È pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il decreto n. 31 del 18 febbraio 2020 che rende operativo l’obbligo, a carico degli enti erogatori di pensioni (in primis l’Inps, ma anche le Casse professionali, …..), di fornire ai percettori «precisa e puntuale informazione» a proposito di trattenute sindacati su trattamenti pensionistici (l’importo di trattenuta da parte del Sindacato, che può arrivare anche ad oltre 4,00 Euro al mese, non può essere trascurabile!). Gli enti che erogano pensioni sono, ora, obbligati a rendere disponibile una comunicazione da cui risultino le seguenti informazioni: la denominazione dell’organizzazione sindacale d’iscrizione; la decorrenza della trattenuta; l’importo della trattenuta (alla data della comunicazione). Per l’Inps, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso due forme di comunicazione: una mensile sul cedolino di pensione; l’altra annuale, sulla CU (certificazione unica), nonché, a decorrere dal 2020, nel decreto di liquidazione pensione (inizio rapporto di quiescenza). Analoga comunicazione deve essere resa disponibile in caso di attivazione o di variazione della trattenuta sindacale sulla pensione vigente, già in godimento. I pensionati non in possesso del PIN personale potranno assumere questo tipo di informazione circa l’eventuale presenza di una trattenuta sindacale sulla propria pensione, nell’ambito dell’ordinaria attività di informazione svolta dalle sedi territoriali dell’Istituto (anche attraverso l’accesso agli atti)