Il consenso può dirsi “informato” se il paziente può valutare tutti i rischi dell’intervento

24 Febbraio 2016


Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 4 febbraio 2016 n. 2177
Il paziente che si sottopone a intervento chirurgico deve prestare il proprio consenso che sia effettivamente informato.

Quando il consenso è informato – La Cassazione – con la sentenza n. 2177/2016 – ha fornito precisazioni su cosa debba intendersi per “corretta informazione del soggetto da operare”. Il sì quindi di quest’ultimo a sottoporsi all’intervento deve basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell’intervento medico/chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. La Corte, in particolare, ha chiarito che non adempie all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato il medico che ritenga di sottoporre al paziente – perché lo sottoscriva – un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente abbia compreso in modo esaustivo le informazioni. L’informazione, inoltre, che il medico fornisce deve essere adeguata anche al livello culturale del paziente, dovendo pertanto relazionarsi con un linguaggio comprensibile proprio per rendere effettiva la conoscenza dei rischi legati all’operazione.

La vicenda – Nel caso concreto una paziente si era sottoposta a un intervento oculistico di cheratomia radiale. Il chirurgo aveva consegnato alla paziente un depliant da lui compilato sui possibili rischi di quel tipo di intervento. Ma su quel foglio non era affatto scritto che tra le possibili conseguenze dell’intervento c’era anche una possibile e pesante perdita del visus. Vista – che nel caso concreta – era scesa a circa 2/10 su entrambi gli occhi. E su questo punto la Cassazione ha rilevato l’assenza di un consenso informato. Questo perchè se la donna avesse saputo a cosa sarebbe potuta andare incontro non avrebbe affrontato l’intervento. Il ricorso del paziente sulla mancanza di consenso informato pertanto è stata accettato.

Accoglimento parziale – La Cassazione, invece, ha ritenuto di non poter condividere la tesi del paziente sulla circostanza che il medico avrebbe riferito che sarebbe completamente guarita dalla patologia che l’affliggeva grazie all’intervento. Si trattava, infatti, di un’affermazione di un’amica stretta della malcapitata paziente e quindi essendo troppo di parte non poteva essere accolta.

Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2016-02-04/il-consenso-e-informato-se-paziente-puo-valutare-tutti-rischi-dell-intervento-181742.php

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