Patente, requisiti, riconoscimento reciproco, guida sotto effetto stupefacenti

18 Febbraio 2016


Nella responsabilità extracontrattuale grava sul danneggiato l’onere della prova di un’anomalia dello stato dei luoghi, se non necessariamente integrante gli estremi della c.d. insidia o trabocchetto, comunque, idonea a prefigurare una condotta colposa (o dolosa) del convenuto. Inoltre, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza) può atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’art. 2051 cod. civ.).

La traccia d’esame

Tizio, ragazzo di 22 anni, frequentava due volte a settimana il Centro Sportivo Alfa s.p.a. in Milano, via …, ove si allenava assiduamente con il nuoto libero.

Il pomeriggio del 5 maggio 2015, Tizio, dopo aver concluso i propri esercizi, mentre si stava recando scalzo verso le docce, cadeva rovinosamente sul bordo piscina, riportando, come gli sarà successivamente diagnosticato al pronto soccorso, una frattura alla tibia sinistra.

Pertanto, il ragazzo citava in giudizio il Centro Sportivo Alfa s.p.a., chiedendo, previo accertamento della responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. o, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., la condanna al risarcimento dei gravi danni subiti.

In particolare, a sostegno delle proprie domande, Tizio  riferiva che quel giorno il bordo piscina risultava particolarmente bagnato e scivoloso, dal momento che nella mattina si erano tenute le lezioni di tuffi dal trampolino, il che aveva contribuito ad una maggiore fuoriuscita dell’acqua.

Il candidato, assunte le vesti del difensore dell’Istituto Sportivo s.p.a., rediga l’atto più idoneo a difendere gli interessi del cliente.

Fonte: http://www.altalex.com/

Art. 2051 Cod. Civ. patente riconoscimento stupefacenti

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