Il licenziamento dei dipendenti della Pubblica amministrazione non è disciplinato dalla legge Fornero, ma dalle norme contenute nell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Lo affermano i giudici della Cassazione “all’esito di una approfondita e condivisa riflessione”, con la sentenza numero 11868 della Sezione Lavoro.
Gli ermellini sottolineano il principio che esclude la Fornero per i licenziamenti dal pubblico: “Ai rapporti di lavoro disciplinati dal d.lgs 30.3.2001 n.165, art.2 (le norme generali sul lavoro pubblico, ndr), non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n.92 (riforma del lavoro Fornero, ndr) all’art. 18 della legge 20.5.1970 n.300 (lo Statuto dei lavoratori, ndr), per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata legge n.92 del 2012 resta quella prevista dall’art.18 della legge n.300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma”.
La decisione è nata da un ricorso del ministero delle Infrastrutture contro un funzionario – licenziato perché faceva il doppio lavoro – al quale la Corte d’appello di Roma aveva riconosciuto 6 mesi di indennità risarcitoria, come prevede la legge Fornero nel caso di licenziamenti legittimi ma con violazione delle procedure di contestazione disciplinare. Ora il caso torna alla Corte d’appello di Roma.
Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/09/pubblico-impiego-per-cassazione-vale-articolo-18-statuto-dei-lavoratori
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