Imputato assolto per vizio di mente: legittima la norma che esclude il risarcimento

22 Aprile 2016


Corte Costituzionale, sentenza 29/01/2016 n° 12
Premessa

La Corte Costituzionale è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sulla presunta incostituzionalità, sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze (con ordinanza del 15 Gennaio 2015, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2015), relativa all’art. 538 c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti del medesimo codice, quando pronuncia sentenza di assoluzione dell’imputato in quanto non imputabile per vizio totale di mente.
Tale automatismo processuale è da considerarsi, a parere dei Giudici della Consulta, ormai in disuso, in quanto risulta, in epoca attuale, consolidata, in sede processuale penale, l’operatività del principio della separazione e dell’autonomia dei giudizi.
Ciò detto, ne deriva che una condanna, in sede di processo penale, attiene unicamente al provvedimento che applica una pena e non si estende alle statuizioni di carattere civile.

Sulla scia di tali argomentazioni, la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 538 c.p.p., sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione va considerata infondata, in quanto nessuno dei diritti sanciti nelle disposizioni costituzionali suindicate può concretamente essere pregiudicato dall’operatività, in sede di processo penale, del principio di separazione ed autonomia dei giudizi.

Muovendo da tutto quanto sin qui premesso, risulta possibile sviluppare,qui di seguito, alcune riflessioni che, in via di fatto e di diritto, confermeranno le conclusioni formulate dalla Consulta.

2) La correlazione tra vizio di mente totale o parziale e l’imputabilità e riflessioni sulla capacità d’intendere e di volere riscontrabile in capo all’imputato

Entrando dunque nel “vivo” della dissertazione, risulta necessario soffermarsi, in primo luogo, sulla rilevanza, in sede processuale penale, della sussistenza, in capo all’imputato, del vizio di mente, quale “stato di salute” comportante l’assoluzione del reo, con conseguente efficacia preclusiva rispetto alla possibilità di esperire, sia ad opera del soggetto leso dalla condotta criminosa che dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 74 c.p.p., la richiesta di risarcimento dei danni.

Ciò premesso, va, in via preliminare, riportata la giurisprudenza più significativa in tema di stato di infermità mentale riscontrabile in capo all’imputato, quale fulcro dell’intera trattazione.

A tal proposito, si registra una casistica giurisprudenziale che contempera, con straordinario equilibrio, le esigenze di tutela da riconoscere sia alla persona che, nel commettere un’azione penalmente rilevante verso la vittima, non ha il pieno controllo delle proprie azioni che quelle da attuare nei confronti del soggetto leso.

Scendendo nel dettaglio, gli Ermellini sostengono che: “I disturbi della personalità (nevrosi o psicopatie) possono essere apprezzati alla luce delle norme degli articoli 88 ed 89 C.P., con conseguente pronuncia di totale o parziale infermità di mente dell’imputato, a condizione che essi abbiano, riferiti alla capacità di intendere e di volere, le seguenti qualità: globalmente in grado di incidere sulla capacità di autodeterminazione dell’autore del fatto illecito e cioè: consistenza e intensità intese come volere concreto e forte; rilevanza e gravità presente come dimensione importante del disagio stabilizzato; rapporto motivante con il fatto commesso, apprezzato come correlazione psico-emotiva rispetto al fatto illecito” (Cass.pen, sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17305).

In altri parole, per dichiarare l’effettiva sussistenza, in sede processuale penale, del vizio totale o parziale di mente in capo all’imputato, va riscontrata l’incidenza di tali stati patologici “sulle capacità intellettive e volitive della persona” (sez. III 11/15157) che devono quindi estrinsecarsi affette da “una grave e permanente compromissione” (sez VI 11/17305).

Dall’analisi delle pronunce sin qui riportate, emergono due dati di notevole rilievo:

1) Dalla attenta lettura dell’articolo 88 c.p. si evidenzia che il legislatore ha accolto, come sostenuto dalla dottrina più autorevole, un indirizzo bio-psicologico, per cui non è sufficiente accertare in sede giudiziale, che l’imputato soffra di una malattia mentale (neanche la più grave), ma occorre riscontrare senza ombra di dubbio che la stessa abbia azzerato la capacità di intendere e di volere.

