La notifica via PEC è valida anche senza la firma digitale?

2 Marzo 2018


Cass. Sent. n. 3805 del 2018.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 3805 depositata il 16 febbraio 2018, ha disatteso l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dal controricorrente per carenza della prescritta sottoscrizione digitale del ricorso e della relata di notifica.

A seguito di ricorso per Cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, notificato tramite PEC ai sensi della L. 53/94, nel costituirsi in giudizio il controricorrente chiede, preliminarmente, che la Suprema Corte accolga l’eccezione d’inammissibilità del ricorso in quanto il citato atto e la relata di notifica sarebbero carenti della prescritta sottoscrizione digitale.

Dopo una attenta e precisa ricostruzione della normativa applicabile alle notifiche degli avvocati tramite PEC, il Collegio afferma che “in particolare la L. n. 53 del 1994, nel disciplinare le modalità di notifica tramite PEC, rimanda all’art. 19 bis cit. (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati – art. 18 del regolamento), emanate in attuazione del codice dell’amministrazione digitale, che al comma 1, e al comma 2, prevede solo che l’atto sia in formato PDF; ciò anche nell’ipotesi di notifica tramite PEC da eseguirsi in un procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.”.

In realtà la L. 53/94 non prevede solo che l’atto (oggetto della notifica) sia in formato PDF in quanto, così come si evince dall’art. 3 bis comma 1 della citata norma, la notifica con modalità telematica deve eseguirsi “nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.”; ciò comporta che, quanto alle notifiche da effettuarsi in procedimenti dinanzi il Tribunale o la Corte d’Appello, il notificante non possa non osservare anche quanto previsto dalle regole e specifiche tecniche del PCT (DM 44/11 e specifiche 16 aprile 2014 da ultimo modificate il 7 gennaio 2016) e quindi debba attenersi a quanto disposto sia dall’art. 19 bis comma 1 sia dall’articolo 12 lettera d) il quale prevede che l’atto debba essere sottoscritto con firma digitale (CAdES o PAdES) così come disposto dal successivo comma 2.

Solo nei casi in cui l’atto da notificarsi sia relativo ad un procedimento del Giudice di Pace o della Corte di Cassazione (posto che, ad oggi, dinanzi a tali Uffici non è stato attivato il processo telematico) sarebbe applicabile l’art. 19 bis comma 2 delle citate specifiche tecniche il quale consente, nei casi in cui l’atto non debba essere depositato in cancelleria telematicamente, che quest’ultimo possa essere allegato alla PEC anche sotto forma di copia informatica, anche per immagine, in formato PDF; in tale ipotesi quindi l’atto del processo verrebbe stampato, sottoscritto nella modalità tradizionale, scansionato e allegato alla PEC, senza sottoscrizione digitale ma con attestazione di conformità nella relata di notifica (anch’essa da allegare alla PEC) effettuata ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 bis L. 53/94 e art. 16 undecies comma 3 DL 179/12.

Il Collegio, nell’affrontare la questione relativa all’eccezione d’inammissibilità del ricorso, afferma che parte ricorrente, ha dato la prova della notifica tramite PEC del ricorso per cassazione, depositando “…l’attestazione di conformità – del ricorso, delle relazioni di notifica e di tutta la documentazione – all’originale informatico dell’atto, sottoscritto con firma digitale e notificato come allegato ai messaggi di posta elettronica certificata, ai sensi della L. n. 53 del 1994, artt. 6 e 9, e del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23.”. Ciò significa che, come previsto dall’art. 9 comma 1 bis della L. 53/94, il ricorrente ha depositato la stampa della ricevuta di accettazione, della ricevuta di consegna, di tutti gli allegati attestando, infine, ai sensi dell’art. 23 comma 2 CAD, la conformità delle copie analogiche agli originali (duplicati) informatici da cui sono tratte.

Prosegue poi il Collegio evidenziando che “non è quindi esatto quanto afferma il controricorrente, sia con riferimento alla mancanza della firma digitale nel ricorso notificato via PEC, data la presenza di attestato di conformità all’originale informatico, sia circa la successiva modificabilità del documento sottoscritto con firma digitale PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures), poichè questa può essere verificata aprendo il file con l’idoneo programma (Acrobat Reader) opportunamente impostato, che non consente di inficiare la validità del documento firmato originariamente.”.

Quanto alla mancanza di sottoscrizione digitale nella relata di notifica, quale ulteriore doglianza del controricorrente manifestata ai fini dell’invocata richiesta di inammissibilità del ricorso, la Corte richiama la precedente decisione n. 6518/2017 affermando che, “in tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la mancanza, nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non è causa d’inesistenza dell’atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell’esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell’atto e, dunque, lo scopo legale della notifica”.

Il Collegio, da ultimo, si riporta a quanto deciso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016 la quale ha stabilito che anche alle notifiche PEC deve applicarsi il principio disposto dall’art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato “…statuendo altresì, riguardo alla modalità con la quale l’eccezione di nullità viene sollevata, l’inammissibilità dell’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte”.

Per i motivi sopra dedotti la Corte di Cassazione respinge l’eccezione preliminare volta a far dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2018/02/21/notifica-pec-firma-digitale

 

Foto: http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/04/13/improcedibile-il-ricorso-senza-conformita-della-sentenza-e-della-relata-notificate-via-pec

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