Bonus 200,00 euro (indennità una tantum). Primi chiarimenti dall’INPS

29 Giugno 2022


INPS Circolare n. 73 e messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022.

Con circolare n. 73 e messaggio n. 2559, entrambi del 24 giugno 2022, l’INPS ha fornito alcune precisazioni essenziali e istruzioni operative sul cosiddetto bonus da 200 euro previsto dal “Decreto aiuti” (decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022), in favore di lavoratori, pensionati e altre categorie, quali gli autonomi, domestici, stagionali.
Come è noto, il precedente messaggio INPS n. 2397 del 13 giugno scorso si era limitato a tracciare il quadro normativo, senza entrare nell’ambito operativo.
Su questa scia molti lavoratori (vedenti e non) hanno ricevuto dai datori di lavoro un facsimile di autocertificazione da compilare e firmare. Circostanza, questa, su cui oggi è possibile fornire qualche chiarimento.

Lavoratori dipendenti non vedenti (art. 31).

Il bonus viene erogato direttamente dai datori di lavoro e dalle amministrazioni pubbliche. La parte datoriale deve acquisire dal lavoratore una dichiarazione in cui si dichiara di non avere una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali superiore a 2.692 euro al mese e di non essere percettore, al contempo, di pensioni, assegni assistenziali
per minorazioni civili (pensione di cecità, ad esempio), o altre misure previdenziali quali l’assegno ordinario di invalidità (cat. IO). Per alcune amministrazioni pubbliche il meccanismo di pagamento dovrebbe essere in automatico (senza la necessità di presentare alcuna domanda), ma questo vale solo laddove l’Amministrazione abbia una apposita convenzione con il MEF; nel dubbio, si consiglia di rivolgersi al proprio Ufficio del Personale per accertarsi della necessità, o meno, di presentare apposita istanza.
I lavoratori che compilano la dichiarazione per il datore di lavoro, se percepiscono solo l’indennità speciale o di accompagnamento, senza pensione o assegno ordinario di invalidità (cat. IO), non devono indicare di essere beneficiari di prestazioni previste dall’art. 32.

Pensionati non vedenti (art. 32).

Sia i titolari di prestazioni previdenziali (pensioni di anzianità e vecchiaia, o di reversibilità, o assegno ordinario di invalidità), sia quelli di prestazioni assistenziali (pensione sociale, assegni e pensioni per minorazioni civili, come appunto la pensione di cecità), riceveranno il bonus direttamente dall’INPS. Non è necessario presentare nessuna domanda. Come detto prima, dalla platea dei “pensionati” sono esclusi i titolari di sola indennità speciale o di
accompagnamento. Costoro, infatti, se non percepiscono contestualmente trattamenti previdenziali,
come la pensione di cecità o l’assegno ordinario di invalidità (cat. IO), percepiranno il bonus nell’altra
veste, quella di “lavoratore dipendente”.
Invece, nelle ipotesi di soggetto avente diritto sia come titolare di trattamento pensionistico e assistenziale, sia come lavoratore attivo, il beneficio sarà corrisposto d’ufficio, una sola volta, in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.
S chiarisce che per “trattamenti di accompagnamento alla pensione” devono intendersi l’APE sociale, l’APE volontario, l’indennizzo ai commerciati, gli assegni a carico dei Fondi di solidarietà, etc. si tratta, quindi, di trattamenti che nulla hanno a che vede con l’indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti o invalidi civili.
Altro requisito essenziale è, ovviamente, la residenza in Italia alla data del 1º luglio 2022.
Va chiarito, infine, che l’indennità dei 200 euro non costituisce reddito ai fini fiscali (detto importo viene “neutralizzato” in previsione del rispetto del limite annuale per la percezione delle pensioni e gli assegni cat. INVCIV).
La norma, di per sé, è più complessa e interessa anche altre categorie di lavoratori; ragione per la
quale casi specifici vanno affrontati in maniera circostanziata.

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