Assenza di motivazione nella sentenza: alcuni chiarimenti.

Il contenuto della sentenza

La sentenza, atto giurisdizionale per eccellenza, deve del resto contenere, oltre al dispositivo, ossia la parte nella quale è contenuta la decisione del giudice, anche la motivazione, nella quale il giudice espone la ricostruzione dei fatti ed il ragionamento logico-giuridico che giustifica il segno della decisione adottata.
L’obbligo di motivazione è previsto all’art. 111 Cost. co. 6, come garanzia dei cittadini nei confronti del potere giudiziario e di buona amministrazione della Giustizia, nonché nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[1].
La motivazione costituisce una delle parti essenziali della sentenza, a garanzia del principio del giusto processo il quale esige che la causa sia esaminata e decisa correttamente, ragionevolmente e secondo diritto[2], nonché a garanzia del diritto all’azione e del diritto alla difesa.

Quando la motivazione è assente

Come è stato più volte ribadito in giurisprudenza, la motivazione è assente quando l’enunciazione della decisione è priva di argomentazione, oppure quando la motivazione formalmente esiste ma le sue argomentazioni sono svolte in modo da non riconoscerla come giustificazione della decisione[3].
La motivazione deve comprendere la succinta esposizione dei fatti di causa; laddove manchi, la stessa risulta essere meramente apparente in quanto non consentirebbe di comprendere l’iter logico seguito dal giudice per pervenire al risultato enunciato.

La sentenza, inoltre, è motivata anche quando richiami in maniera sistematica le ragioni contenute in altro atto o provvedimento esterno, ovvero quando faccia riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi – c.d. motivazione per relationem[4] – ma, ai fini della sua validità, occorre che l’atto richiamato venga indicato in maniera precisa, in modo che sia agevolmente rintracciabile e conoscibile. In pratica, i giudici non possono limitarsi alla condivisione di una determinata interpretazione, ma devono anche spiegare le norme, i motivi e le ragioni.
La sentenza, quindi, è nulla laddove si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo[5].
A tal proposito un noto giudice di Milano, dott.ssa Maccora, ha così dichiarato: «Le sentenze sono lo specchio del nostro lavoro. Per questo devono essere scritte in maniera inappuntabile. Non dimentichiamo che chiarezza, pertinenza e comprensibilità sono indici della qualità della democrazia di un ordinamento»[6].

Un esempio di motivazione assente

Dopo aver analizzato i criteri ai quali deve uniformarsi un giudice nel motivare correttamente le sentenze, facciamo l’esempio di una sentenza nella quale è ravvisabile una totale assenza di motivazione.

Si pensi al caso di un procedimento che abbia come oggetto un’ipotesi di sinistro mortale e in cui il giudice, a fronte della domanda proposta dai superstiti della vittima, si limiti a rigettarla con una sintetica sentenza di poche pagine, omettendo di analizzare le molteplici norme interessate e limitandosi alla sola condivisione di una interpretazione personale priva di sostegno sia normativo che giurisprudenziale, non consentendo di ricostruire in alcun modo l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice.

Con una sentenza di tal genere, il giudice si limita a una parziale ricostruzione descrittiva della dinamica del sinistro non comprovata da un effettivo e tangibile riscontro giurisprudenziale come se la Suprema Corte di Cassazione e la Corte di Appello non si fossero mai pronunciate in casi analoghi creando dei precedenti e ignorando, quindi, la presenza di una ormai consolidata giurisprudenza, in caso di sinistri stradali, della responsabilità esclusiva in capo al conducente o al pedone, o dell’eventuale concorso di responsabilità di entrambi.

E’ evidente che una simile pronuncia viola i precetti costituzionali e le regole che determinano la struttura delle sentenze.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/34150-quando-manca-la-motivazione-della-sentenza.asp

Note:

[1] L’art. 6 CEDU così sancisce “ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e delle sue obbligazioni di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente […].
[2] Corte Costituzionale sentenza n. 349/2007.
[3] Cass. Civ., SS.UU. sent. n. 8053/2014. Cfr. anche Cass. civ., Sez. III, sent. n. 20112/2009.
[4] L’art. 118 disp. att. c.p.c. così sancisce “La motivazione della sentenza di cui all’art. 132, co.2 n.4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicanti le norme di legge e i principi di diritto applicati […].”
[5] Cass. Civ., Sez. VI TRI, ord. n. 4294/2018.
[6] V. La GIP del caso Yara: “Più attenzione alle parole usate nelle sentenze” su Corriere della sera, 14 marzo 2019 di Fiorenza Sarzanini

Patrocinio a spese dello stato: legittima la differenza dei limiti di reddito fra giudizio penale e civile

Corte Costituzionale, sentenza 19/11/2015 n° 237.

Le norme dell’Ordinamento che sanciscono un diverso e più favorevole limite di reddito per accedere al Patrocinio a Spese dello Stato nel giudizio penale rispetto agli altri giudizi, civile e amministrativo, sono costituzionalmente legittimi.

Con la Sentenza n. 237 del 2015, la Corte Costituzionale ha infatti ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di giustizia amministrativa di Trento – del combinato disposto degli artt. 76, comma 2, e 92 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B), «riprodotti» nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A) in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e terzo comma, e 113, primo comma, della Costituzione.

Ciò in ragione delle esigenze di tutela della libertà personale connesse all’esercizio della giurisdizione penale. Il legislatore ha infatti reputato necessario approntare un sistema di garanzie nel processo penale che ne assicurasse al meglio la effettività, anche sotto il profilo dei limiti di reddito per poter fruire del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

La Corte afferma che fra i processi penale, civile e amministrativo vi è un’indubbia distinzione, tale da escludere una valida comparabilità fra istituti che concernano ora gli uni ora le altre (cfr. Corte Cost. ord. n. 270/2012; n. 201/2006 e n. 350/2005). Detto altrimenti, la diversità che vi è fra «gli interessi civili» e le «situazioni tutelate che sorgono per effetto dell’esercizio della azione penale» implica non già la determinazione di una improbabile gerarchia di valori fra gli uni e le altre.

Detta differenziazione vi è anche riguardo al diverso regime di liquidazioni dei compensi degli avvocati, i quali in materia civile sono ridotti alla metà. Anche in tale ipotesi la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle relative situazioni sottese alle relative azioni.

Del resto, anche l’art. 111 Cost. ha distinto in modo marcato le caratteristiche del giusto processo penale rispetto agli altri processi.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/04/patrocinio-a-spese-dello-stato

Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_costituzionale_della_Repubblica_Italiana