Quando lo psichiatra risponde del suicidio della paziente

13 Settembre 2016


Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 01/08/2016 n. 33609

Se la paziente affetta da tendenze suicide si toglie la vita ne risponde lo psichiatra che l’aveva in cura. E’ quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 1° agosto 2016, n. 33609.

Il caso vedeva una donna, sofferente da molto tempo di una grave forma di depressione del tono dell’umore, ansia, insonnia, ideazione negativa a sfondo suicidario e labilità emotiva, togliersi la vita dopo aver tentato il suicidio diverse volte anche in passato. Per tale fatto veniva tratto in giudizio lo psichiatra che aveva in cura la donna.

Come confermato anche dall’ausiliario dei giudici di merito, si trattava di un soggetto ad alto rischio per il quale si rendeva necessario procedere, oltre agli interventi di tipo farmacologico, anche ad una stretta sorveglianza, da intendere come assistenza della paziente ventiquattr’ore su ventiquattro.

Nessuna di queste misure veniva adottata a tutela della donna; da ciò gli ermellini, traendo spunto da costante giurisprudenza secondo la quale “il medico psichiatra deve ritenersi titolare di una posizione di garanzia nei confronti della paziente, con la conseguenza che lo stesso, quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie, è tenuto ad apprestare specifiche cautele” (Cass. pen., Sez. IV, 27 novembre 2008, n. 48292), hanno evidenziato la particolare negligenza del medico il quale addirittura, poche ore prima dell’avvenuto suicidio, aveva deciso di interrompere la somministrazione di medicinali precedentemente assunti dalla donna.

Conseguentemente “proprio le condizioni della paziente evidenziatesi nell’imminenza del fatto, le notizie anamnestiche legate alle precedenti esperienze di tentativo di suicidio, unite alle diagnosi di accettazione, rendevano con evidenza largamente prevedibile, e altamente intenso sul piano obiettivo, il rischio di un rinnovato tentativo di suicidio della donna, che viceversa l’imputato ebbe a trascurare e dunque a gestire con manifesta superficialità e scoperta negligenza”.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/04/quando-lo-psichiatra-risponde-del-suicidio-della-paziente

Foto: http://babylonpost.globalist.it/Detail_News_Display?ID=100561

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