Indennità di maternità e congedo straordinario

9 Novembre 2018


Corte Costituzionale, sent. n. 158 del 23 maggio 2018.

Gentili lettori, vi propongo un articolo in materia di lavoratrici gestanti, di calcolo del limite di assenze per oltre sessanta giorni tra la fine del servizio a lavoro e di norme dettate in caso di inizio della maternità; si parla, ancora, di indennità di maternità e di congedo straordinario di due anni per l’assistenza al coniuge (o all’unito civilmente) o al figlio disabile grave (art. 42, comma 5, Decreto legislativo

n. 151/2001)

Il caso.

Una lavoratrice, dall’aprile 2016, fruisce di un congedo straordinario per l’assistenza del figlio in condizioni di disabilità grave e dal maggio 2016 ha iniziato una nuova gravidanza.

Dal 23 agosto 2016, in forza di un provvedimento dell’azienda sanitaria per “gravidanza a rischio”, deve assentarsi improvvisamente dal lavoro, entrando subito in maternità obbligatoria. Essendo però già da aprile in congedo
straordinario, la lavoratrice gestante non riesce a tornare a lavoro nell’arco dei sessanta giorni antecedenti lo stop per maternità (ovvero, dal 23 giugno al 23 agosto 2016), risultando così continuativamente assente dal servizio per oltre sessanta giorni
prima del 23 agosto (inizio della maternità obbligatoria).

L’INPS respinge la domanda di indennità giornaliera per la durata della maternità obbligatoria (a decorrere dal 23 agosto 2016), perché
nei sessanta giorni antecedenti l’inizio del periodo della maternità, la lavoratrice non aveva interrotto l’assenza per congedo straordinario per assistenza al figlio disabile grave, rientrando in servizio.

[Ricordo che, per ottenere l’indennità di maternità, la lavoratrice gestante
non deve risultare assente per un n. di giorni superiore a 60 giorni antecedentemente all’inizio dei cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro (od oltre, se viene accertata la “gravidanza a rischio”), a meno che la sua assenza prolungata oltre
i sessanta giorni prima della obbligatoria non sia dovuta a: malattia, infortunio, cassa integrazione, oppure a disoccupazione perché ha perso da poco il posto di lavoro- se, quindi, la lavoratrice gestante è in malattia da oltre sessanta giorni prima dello
stop per maternità, l’interessata avrà, comunque, diritto all’indennità giornaliera di maternità corrisposta dall’INPS, per tutti i mesi di maternità obbligatoria].

Dubbi di legittimità costituzionale

La Sentenza- Allego testo

Con sentenza n. 158 del 23 maggio 2018, la Corte Costituzionale ha chiarito
che i periodi di congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D. lgs n. 151/2001, fruiti dalle
lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o il figlio, con disabilità in situazione di gravità, sono “neutri” ai fini del calcolo dei sessanta giorni di assenza, tra l’interruzione del lavoro e l’inizio della maternità obbligatoria.
Vale al pari di quanto già previsto per la malattia, l’infortunio, la cassa integrazione e la disoccupazione, già qualificati dalla legge come periodi “neutri”.

Pertanto, qualora la lavoratrice gestante risultasse assente per più di sessanta giorni prima dell’inizio della maternità obbligatoria, perché si trova in congedo straordinario per assistere il figlio o il coniuge disabile grave,
tale circostanza non pregiudicherà poi il diritto a vedersi corrisposta l’indennità di maternità durante il periodo della obbligatoria, perché
tale periodo di congedo straordinario nonè considerato assenza

è considerato assenza dal servizio prima del congedo di maternità.

La Corte in definitiva difende due principi la tutela della maternità e la tutela della persona con disabilità ad essere assistita. La sentenza riporta:

il sostegno economico alla lavoratrice madre perseguirebbe l’obiettivo di tutelare la salute della donna e del nascituro e di salvaguardare la libertà della lavoratrice
di essere madre, senza limitazioni o condizionamenti derivanti dalla prospettiva della perdita del reddito lavorativo.

Il congedo straordinario regolato dall’art. 42 d.lgs. n. 151 del 2001 adempirebbe alla funzione di tutelare la salute psico-fisica del disabile e di promuoverne l’integrazione
all’interno della famiglia, che svolge un fondamentale ruolo di assistenza. Tale fattispecie di congedo straordinario meriterebbe, ai fini del trattamento economico di maternità, la medesima tutela riconosciuta nelle altre ipotesi, in cui la legge concede
l’indennità di maternità anche a lavoratrici che non siano in servizio da più di sessanta giorni.

L’INPS comunica.

L’INPS recepisce il dettato giurisprudenziale con Messaggio n. 4074 del 02/11/2018. Allego testo.

Importante: Le istruzioni del Messaggio INPS trovano applicazione, su richiesta, anche per gli eventi antecedenti la sentenza della Corte,
sempre che non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Nota bene: Godono del beneficio dell’esclusione dal calcolo dei sessanta giorni di assenza dal
servizio soltanto le assenze per congedo straordinario fruito per l’assistenza al coniuge convivente (e all’unito civilmente Legge 76/2016) o a un figlio con
disabilità in situazione di gravità.

Di conseguenza, restano, quindi, esclusi i congedi per assistere altri soggetti, come il fratello o la sorella o i genitori della gestante.

Di conseguenza, restano, quindi, esclusi i congedi per assistere altri soggetti, come il fratello o la sorella o i genitori della gestante.

Focus sull’evoluzione storica del beneficio del congedo straordinario: Troverete interessante, leggendo la sentenza, una breve evoluzione storica del beneficio e l’ambito
applicativo, di cui riporto lo stralcio. “Dapprima esteso ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità accertata, i cui genitori siano totalmente inabili (sentenza n. 233 del 2005), il congedo straordinario
ha successivamente riguardato, in via prioritaria, il coniuge convivente (sentenza n. 158 del 2007) e, in difetto di altri soggetti idonei, il figlio convivente (sentenza n. 19 del 2009) e il parente o l’affine entro il terzo grado convivente (sentenza n.
203 del 2013)”. “L’estensione dei beneficiari del congedo straordinario risponde all’esigenza di garantire la cura del disabile nell’àmbito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene, allo scopo di tutelarne nel modo più efficace la salute,
di preservarne la continuità delle relazioni e di promuoverne una piena integrazione”.

assistenza congedo straordinario disabile indennità maternità

Lascia un commento