Cosa può pignorare Equitalia in caso di debiti?

22 Marzo 2016


Il mancato pagamento dei debiti iscritti a ruolo può comportare l’avvio dell’esecuzione forzata da parte di Equitalia, la quale è legittimata, sulla base del titolo esecutivo, ad aggredire i beni mobili, immobili, conti correnti, stipendi, pensioni, crediti ecc. del dipendente fino a soddisfazione della propria pretesa.

In base al tipo di beni oggetto di pignoramento, si distingue tra pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare e pignoramento presso terzi.
Pignoramento mobiliare

Equitalia può pignorare beni mobili di proprietà del debitore, disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il debitore svolge l’attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all’asta.

I beni mobili indispensabili per l’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, anche se svolta in forma societaria, e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

Si ricorda che ci sono alcuni beni assolutamente impignorabili:

– le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;

– l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato

– i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; – gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore; – le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;

– le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formano parte di una collezione.
Pignoramento immobiliare

Successivamente all’iscrizione d’ipoteca, se il contribuente continua a non pagare il debito, Equitalia può procedere al pignoramento immobiliare, ossia l’atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all’asta dell’immobile.

Il pignoramento immobiliare non può essere effettuato quando l’immobile:

– è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;

– è l’unico immobile di proprietà del debitore;

– non è di lusso: villa (A/8), castello o palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).

Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile solo se:

– l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro;

– sono passati sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca e il debitore non ha pagato.
Pignoramento presso terzi

Se il debitore vanta un credito nei confronti di un terzo, Equitalia può recuperare direttamente da quest’ultimo la somma entro i limiti dell’importo dovuto.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate in misura pari a:

– 1/10 per importi fino a 2.500 euro;

– 1/7 per importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro;

– 1/5 per importi oltre i 5.000 euro.

Il pignoramento non può includere l’ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore, che resta quindi nella sua piena disponibilità.

Sono assolutamente impignorabili:

– i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto;

– i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/114503_debiti-con-equitalia-cosa-puo-pignorare#sthash.5XZ7Myhj.dpuf

Foto: http://www.huffingtonpost.it/2015/07/07/pignoramento-prima-casa-governo-si-oppone-allo-stop_n_7742692.html

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