2) La nozione di infermità psichica è estremamente ampia (sempre secondo la dottrina più accreditata), poiché, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel “concetto di infermità” non solo le vere e proprie malattie mentali, ma anche i gravi disturbi della personalità, pure se non inquadrabili nel novero delle malattie mentali, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l’intensità, tali da escludere o da far scemare grandemente la capacità di intendere e di volere, e il nesso eziologico con la specifica condotta criminosa (Cass. S.U. 25-1/8-3-2005).

Ciò implica che deve sussistere la contestualità tra l’incapacità e la commissione del fatto criminoso da parte dell’agente, quale dimostrazione pratica della patologia che afflige il soggetto e che la differenza tra vizio totale e quello parziale di mente si fonda su di un dato esclusivamente quantitativo.

Tenuto, dunque, conto dei profili sopra delineati e passando ad esaminare l’elemento ad essi collegato dell’imputabilità, con riferimento agli stati emotivi e passionali sussistenti al momento della commissione del fatto criminoso, va rilevato che: “in tema di imputabilità, la capacità di controllo delle proprie azioni va distinta dalla capacità di intendere e di volere, in quanto la capacità del soggetto di calibrare la propria condotta in funzione di elementi condizionanti di ordine etico, religioso, educativo ed ambientale, i quali, afferendo ed integrandosi nel nucleo della personalità del soggetto, lo dotano della consapevolezza critica ed autocritica ed agiscono come modulatori dell’impulsività ed istintualità” (Cass. pen., sez.VI, 31 marzo 2010, n. 12621).

Va concluso, di conseguenza, che va esclusa la rilevanza degli stati emotivi e passionali per espressa previsione legislativa ex articolo 90 c.p., in quanto tali stati “non escludono ne diminuiscono l’imputabilità”, nell’ipotesi in cui vengano “in sé e per sé considerati”, mentre rilevano processualmente in favore dell’imputato qualora in essi sia ravvisabile un indice di uno stato patologico che risulti con plastica evidenza espressione dell’infermità (ossia di “un vero e proprio patologico, sia pure di natura transitoria e non inquadrabile nell’ambito di una precisa classificazione clinica” (Cass.,I, 27-1-1998)), disciplinata dagli artt. 88 ed 89 c.p.

3) L’operatività dell’articolo 185 c.p.: la legittimazione all’azione civile (art. 74 c.p.p.) ed i rapporti tra l’azione civile e quella penale (art. 75 c.p.p.)

Una volta accertata giudizialmente l’imputabilità dell’agente per il fatto commesso nei confronti della vittima, si producono ,dunque, a suo carico degli obblighi risarcitori per i danni sia patrimoniali che non patrimoniali che ha cagionato a quest’ultima, ai sensi dell’articolo 185 c.p.

In altri termini, è opinione consolidata nella dottrina maggioritaria che l’articolo 185 c.p. impone l’obbligo di risarcimento anche del danno morale e non solo di quello patrimoniale, poiché tale disposizione codicistica ha ad oggetto la regolamentazione delle conseguenze di un reato, mentre nell’articolo 2043 c.c. viene disciplinato solo il risarcimento del danno patrimoniale, perché si tratta di un fatto che, seppure illecito, è atipico.

Muovendo da tali affermazioni, risulta possibile collegarsi alle problematiche disciplinate agli articoli 17 e 75 c.p.p., riportando gli orientamenti giurisprudenziali riferibili alla tematica in oggetto.

Ciò asserito, va sottolineato che: “In tema di risarcimento del danno il soggetto legittimato all’azione civile è il danneggiato che non necessariamente si identifica con il soggetto passivo del reato in senso stretto ma è chiunque abbia riportato un danno etiologicamente riferibile all’azione o all’omissione del soggetto attivo del reato (Fattispecie relativa a vicini di casa parte civile in processo per abuso edilizio)” (Cass. pen., sez. V, 12 maggio 200, n. 5613 (ud. 11 aprile 2000), Toscano (RV 216115)).

