Responsabilità professionale in ambito sanitario, sorge un nuovo obbligo

15 Marzo 2016


La Corte di Cassazione si pronuncia su un tema molto discusso: la responsabilità professionale in ambito sanitario. Nell’occasione enuncia ben due principi di diritto alquanto innovativi.

La questione sorge in relazione al contratto di spedalità. In particolare si tratta di quella fattispecie negoziale che attiene alle prestazioni ospedaliere erogate nei confronti dei pazienti.

Il contratto di spedalità può definirsi come l’accordo tra la struttura ospedaliera ( rectius in persona del suo legale rappresentante) ed il paziente. Si tratta di contratti che, come è noto, coinvolgono direttamente il personale sanitario della struttura. Proprio da questo aspetto nasce l’esigenza di tutelare (giuridicamente) il paziente nei confronti del professionista che “materialmente” effettua la prestazione. Nel tempo si sono avvicendate diverse impostazioni. Ai fini che qui interessa basta evidenziare che l’orientamento che oggi trova maggiori consensi si assesta nell’identificare nei confronti del sanitario ( sia professionista che non) una responsabilità contrattuale da contatto sociale.

Corte di Cassazione sez III civile del 8 marzo 2016 n 4540 pone un ulteriore tassello verso il consolidamento dell’opinione prevalente ed afferma che “in tema di controlli ecografici sul feto, ai fini della relativa diagnosi morfologica, l’obbligo gravante sulla struttura sanitaria e sullo stesso medico strutturato, che abbia concretamente operato la diagnosi, di informare la paziente, che ad essa si sia rivolta (ed abbia, quindi, concluso con la struttura il c.d. contratto di spedalità), di poter ricorrere a centri di più elevata specializzazione sorge, anzitutto, in ragione dell’esistenza di un presupposto inadempimento, addebitabile unicamente alla struttura sanitaria, di aver assunto la prestazione diagnostica pur non disponendo di attrezzature all’uopo adeguate, così da ingenerare nella paziente l’affidamento che il risultato diagnostico ottenuto (di normalità fetale) sia quello ragionevolmente conseguibile in modo definitivo.”

In sintesi in materia di contratti di spedalità sussiste un obbligazione solidale passiva tra struttura sanitaria e sanitario di informare il paziente della possibilità di rivolgersi a centri di più elevata specializzazione.

La pronuncia in parola, poi, rafforza ancor di più il vincolo obbligatorio del sanitario nei confronti del paziente prevedendo una specifica responsabilità del medico che non assolve l’obbligo di informare sul deficit organizzativo della struttura. Il tutto anche se il medico è esente da colpa professionale. Ciò vuol dire che a tutti gli effetti si da atto che nel nostro ordinamento trova pacificamente ingresso la c.d. obbligazione da contatto sociale. La Corte, infatti, afferma che “in tema di controlli ecografici sul feto, l’obbligo di informativa sul deficit organizzativo della struttura sanitaria grava anche sul medico operante, il quale, pure se esente da colpa professionale nella fase esecutiva del suo intervento, è comunque tenuto ad avvisare il paziente della inadeguatezza degli strumenti diagnostici, così da non determinare in esso l’insorgere di un incolpevole affidamento sulla sicura bontà dell’esame strumentale”.

In conclusione vale la pena di porre l’attenzione su un aspetto che, forse, è passato inosservato ai più. Il ricorrente con specifico motivo chiede la liquidazione del danno da perdita di chance (sul presupposto del principio causalistico del “più probabile che non”). Su questo punto i Giudici della Suprema Corte negano tutela alla doglianza espressa affermando che “la domanda di determinazione, in via equitativa, del danno da perdita di chance non può essere proposta per la prima volta in cassazione, trattandosi di danno potenziale, non assimilabile ad un danno futuro, e, dunque, non ricompreso, neppure per implicito, in una domanda generica di risarcimento del danno”. Si tratta di un aspetto rilevante della pronuncia perché inquadra il danno da perdita di chance come autonoma posta risarcitoria, determinando l’onere per l’attore di specificare un’eventuale (simile) doglianza da perdita di chance.

Fonte: http://easyius.it/responsabilita-professionale-in-ambito-sanitario-sorge-un-nuovo-obbligo/

Chance Contatto Fatto Medica Responsabilità

Lascia un commento