Video hot di minorenne diffuso on line: risarcimento ridotto se lei è corresponsabile

30 Marzo 2016


Cassazione penale, sez. III, sentenza 15/02/2016 n° 6119
Se la minore realizza un video hot e poi, consapevolmente, lo cede ad un uomo, nel caso di successiva diffusione on line da parte di quest’ultimo anche la bambina deve ritenersi corresponsabile. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 15 febbraio 2016, n. 6119.

I giudici di merito, hanno evidenziato la consapevole partecipazione della minore alla vicenda, all’interno di un rapporto intercorrente tra la bambina e l’imputato, nonché il ruolo avuto nella vicenda dalla minore, considerando il concorso della parte offesa nella produzione del danno.

Viene così fatta applicazione della regola generale dettata, in materia di inadempimento delle obbligazioni, dall’art. 1227, comma 1, c.c., secondo cui se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Secondo gli ermellini correttamente è stato evidenziato il ruolo di protagonista attiva della minore alla realizzazione del video avente contenuto pornografico, in seguito divulgato dall’imputato, nell’ambito di una condivisa dinamica di provocazioni e sollecitazioni reciproche, in una sorta di gioco di esplicito contenuto erotico e sessuale, di cui entrambi i soggetti erano protagonisti attivi e nei cui contesto la minore agiva per compiacere l’imputato e procurarsene il favore.

Costituisce principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l’esposizione volontaria ad un rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Cass. civ., Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11698).

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/17/video-hot-di-minore-diffuso-on-line-da-uomo-lei-corresponsabile

Foto: http://www.investigatoreprivatovicenza.it/controlli-dei-file-porno-scaricati-dal-lavoratore-sul-pc-aziendale/

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