Ciò implica che: “Nel caso in cui il danneggiato da un reato agisca dinanzi al giudice civile per il risarcimento del danno morale e di quello biologico e , successivamente, si costituisca parte civile nel processo penale chiedendo il risarcimento dei soli danni patrimoniali, il giudizio civile non va sospeso in quanto il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, posto dall’art. 75 c.p.p., comporta che, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato possa pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile nel giudizio penale per l’altro” (Cass. pen., sez II, 14 ottobre 2008, n. 38806 (ud. 1 ottobre 2008), Sinigaglia (RV 241451)).

A ciò va aggiunto che: “la parte lesa, la quale abbia trasferito nel giudizio penale l’azione risarcitoria costituendosi parte civile, ha diritto di ripetere le spese sostenute in entrambe le sedi giudiziarie, tenuto conto della spendita di attività processuali effettivamente poste in essere” (Fattispecie relativa a sentenza di applicazione della pena su richiesta con la quale l’imputata era stata condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile,pertinenti il giudizio penale ed il procedimento civile già pendente di analogo contenuto risarcitorio)” (Cass. pen., sez IV, 24 maggio 1994, n. 6057 (ud. 7 aprile 1994), Fiozzo).

La situazione sopra descritta nelle due sentenze della Corte di Cassazione, produce, sul versante processuale penale, la seguente conseguenza in favore della parte lesa, visto e considerato che: “In caso di trasferimento dell’azione civile nel processo penale il giudice penale deve provvedere alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte lesa nel procedimento civile, quale che sia il rito prescelto dalle parti, compreso quello di applicazione della pena su richiesta” (Cass. pen., sez IV, 13 marzo 1997, n. 2493 (ud. 20 febbraio 1997), Revalente (RV 207266)).

4) I rapporti tra vizio di mente ed assoluzione dell’imputato con specifico riferimento al risarcimento del danno in favore degli aventi diritto: profili di costituzionalità

A questo punto risulta possibile passare ad esaminare il profilo relativo all’obbligo di corresponsione del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in favore degli aventi diritto.

In materia va immediatamente precisato, che il suddetto “obbligo” viene meno in caso di assoluzione dell’imputato per vizio di mente.

Tale meccanismo estintivo delle pretese risarcitorie degli aventi diritto non opera, tuttavia, in automatico in quanto è ritenuto ammissibile che “a seguito della modifica dell’art. 425 cod. proc.pen., introdotta con l’art. 23 della L. n. 479 del 1999, deve ritenersi ricompresa nella disposizione normativa secondo cui il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento nei confronti di <<persona non punibile per qualsiasi causa>> anche nell’ipotesi di “difetto di imputabilità per incapacità di intendere e di volere”, a condizione , però, che “non debba essere applicata una misura di sicurezza personale, in considerazione dell’assenza di pericolosità sociale dell’imputato” (Sez. 2 sent. 21826 del 28-5-2014 (cc. 5-3-2014) rv. 259577).

In altri termini, I Giudici della Corte di Cassazione sostengono, sempre all’interno della sentenza sopra citata, che: “l’infermità mentale non costituisce uno stato permanente ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato e, conseguentemente, non può essere ritenuta sulla sola base di un precedente proscioglimento dell’imputato per totale incapacità di intendere e di volere in altro procedimento”.

In questo modo, I Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno dimostrato di tenere nella massima considerazione le ipotesi di non imputabilità del soggetto agente affetto da patologie mentali incidenti notevolmente sulla sua capacità di autodeterminazione, ma hanno previsto in maniera certosina, le ipotesi in cui tale meccanismo possa considerarsi operativo, in modo tale che non venga mai a costituire un comodo salvacondotto sfruttabile dal reo per sfuggire alla giurisdizione penale, a danno della vittima del reato e degli altri soggetti lesi a quest’ultima “legati” ai sensi dell’articolo 74 c.p.p., sotto gli aspetti sia di tutela sociale che di conseguente mancata corresponsione del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il principio “coniato” dalla Corte di Cassazione non può, a ben vedere, neanche essere considerato affetto da incostituzionalità sotto nessun aspetto, in quanto, condannare ad un a pena detentiva una persona che sia, con plastica evidenza, affetta da infermità mentale, significherebbe svilire la finalità rieducativa della pena, sancita all’articolo 27, secondo comma, della Costituzione.

