Agevolazioni fiscali per disabili e certificazione per il riconoscimento della disabilità visiva- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 31/05/2019

13 Giugno 2019


Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 31/05/2019

La materia oggetto della presente nota informativa è presentata in forma casistica, per agevolare l’interessato che, sempre più spesso, è costretto a resistere a talune pretese illegittime o dannose avanzate da concessionari o da operatori inesperti del settore delle disabilità e delle agevolazioni previste dalla legge.

Capitano spesso situazioni del tipo:

1.       il concessionario rifiuta all’acquirente non vedente l’applicazione dell’IVA agevolata al 4 per cento, perché il verbale in possesso dell’Interessato non riporta la formula definita dall’Agenzia delle Entrate, in accordo con l’INPS: “Ricorrono le previsioni di cui…… all’art. 50 Legge 342/2000

oppure

2.       in sede di compilazione del 730, il CAF non inserisce le detrazioni per disabili, perché nel verbale del dichiarazione non c’è la formula: “Ricorrono le previsioni di cui…… all’art. 6 Legge 488/1999

Gli Interessati vengono, così, sollecitati (inopportunamente) a presentare domanda per la visita di accertamento in Commissione d’Invalidità, per ottenere un nuovo verbale.

Ciò, senza considerare che:

–        l’assenza di tali formule potrebbe essere riconducibile principalmente a due fattori: al fatto che si tratti di verbali datati nel tempo, emessi dalle Commissioni ASL prima che, nel 2012, intervenisse, per legge, la definizione conclusiva ad opera dell’INPS; ovvero, che ci sia stato un errore di compilazione della stessa Commissione di accertamento, nel non indicare, in favore dell’assistito non vedente, le previsioni di legge per le agevolazioni fiscali

Riepilogo: Con l’emanazione dell’art. 4 del D.L. n. 5/2012 è stata demandata ai verbali delle Commissioni mediche il compito di riportare anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari ad ottenere le agevolazioni previste per le persone con disabilità, quali il rilascio del contrassegno invalidi e le agevolazioni fiscali relative ai veicoli.

–        il nuovo verbale andrebbe, in ogni caso, a sostituire un verbale, di per sé già valido a tutti gli effetti. Le tempistiche poi, per il nuovo accertamento, sono bibliche.

Ricordiamo, innanzitutto, quali siano le agevolazioni a cui hanno diritto le persone ascritte alla categoria dei Non vedenti, ovvero: i Ciechi totali, i Ciechi parziali e gli Ipovedenti gravi, artt. 2, 3 e 4 Legge 138/2001 (Rif. amministrativo: Ministero della Sanità, Direzione Generale della Prevenzione, Ufficio IV, del 22/06/2001, “Interpretazione delle norme riguardanti i non vedenti”):

  • IVA agevolata al 4 per cento (Rif. normativo: Art. 50, Legge 342/2000)
  • Detrazione Irpef al 19 per cento (Rif. normativo: Art. 6 Legge 488/1999)
  •  Contrassegno Disabili (Rif. normativo: Art. 381 del DPR 495/1992, così come modificato ed integrato dall’art. 12, comma 3, del DPR 503/1996, che stabilisce: “La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti”).

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta di recente, a chiarimento, sul punto dei verbali c.d. non parlanti ai fini delle agevolazioni per disabili (semplificazioni in materia di certificazioni) e con Circolare n. 13/E diramata lo scorso 31 maggio, ha precisato, a pag. 62, quanto segue:

Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all’articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.

Ne consegue che, qualora nei verbali di Cecità Civile (per i Ciechi totali e per i parziali) e di Invalidità Civile (per gli Ipovedenti gravi) sia riportata la quantificazione del Visus residuo, ovvero la percentuale di restringimento del Campo visivo, ovvero sia riportata solamente la classificazione di “CIECO ASSOLUTO”, di “CIECO CON RESIDUO VISIVO NON SUPERIORE ad 1/20 in entrambi gli occhi” o di “IPOVEDENTE GRAVE” (in linea con le previsioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge 138/2001, pag. 61 della Circolare n. 13/E), l’Interessato non vedente potrà far valere detto verbale in suo possesso, anche se privo del richiamo alle specifiche norme fiscali.

Per quanto riguarda la tipologia di certificazione utile ad ottenere i benefici fiscali, per i Ciechi totali, per i Ciechi parziali e per gli Ipovedenti gravi il verbale di Prima Istanza che riconosce lo status è già documento probante (“Per i non vedenti e sordi certificato che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica ”, pp. 60 e 66 della Circolare n. 13/E). I non vedenti, infatti, non sono tenuti ad essere in possesso anche dello stato di gravità ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992 (si tratta di un altro aspetto che, spesso, ingenera, soprattutto da parte dei concessionari, gran confusione!)

Rif. amministrativo: Circolare del 30/07/2001 n. 72 e Consulenza Giuridica n. 954-15/2012 dell’Agenzia delle Entrate (trasmissione del 25/07/2013)

In allegato, la Circolare n. 13/E del 31/05/2019

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