Alla locazione commerciale tra ”privati” non si applica la disciplina del consumatore

21 Settembre 2016


Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 10/08/2016 n. 16889

La clausola di un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile destinato a negozio prevedeva che il conduttore non potesse pretendere, rinunciandone espressamente, indennità per danni cagionati da eventi atmosferici, alluvioni e terremoti, da rotture di condutture, da macchie di umidità, da infiltrazioni d’acqua derivanti dal tetto di copertura o da altre parti del fabbricato, e neppure indennità per il mancato godimento parziale o totale dell’immobile locato che poteva verificarsi in dipendenza dei lavori di restauro.

Il verdetto reso dal giudice di seconde cure, e confermato da quello di legittimità (Corte di Cassazione, Sezione III civile, Sentenza 10 agosto 2016, n. 16889), ha affermato la natura non vessatoria di tale pattuizione. Ciò comporta che la stessa non doveva essere approvata specificamente per iscritto. Si rammenta che, secondo giurisprudenza costante, affinché una clausola possa considerarsi vessatoria, occorre la predisposizione da parte di uno dei contraenti di condizioni generali del contratto e, inoltre, chi abbia interesse a far valere l’inefficacia asserendone la natura vessatoria, ed in mancanza di specifica approvazione per iscritto, deve provare la predisposizione unilaterale, della clausola stessa, ad opera dell’altro contraente. Mancando, nel caso di specie, i due requisiti, ovvero la natura vessatoria della clausola e la predisposizione unilaterale da parte di uno dei contraenti, la domanda è stata rigettata.

Il collegio ha osservato che il contratto di locazione de quo non era stato stipulato fra un professionista ed un consumatore, bensì fra privati, con la conseguenza che non trovava applicazione la disciplina consumeristica.

Richiamando un proprio precedente (Corte di Cassazione, Sezione I civile, 19 marzo 2003, n. 4036), i giudici ermellini rammentano che l’articolo 1341 c.c., al II comma, stabilisce che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore dell’autore del modulo seriale, e quindi del predisponente, limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso ovvero sospensione degli effetti del contratto, oppure sanciscono, a carico dell’altra parte, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o di deroga alla competenza, evidenziando che tale elencazione ha carattere tassativo e non esemplificativo, sicché ne risulta esclusa l’applicazione analogica, ma non l’interpretazione estensiva.

Ciò posto, la peculiare clausola che vincolava il ricorrente non rientrava nel genere di quelle indicate nell’articolo 1342 c.c., né risultava assimilabile ad alcuna di quelle. Nel motivare il rigetto, il collegio conclude che, ai sensi dell’articolo 1341 c.c., come anche confermato dalla giurisprudenza uniforme della stessa Corte, “un contratto é qualificabile per adesione solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio e’ stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti […]”.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/09/21/locazione-commerciale

Foto: https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiAzoa2l6DPAhXCUBQKHf53BfQQjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fwww.avvocatoamilcaremancusi.com%2Fcon-la-vendita-dellimmobile-locato-si-cede-anche-il-contratto-di-locazione%2F&psig=AFQjCNFBYc71r74meDAlwQJxOf2omnXqlg&ust=1474537776237735

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