All’atto di appello formulato per sostituire il primo si applica il termine breve

26 Agosto 2016


Cassazione Civile, SS.UU., Sentenza n. 12084 del 13 giugno 2016.

Le Sezioni Unite civili della Suprema Corte, con la Sentenza n. 12084 del 13 giugno 2016, hanno risolto un contrasto ermeneutico insorto sulla formulazione di un secondo atto di appello, quando lo stesso venga notificato nella finalità di sostituire il primo.

Orbene, attraverso un’articolata argomentazione, il collegio conferma l’indirizzo tradizionale, ritenendolo più aderente al principio della ragionevole durata dei giudizi: l’avvio del procedimento d’appello, infatti, manifesta la conoscenza legale della sentenza, ad opera di chi formula l’impugnazione.

Più in dettaglio, se il soccombente propone un secondo atto di appello, si deve tener conto del termine breve, che decorre dalla data di proposizione della prima impugnazione.

La notifica dell’impugnazione manifesta infatti la conoscenza legale della pronuncia che si impugna, di conseguenza la notifica, ad opera del medesimo appellante, di un nuovo appello, anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo, sarà tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello. La vicenda prende origine dalla citazione in giudizio, proposta da una società, in seguito fallita, nei confronti di un Comune, dove chiedeva la risoluzione giudiziale di un contratto di appalto, oltre al risarcimento dei danni asseritamente subiti.

L’ente interponeva appello, ma l’atto di citazione, secondo la difesa della società, doveva considerarsi nullo, in quanto notificato a una entità giuridica non più inesistente, poiché la società era stata dichiarata fallita. Il primo giudizio, secondo il Comune, doveva considerarsi nullo a causa della notifica dell’atto di appello al difensore della società e non al Fallimento, pertanto la seconda impugnazione non poteva essere dichiarata tardiva.

L’ente ricorrente attacca l’interpretazione secondo la quale, proposto un secondo atto di appello, destinato a sostituire il primo, la tempestività della seconda impugnazione deve essere valutata non in relazione al termine lungo, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. La questione approda in piazza Cavour, dove gli ermellini delle Sezioni Unite civili, richiamando propri precedenti (ex multis Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10143 del 2012), sentenziano il rigetto del ricorso interposto dal Comune, compensando le spese.

Più in dettaglio, i giudici, manifestamente dichiarano di non volersi discostare dall’orientamento tradizionale, definito conforme al principio della ragionevole durata del processo: affermano infatti che la notifica di un primo atto di appello dà inizio ad una dinamica impugnatoria finalizzata a pervenire alla definizione della lite e, al contempo, dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. Da tale presa d’atto consegue che, qualora la parte che appella, prima che sia giunta la declaratoria di inammissibilità, o di improcedibilità, notifichi una seconda impugnazione, quest’ultima deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima.

Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/07/04/tempestivo-secondo-appello-nel-termine-breve-dopo-primo-non-dichiarato-improcedibile

Foto: http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/static/img/header.jpg

appello cassazione Ordine Avvocati Roma Ordine Avvocati Sciacca Rinotifica Sentenza n. 12084 del 13 giugno 2016 sezioni unite Termine breve

Lascia un commento