Mediazione obbligatoria anche per la domanda riconvenzionale

26 Maggio 2016


Mediazione obbligatoria anche per le comparse di risposta contenenti domande riconvenzionali: dopo il Tribunale di Roma, a sostenere questa tesi è anche quello di Verona con una ordinanza dello scorso 12 maggio [1]. La questione resta, comunque, ancora controversa in giurisprudenza.

Secondo il Tribunale veneto, in caso di domanda riconvenzionale “inedita” è necessaria la mediazione preventiva obbligatoria quando la materia del contendere rientri tra una di quelle elencate dalla legge come assoggettate a tale obbligo. E ciò nonostante il fatto che un primo tentativo di mediazione si sia già svolto quando l’attore ha iniziato la controversia; infatti, il primo incontro non può avere avuto ad oggetto l’ulteriore contestazione sollevata poi, con la comparsa, dal convenuto: contestazione, quindi, che va trattata autonomamente davanti al mediatore avendo ad oggetto un diverso punto del contendere.

 

La vicenda

Nel caso di specie, un correntista, esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatoria, aveva notificato una citazione contro la propria banca, la quale, a sua volta, aveva risposto con una riconvenzionale, chiedendo il pagamento del saldo debitore sul conto. Tuttavia il tribunale ha ritenuto improcedibile la domanda presentata dall’istituto di credito senza prima la mediazione obbligatoria su tale ulteriore aspetto della lite. Secondo il giudice mancherebbe, infatti, una condizione di procedibilità, nonostante lo svolgimento la mediazione fosse stata svolta prima dell’inizio del giudizio su iniziativa dell’attore. È vero: al primo incontro aveva partecipato attivamente la banca, ma “dal verbale del procedimento, invero piuttosto sintetico…risulta che in quella fase le parti non discussero della pretesa oggi svolta dalla banca”.
La domanda riconvenzionale richiede la mediazione

Secondo il tribunale di Verona, la domanda riconvenzionale – che rientri tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – impone al convenuto di fissare un nuovo appuntamento presso l’organismo di mediazione. Del resto anche la Cassazione [2] sembra essere orientata verso questa interpretazione: l’onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione sussiste anche nei confronti del convenuto che proponga una riconvenzionale [3].

Inoltre, laddove la legge [4] chiarisce che l’improcedibilità della domanda, per difetto del tentativo di mediazione, può essere sollevata dal “convenuto”, può ben riferirsi anche all’attore rispetto alla domanda riconvenzionale. Infine, l’esclusione della domanda del convenuto dall’ambito di applicazione della norma citata causerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto.

Né vale a sostenere la tesi contraria – specifica l’ordinanza in commento – il fatto che la norma sulla mediazione obbligatoria è una deroga al diritto generale di azione, che quindi non sarebbe suscettibile di interpretazioni analogiche o estensive: infatti “tale argomento presuppone che la norma sia inequivoca nell’escludere dall’obbligo di mediazione le domande cumulate mentre, dopo quanto detto sopra, così non è”. Deve egualmente escludersi che “lo svolgimento di un secondo procedimento di mediazione dopo l’esito infruttuoso del primo sia inutile e dispendioso poiché esso avviene sulla base di una circostanza sopravvenuta”.

Il contrasto in giurisprudenza

La questione sull’obbligo della mediazione sulla riconvenzionale vede tutt’ora divisi i tribunali, tra quelli che sono a favore [5] e quelli invece contrari [6]. In quest’ultimo filone, il Tribunale di Palermo ha precisato che vanno escluse dall’ambito della mediazione obbligatoria “tutte le domande (riconvenzionale inedita, domanda trasversale, reconventio renconventionis) che siano diverse da quella dell’attore proposta con l’atto introduttivo del giudizio”.

[1] Trib. Verona, ord. del 12.05.2016.

[2] Cass. sent. n. 830/2006.

[3] Secondo uno dei criteri di collegamento previsti dall’art. 36 cod. proc. civ.

[4] Art. 5, co. 1-bis, del Dlgs 28/2010.

[5] Trib. Como, sez. Cantù, ord. del 2.12.2012, Trib. Roma, ord. del 27.11.2014, Trib. Roma, sez. Ostia, ord. del 15.03.2012; Trib. Firenze, ord. del 14.02.2012.

[6] Trib. Palermo ord. dell’11.07.2011 e del 27.02.2016; Trib. Reggio Calabria, ord. del 22.04.2014.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/122091_riconvenzionale-mediazione-obbligatoria#sthash.Qbxd6PfH.dpuf

Foto: http://www.nicola-specializzazioni-civili.it/Pubblicazioni/mediazione-obbligatoria-delegata-in-condominio-anche-se-il-rito-e-a-cognizione-sommaria/

 

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