Fine dello smart working generalizzato.

12 Febbraio 2022


Decreto Interministeriale (Ministro della Salute, Ministro del Lavoro e Ministro della Pubblica Amministrazione) del 4 fenbbraio 2022.

Detto decreto contiene l’elenco delle patologie in presenza delle quali il lavoratore ha il diritto a poter lavorare da casa (in modalità cosiddetta agile o smart working) FINO AL 28 FEBBRAIO 2022.

Tale opportunità riguarda anche le persone con disabilità in situazione di gravità riconosciute ai sensi del comma 3 art. 3 Legge 104/92, sempre ENTRO IL LIMITE DEL 28 FEBBRAIO 2022.

Su questo argomento il Ministero del Lavoro aveva già chiarito ogni dubbio nelle FAQ pubblicate il 29 dicembre:

Sono un lavoratore fragile, ho diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart working? La risposta è SÌ

Ai sensi dell’art. 26, comma 2 bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dal D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, fino alla data di adozione del decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione che procederà ad individuare le patologie da prendere in considerazione e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Quindi in sintesi c’è la possibilità di richiedere lo smart working fino al 31 marzo 2022, ma l’obbligo di concedere lo smart working ai lavoratori cd “fragili” termina il 28 febbraio 2022, salvo nuove disposizioni che verranno emanate con il Decreto che verrà emanato entro il 24 gennaio 2022.

Segue il testo del decreto.

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
VISTO l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
VISTO l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero
della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la
quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in
particolare, l’articolo 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario
connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente
prorogato fino al 31 marzo 2022»;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTO il decreto del Ministero della Salute 12 marzo 2021 concernente “Approvazione del Piano
strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal
documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio
2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della
vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale , n. 72 del 24 marzo 2021;
VISTO l’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 concernente
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce che i lavoratori dipendenti
pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali,
attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie
oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile,
anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area
di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche
attività di formazione professionale anche da remoto;
VISTA, la Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute
n. 41416 del 14 settembre 2021;
VISTA, la Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute
n. 45886 dell’8 ottobre 2021;
VISTO, l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga, fino alla
data di adozione del decreto di cui al medesimo articolo 17, comma 2, e comunque non oltre il 28
febbraio 2022, le disposizioni di cui al citato articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18;

VISTO il comma 2 del citato articolo 17, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che
stabilisce che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e per la pubblica amministrazione, sono individuate le patologie croniche con
scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino
al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina
definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a
diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come
definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da
remoto;
RITENUTO necessario garantire la tutela della salute di tutti i lavoratori anche in relazione
all’andamento della situazione epidemiologica;
RITENUTO necessario individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con
particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la
prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti
collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione
ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti
vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto;
TENUTO CONTO della attuale disponibilità di vaccini anti Covid-19;
ACQUISITO il parere del Consiglio superiore di sanità reso in data 2 febbraio 2022;
VISTA la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria n. 9048 del 3 febbraio 2022;
Decreta
Articolo 1

  1. Per quanto in premessa, ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge
    24 dicembre 2021, n. 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e
    condizioni:
    a) indipendentemente dallo stato vaccinale
    a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
    — trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
    — trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia
    immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
    — attesa di trapianto d’organo;
    — terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
    — patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi,
    mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
    — immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich,
    immunodeficienza comune variabile etc.);
    — immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto
    dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto
    sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
    — dialisi e insufficienza renale cronica grave;
    — pregressa splenectomia;
    — sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/μl
    o sulla base di giudizio clinico.
    a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
    — cardiopatia ischemica;
    — fibrillazione atriale;
    — scompenso cardiaco;

— ictus;
— diabete mellito;
— bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
— epatite cronica;
— obesità.
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una
delle seguenti condizioni:
— età >60 anni;
— condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.

  1. Ai fini del presente decreto, l’esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente
    comma è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Fonte: https://www.osservatoriomalattierare.it/news/attualita/18274-smart-working-e-diritto-solo-fino-a-fine-mese-per-poche-patologie-grande-confusione-su-esenzioni-vaccinali

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