Tale “obiettivo rieducativo” in favore del reo “mentalmente insano” risulta, infatti, ugualmente raggiungibile, attraverso la predisposizione, da parte del giudice, della custodia cautelare in luogo di cura (articolo 286, primo comma , primo capoverso, c.p.p. collegato “per materia” all’articolo 73, primo e terzo comma, del medesimo codice).
La conclusione è avallata dalla giurisprudenza di legittimità, nella quale si afferma che: “in tema di provvedimenti cautelari personali le esigenze di difesa sociale non possono impedire l’adozione della misura della custodia in luogo di cura, in sostituzione di quella in carcere, qualora le condizioni particolarmente gravi dell’indagato, non consentono le cure necessarie in stato di detenzione” (Principio affermato con riferimento ad indagato affetto da infermità mentale: Cass. pen., sez I, 31 marzo 1995, n. 393 (c.c. 26 gennaio 1995) Bovacchi (RV201097)). In tal modo si salvaguardano le “esigenze terapeutiche dell’imputato” (Cass. pen., sez VI ,20 gennaio 1992, n. 4114 (c.c. 13 dicembre 1991), P.M. in proc. Pezzoli) ed allo stesso tempo, si realizza nei suoi confronti, la finalità rieducativa della pena, ai sensi dell’articolo 27, secondo comma, della Costituzione.

5) Conclusione: il riconoscimento in sede giudiziale del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non, cagionati alla vittima del reato ed agli altri aventi diritto dal soggetto attivo affetto da infermità mentale: brevi cenni sulla prescrizione di tale diritto

Volendo, in conclusione, affrontare il non poco controverso profilo della corresponsione dei danni patrimoniali e non patrimoniali da parte del soggetto agente affetto da infermità mentale in favore della vittima del reato e degli altri aventi diritto (nonché sull’aspetto della prescrizione del diritto medesimo), non ci si può non soffermare sul ruolo del giudice.

Su tali problematiche è intervenuta la Cassazione chiarendo ogni dubbio.

In primo luogo, gli Ermellini hanno affermato che: “ai fini della responsabilità civile ex art. 2047 c.c. per danni cagionati da persone incapaci di intendere e di volere, il giudice non può limitarsi a tenere presente l’età dell’autore del fatto ma deve anche considerarne lo sviluppo intellettivo, quello fisico, l’assenza di eventuali malattie ritardanti, la forza del carattere, la capacità…di rendersi conto della illiceità della sua azione e la capacità del volere con riferimento all’attitudine di autodeterminarsi” (Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2001, n. 8740).

Ciò premesso e tenuto conto che l’accertamento di una situazione personale così “particolare” sussistente in capo all’avente causa comporta inevitabilmente il protrarsi dei tempi processuali, I Giudici della Corte di Cassazione sono giunti alla conclusione che: “il diritto di chi ha subito un danno patrimoniale e o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848, sotto il profilo del mancato del termine ragionevole di cui all’art. 6 (primo capoverso) della Convenzione, ad una equa riparazione , secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, ha natura indennitaria e non risarcitoria, e ad esso non è applicabile un termine di prescrizione breve previsto dall’articolo 2947 c.c.” (Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 2010, n. 4524).

Concludendo: “l’art. 2947 terzo comma seconda parte cod. civ., il quale in ipotesi di fatto dannoso considerato dalla legge come reato stabilisce che, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione, od è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (cinque anni e due anni) con decorso dalla data di estinzione del reato o dalla data in ci la sentenza è divenuta irrevocabile, si riferisce, alla stregua della sua formulazione letterale e collocazione nel complessivo contesto di detto terzo comma nonché alla finalità perseguita di tutelare l’affidamento del danneggiato circa la conservazione dell’azione civile negli stessi termini utili per l’esercizio della pretesa punitiva dello stato, alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, resta inoperante la norma indicata, ed il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell’art. 2947 cod. civ. con decorrenza dal giorno del fatto” (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2013, n. 11775).

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/02/imputato-assolto-per-vizio-di-mente-legittima-norma-che-esclude-risarcimento

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