporre l’azienda a rivalse da parte del lavoratore.

D’altro lato, il rifiuto del lavoratore potrebbe ritenersi giustificato solo laddove si riesca a dimostrare che il datore di lavoro non abbia adottato le necessarie misure di sicurezza.

È altrettanto vero che se il lavoratore non si reca a lavoro “per mera paura”, senza addurre un giustificato motivo (ad es., per il lavoratore non vedente potrebbe essere l’assenza fisica dell’accompagnatore), e senza che lo stesso abbia fatto richiesta preventiva di assenze giustificate (come permessi Legge 104/92, ferie, congedi retribuiti), allora in questo caso potrebbe configurarsi, in capo al lavoratore, una vera e propria assenza ingiustificata dal posto di lavoro, circostanza che, quindi, consentirebbe al datore di lavoro di provvedere disciplinarmente.

Art. 46- “Sospensione dei termini di impugnazione dei licenziamenti

  • Al comma 1: È prevista la sospensione per 60 giorni, a decorrere dal 17 marzo, dell’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti. Per lo stesso termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, non può licenziare per giustificato motivo oggettivo.

In collegamento con l’Art. 47, comma 2, fino alla data del 30 aprile 2020 l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di persona con disabilità grave non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2119 del codice civile, a condizione che sia previamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri diurni socio-assistenziali, di riabilitazione, socio-occupazionali per persone con disabilità.

Art. 47- “Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliari”.

Sull’intero territorio nazionale, sono sospese le attività dei Centri socio-assistenziali, socio-occupazionali per persone disabilità. Sono praticamente tutti, ad esclusione dei centri di riabilitazione estensiva ambulatoriali e simili.

È prevista la possibilità di attivare interventi urgenti secondo le modalità stabilite dalle ASL, come disciplinato all’Art. 48.

Art. 48- “Piani individuali domiciliari”.

Le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al pagamento di gestori privati, tramite coprogettazioni in convenzione, concessione o appalto, per l’erogazione di servizi individuali domiciliari socio-assistenziali e socio-sanitari per anziani e per persone con disabilità.

Per la pianificazione dei piani individuali domiciliari, si rinvia direttamente alle modalità stabilite dalle amministrazioni pubbliche (Regioni, Comuni, Città metropolitane, ASL).

Titolo IV

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Art. 63- “Premio ai lavoratori dipendenti

Verrà corrisposto un premio, per il mese di marzo 2020 (con pagamento nel mese di aprile), pari ad un massimo di euro 100 (da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro) per i titolati di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito non superiore a 40,000 euro. Tale premio non concorre alla formazione del reddito.

Titolo V

Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19

Art. 75- “Acquisto per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese

Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ma selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una start-up innovativa o una piccola e medio impresa.

Art. 87- “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali” – Settore pubblico

All’interno delle pubbliche amministrazioni, la previsione di lavoro agile è considerata “modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” (comma 1) e la presenza del personale negli uffici è limitata esclusivamente per assicurare le attività indifferibili (che richiedono necessariamente la presenza sul posto di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza) e non altrimenti erogabili (quali gli sportelli al pubblico).

Nota bene: è importante sottolineare la differenza di gestione dello smart-working nei settori privato (Art. 39) e pubblico (Art. 87). Se per il settore privato si parla di “laddove possibile” compatibilmente con la prestazione lavorativa del dipendente, nel settore pubblico, invece, lo smart-working diventa procedura di default e l’obbligo di presenza in ufficio del lavoratore deve afferire ad attività indifferibili e non altrimenti erogabili.

  • Al comma 2: La prestazione lavorativa di lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall’amministrazione.
  • Al comma 3: qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile [anche da un punto di vista tecnico], le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Art. 120- “Piattaforme per la didattica a distanza

Al Comma 2 è previsto lo stanziamento di 10 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già esistenti, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.   

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