Approvato il decreto attuativo delle unioni civili

26 Luglio 2016


L. n.76/2016.

In data 23 luglio 2016 il Governo ha firmato il scorso il decreto attuativo sulle unioni civili recante “le disposizioni transitorie per la tenute dei registri nell’archivio di stati civile” ex art. 1 comma 34 L. n.76/2016.

Il decreto si compone di n.11 articoli, che illustrano tempi, modi e adempimenti necessari per la costituzione e registrazione delle unioni civili nell’archivio dello stato civile:
a) per costituire un’unione civile, due persone maggiorenni possono fare congiuntamente richiesta all’ufficiale di stato civile del comune di loro scelta, fornendo i dati anagrafici e dichiarando la insussistenza di cause impeditive;
b) l’ufficiale di stato civile, verificati i presupposti, redige immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti, che vengono invitate a comparire davanti a sé in una determinata data per rendere congiuntamente la dichiarazione vera e propria costitutiva dell’unione; in caso di impedimento di una delle parti, l’ufficiale si reca nel luogo ove si trova la parte impedita per ricevere la dichiarazione;
c) entro 15 gg. dalla presentazione della richiesta, l’ufficiale di stato civile deve verificare la esattezza delle dichiarazioni dio cui al punto sub a)
d) nel giorno prefissato le parti rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale di stato civile la dichiarazione di voler costituire un’unione civile;
e) nella medesima dichiarazione le parti possono dichiarare di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni e indicare il cognome comune che hanno deciso di assumere per l’intera durata dell’unione;
f) l’ufficiale di stato civile, ricevuta la dichiarazione, redige processo verbale, a cui allega la richiesta, che sottoscrive unitamente alle parti e ai testimoni;
g) la registrazione degli atti dell’unione civile è eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili: gli atti iscritti sono poi annotati nell’atto di nascita di ciascuna delle parti;
h) l’ufficiale di stato civile rilascia il documento attestante la costituzione dell’unione, recante i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza, i dati anagrafici e la residenza dei testimoni;
i) è previsto che presso ciascun comune sia costituito il registro provvisorio delle unioni civili: è inoltre stabilito che gli atti di stato civile de quo dovranno essere redatti secondo apposite formule da approvare con decreto del Ministro dell’Interno, adottato entro 5 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo decreto: http://news.avvocatoandreani.it/allegati/decreti/DPCM-unioni-civili-22-07-2016.pdf

Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/approvato-il-decreto-attuativo-delle-unioni-civili-103191.html

Foto: http://media.studentville.it/articoli_media/images/prima-prova-maturita-tema-unioni-civili.jpg

decreto attuativo unioni civili L. n.76/2016.

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