Stupefacenti: abolitio criminis e irretroattività dopo la sentenza della Consulta

18 Febbraio 2016


Non costituisce una iperbole l’affermazione secondo cui la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 ha determinato un vero e proprio tsunami giuridico in tema di stupefacenti, a cui il legislatore ha maldestramente cercato di porre riparo con il DL 20 marzo 2014 n. 36, convertito con modificazioni in Legge 16 marzo 2014 n. 79.

Dichiarando l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del DL 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, per violazione dell’art. 76 cost., la disciplina dei reati connessi alle sostanze stupefacenti e psicotrope è tornata alla versione originaria del d.P.R. n. 309/1990, così come risultante all’esito del referendum abrogativo del 1993.

Il regolamento in questione prevedeva la bipartizione tra droghe leggere e droghe pesanti, con l’approntamento di un assai diverso regime sanzionatorio, classificate in ben sei tabelle: le tabelle I e III (art. 73 comma 1) includevano le sostanze ritenute in grado di produrre effetti sul sistema nervoso centrale e di determinare la dipendenza psico-fisica nell’assuntore; le tabelle II e IV (art. 73 comma 4) riguardavano le sostanze idonee a determinare una minore dipendenza e i prodotti terapeutici contenenti le sostanze classificate nelle tabelle I e III; le tabelle V e VI si occupavano di preparati e prodotto medicinali che, pur contenendo sostanze stupefacenti, erano sottoposti ad un controllo e ad una disciplina meno stringenti.

Il legislatore del 2006 concentrò le previsioni innanzi in due sole tabelle, di cui una dedicata specificatamente ai medicinali con effetto drogante.

L’intervento normativo del 2014 ne ha proposte quattro, inglobando le due del 2006 e ripristinando le previsioni relative a tutte quelle altre sostanze ritenute psicotrope e stupefacenti con DM successivamente al 2006 e fino al 5 marzo 2014, data di pubblicazione della sentenza della Consulta n. 32/2014; a queste ne è stata affiancata una quinta relativa esclusivamente ai medicinali.

Ebbene, la pronuncia della Corte Costituzionale e l’intervento normativo del 2014 hanno posto all’attenzione dell’interprete due principali ordini di problemi: la legalità della pena in sede esecutiva; la continuità della rilevanza penale dei reati ex artt. 73 e 75 TU Stupefacenti in relazione a quelle sostanze stupefacenti introdotti con DM successivamente al DL n. 272/2005. Entrambe le questioni sono giunte all’attenzione delle SS.UU. di Cassazione.

In ordine alla prima, già la Cassazione sez. I, 22 dicembre 2014 (dep. 30 dicembre 2014), sentenza n. 53793, aveva risposto positivamente al problema della rideterminazione in sede esecutiva delle pene per reati riguardanti le droghe leggere e divenute definitive prima della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della cornice edittale sulla base della quale tali pene sono state stabilite. Sulla scia delle sentenze Ercolano (Cassazione Sez. un. pen. 24.10.2013, depositata il 7.5.2014, n. 18821) e Gatto (Cassazione, Sez. un. pen., 29.5.2014, depositata il 14.10.2014, n. 42858) che hanno affermato il principio secondo cui “successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell’esecuzione”, la Prima Sezione aveva ritenuto che non potessero esservi dubbi circa l’applicazione del necessario controllo di legittimità della pena in executivis anche in caso di condanna definitiva per reati concernenti le droghe c.d. leggere. Controversi risultavano i confini dei poteri del giudice dell’esecuzione: per una prima tesi, pur dovendo basarsi sui fatti accertati in via definitiva dal giudice della cognizione, doveva necessariamente procedere ad nuova determinazione della pena sulla base dei principi generali del sistema sanzionatorio, tra cui il divieto di aggravamento della pena così come stabilita dal giudice della cognizione; per altro orientamento, l’intervento del giudice dell’esecuzione doveva limitarsi alla sola non eseguibilità della pena nella misura superiore al nuovo limite edittale massimo; per differente ulteriore posizione il Giudice dell’esecuzione era chiamato a una rideterminazione della pena in misura aritmeticamente corrispondente a quella effettuata in sede di cognizione. Con la sentenza del 26 febbraio 2015 (ricorrente Marcon,relatore Fidelbo) le Sezioni Unite avevano affermato che la pena deve essere rideterminata in base ai criteri di cui agli art. 132 e 133 c.p..

Con riferimento alla seconda, invece, le Sezioni Unite con la sentenza n. 29316 del 26.2.2015, depositata in data 9.7.2015 (ricorrente Costanzo, relatore Blaiotta) hanno composto il contrasto giurisprudenziale che vedeva contrapposte due tesi: a) la prima secondo la quale la sentenza della Consulta aveva comportato una autentica abolitio criminis, avendo accolto il nostro ordinamento una nozione legale di sostanza stupefacente ex dPR n. 309/1990: sono vietate le attività di cui all’art. 73 aventi ad oggetto le sostanze ad effetto drogante espressamente previste dal legislatore; b) la seconda per cui l’incostituzionalità delle norme del DL n. 272/2004 non aveva travolto le tabelle richiamate dall’art. 73 dPR n. 309/1990, essendo queste ultime in linea con i principi del regolamento de quo, dovendosi al più ritenere, in ossequio al principio del favor rei, che le sostanze droganti inserite dopo la riforma del 2006 avrebbero dovuto essere considerate alla stregua delle droghe leggere. Secondo quest’ultimo orientamento la bontà della tesi proposta avrebbe trovato riscontro financo nel dato letterale dell’art. 2DL n. 36/2014, che, avendo previsto l’efficacia ultrattiva degli atti amministrativi integrativi del precetto penale, avrebbe introdotto una deroga al principio della retroattività delle modifiche in melius. In ultima analisi il punctum pruriens era se la sentenza della Consulta avesse dato luogo in parte qua ad una autentica ipotesi di abolitio criminis ex art. 2 comma 2 c.p. o piuttosto di una mera abrogatio sine abolizione ex art. 2 comma 4 c.p..

Fonte: http://www.altalex.com/

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