Segnaliamo le principali modifiche apportate all’art. 83 del “Cura Italia” in tema di giustizia civile, mediazione e rilascio procura.
Al comma 3 dell’art. 83, nell’elencazione dei procedimenti non soggetti a sospensione, sono state inserite le seguenti specifiche:
al punto a), nei procedimenti di competenza del Tribunale dei Minorenni, quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti di famiglia, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela dei bisogni essenziali; sono poi stati inseriti anche i procedimenti elettorali;
al punto f) « la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione mediante collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
aggiunto al comma 7 il punto h-bis) lo svolgimento dell’attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti»;
inserito il 7-bis. “Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l’operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi »;
inserito punto 11-bis. che consente, nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti in modalità telematica.
E’ auspicabile che tale possibilità, alternativa di deposito, venga mantenuta anche successivamente.
Più interessanti, anche perché destinate a durare nel tempo, sono le modifiche ai procedimenti di mediazione.
E’ stato introdotto il punto 20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo, gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, mediante sistemi di videoconferenza.
In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo.
E’ una possibilità che, da una parte amplia la possibilità di partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione, vero tallone d’Achille dei procedimenti di mediazione, dall’altra sottolinea il ruolo essenziale dell’avvocato conferendogli un ulteriore strumento come quello di autenticare la firma del proprio cliente anche se lo stesso si trova in altra località.
Assolutamente innovativa la facoltà di autentica della procura ex art. 83cpc, sia pure allo stato limitata alla durata delle misure di contenimento del contagio da Covid – 19, che consente al cliente di conferire la procura alle liti e alla mediazione, sottoscrivendo la procura a lui trasmessa, fotografarla ed inviarla, anche telematicamente, persino via WhatsApp insieme alla foto di un documento d’identità in corso di validità.
Il punto 20 – ter consente, nei procedimenti civili, di sottoscrivere la procura alle liti apponendo la firma su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica.
In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.
La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della Giustizia
Fonte: https://www.cfnews.it/avvocatura/cura-italia-le-novit%C3%A0-in-tema-di-udienze-civili-mediazioni-e-rilascio-procura/