Casa pignorata: non puoi affittarla

27 Giugno 2016


Cass. sent. n. 13216/2016 del 27.06.2016.

Impossibile riscuotere i canoni di locazione dell’immobile dato in affitto dopo che è iniziato il pignoramento immobiliare da parte del creditore.

Chi ha la casa pignorata deve dire addio alla possibilità di darla in affitto, nonostante il pignoramento possa durare diversi anni: questo perché, se anche lo fa, non può poi riscuotere i canoni di locazione qualora l’inquilino diventi moroso. In buona sostanza, qualsiasi tipo di azione giudiziale da parte sua, volta a ottenere un decreto ingiuntivo contro il conduttore inadempiente, verrebbe rigettata dal tribunale.

Ma non è tutto: l’inquilino può continuare a rimanere nell’immobile poiché a mandarlo via definitivamente può essere solo il giudice dell’esecuzione e il custode della casa pignorata, non già il proprietario a cui non è stato versato l’affitto. È quanto chiarisce la Cassazione con una sentenza di poche ore fa [1].

Qualora l’immobile sia pignorato, ogni eventuale contratto di affitto deve essere autorizzato dal giudice dell’esecuzione: infatti tutti i frutti del bene, consistenti nei canoni di locazione, devono servire a ripianare il debito e, quindi, vanno ripartiti tra i creditori procedenti. Lo dice espressamente il codice di procedura civile laddove stabilisce che al debitore e al custode è vietato dare in locazione l’immobile pignorato se essi non vengono autorizzati dal giudice [2].

A ben vedere, da un punto di vista civilistico, il contratto d’affitto della casa pignorata, firmato senza l’autorizzazione del giudice, è ugualmente valido, anche se il titolare del rapporto non è il proprietario ma il custode. È quest’ultimo il vero locatore. Con queste importanti conseguenze:

il proprietario di casa non può percepire i canoni di locazione, ma essi competono al custode;

il proprietario di casa non può chiedere un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dei canoni non versati, né può sfrattare l’inquilino moroso: anche tali azioni sono riservate al custode;

il contratto di locazione non autorizzato dal giudice dell’esecuzione non può essere opposto ai creditori e a colui che se lo sia aggiudicato all’asta.

Spetta dunque al custode e non al proprietario locatore l’esercizio delle azioni derivanti dal contratto di locazione per effetto dello spossessamento conseguente al pignoramento. Il debitore esecutato perde quindi sia il diritto di gestire e amministrare il bene pignorato sia il diritto di far propri i relativi frutti civili.

LA MASSIMA

Anche se la locazione di un bene sottoposto a pignoramento senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, in violazione della legge, non comporta l’invalidità del contratto ma solo la sua inopponibilità ai creditori e all’assegnatario, il contratto così concluso non pertiene al locatore-proprietario esecutato, ma al locatore-custode e le azioni che da esso scaturiscono – nella specie per il pagamento dei canoni – devono essere esercitate, anche in caso di locazione non autorizzata, dal custode.

 

[1] Cass. sent. n. 13216/2016 del 27.06.2016.

 

[2] Art. 560 cod. proc. civ

 

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Foto: http://www.italia.co/wp-content/uploads/2016/03/esproprio-prima-casa.jpg

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