Contrassegno invalidi per patologie psichiche o alle braccia

13 Luglio 2016


Min. Trasporti, parere n. 1567/2016.

Più facile ottenere, da oggi, il contrassegno invalidi per l’automobile: il ministero dei trasporti ha infatti precisato [1] che il rilascio non è condizionato alla sussistenza di una patologia degli arti inferiori, legata cioè, in senso stretto, alla deambulazione, ma ben può aversi anche nel caso di patologia agli arti superiori o a disabilità psichica. Difatti, ciò che conta è che la menomazione di cui è affetto l’automobilista sia tale da rendergli difficile l’autonoma mobilità, a prescindere dalle ragioni che la determinano.
Quando viene rilasciato il contrassegno invalidi?
Il chiarimento ministeriale è frutto di una interpretazione estensiva della norma contenuta nel codice della strada che regola, appunto, il rilascio del cosiddetto contrassegno invalidi.

In particolare, il regolamento attuativo del codice [2] stabilisce che gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia un’apposita autorizzazione in deroga, a seguito di uno specifico accertamento sanitario – eseguito da una struttura pubblica – volto a verificare la sussistenza della patologia. L’autorizzazione è comunicata mediante il cosiddetto “contrassegno invalidi”.

Il contrassegno è strettamente personale, non può essere ceduto a parenti o amici; non è vincolato ad uno specifico veicolo, ben potendo essere spostato da un’auto a un’altra senza alcun limite. Ha valore in tutta Italia (e non per uno specifico Comune o territorio) e negli altri paesi dell’Unione Europea.

Per ottenere il rilascio del contrassegno invalidi, l’automobilista portatore di handicap deve presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza.

Tale domanda deve innanzitutto contenere la dichiarazione dell’interessato, sotto la propria responsabilità, dei suoi dati personali e degli elementi oggettivi che giustificano la richiesta. Alla domanda va allegata la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza (ASL), dalla quale risulti che, nella visita medica, è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L’autorizzazione ha validità per cinque anni; dopo è soggetta a rinnovo.

Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Quali invalidi hanno diritto al contrassegno?
Hanno diritto a richiedere il rilascio del contrassegno invalidi le persone che non possono disporre di una mobilità autonoma. O meglio, per usare le parole del codice, che abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. La norma è piuttosto generica e non fa esplicito riferimento a una invalidità degli arti inferiori o superiori. Il discrimine non risiede tanto nella causa della condizione patologica, quanto piuttosto nella oggettiva situazione di non autonomia della persona nel rapporto con la mobilità e con la strada tale da rendere non solo auspicabile ma assolutamente necessaria la mediazione di terze persone per gestirne gli spostamenti.

Per questo motivo a parere del Ministero lo speciale contrassegno potrebbe essere rilasciato anche a persone come il disabile psichico, il non vedente o invalido agli arti superiori, laddove venga effettivamente dimostrato che tale menomazione rende difficile l’autonoma mobilità del soggetto. Spetterà all’azienda sanitaria certificare questo impedimento, con un ampio margine di discrezionalità.

Sempre la norma del codice della strada [2] stabilisce che, per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità appena viste. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.

[1] Min. Trasporti, parere n. 1567/2016.

[2] Art. 381 Reg. Att. Cod. str.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/125998_contrassegno-invalidi-per-patologie-psichiche-o-alle-braccia#sthash.ovVeIVIl.dpuf

Foto: http://www.lamedicinafiscale.it/wp-content/uploads/2015/11/disabili-parcheggi.jpg

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