Centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista: pubblicato il Decreto interministeriale del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 agosto 2022

4 Ottobre 2022


Con il Decreto interministeriale del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 agosto 2022, sono state definite – in attuazione dell’art. 5, comma 4, della legge 29 marzo 1985, n. 113, come modificato dall’art. 12- septies, comma 1, lett. c), del Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51 – le modalità di comunicazioni a cui sono tenuti i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico, ai fini del collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.

In particolare, all’art. 4 di detto Decreto, ha previsto che: “L’Ispettorato territoriale del lavoro può fornire, su richiesta, informazioni in ordine alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 alle associazioni nazionali per la tutela degli interessi morali e materiali delle persone cieche e ipovedenti riconosciute dalla normativa vigente”. Tra dette Associazioni, rientra anche l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS.

L’interesse dell’Unione a conoscere lo stato di osservanza di parte datoriale nei confronti della legge n. 113/1985 è concreto, diretto e attuale, dal momento che, stante anche l’art. 3 della legge n. 778/1980, tale Associazione opera con l’autorità legale conferita dalle norme vigenti nell’ambito del collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti (legge n. 68/1999); normativa, questa, che attribuisce all’UICI, tra gli altri poteri, anche quelli di vigilanza e impulso processuale, volti a contrastare la violazione delle norme sul collocamento in parola, da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, che sono tenuti ad osservarle.

Riguardo agli obblighi nascenti per i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di telefonia, l’art. 1 del DM del 5 agosto 2022 va letto in combinato con la circolare del già Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Prot. 831/PV/C del 28 maggio 2001, a mezzo della quale veniva espressamente chiarito che gli adempimenti a cui era tenuta la Telecom, a seguito del processo di liberalizzazione del mercato nel settore della telefonia, dovevano essere estesi anche a tutte le altre aziende che operano nel settore della telefonia. 

Pertanto, è evidente che le funzionalità del posto operatore/centralino non possono, in ogni caso, essere autocertificate dalla parte datoriale, ma dovranno risultare dalla relazione tecnica dell’operatore telefonico che ha installato il centralino e/o ne gestisce la manutenzione, quale elemento specifico richiesto dalla legge n. 113/1985.

Sul ruolo di certificatore assunto dalle compagnie telefoniche, non sussistono dubbi.

Si ricordano, ancora, i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro con la circolare n. 88/86 del 21/07/1986, circa il significato da attribuire all’espressione “centralini telefonici definiti dall’articolo 3, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113”: “Le norme tecniche” a cui la legge fa riferimento sono le disposizioni che stabiliscono le caratteristiche tecniche in base alle quali gli impianti telefonici sono approvati dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici. Tali norme sono quelle dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (C. E. I. – norme 103) nonché dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il tramite dell’Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni. Ai fini dell’applicazione della legge n. 113 del 1985 il centralino può essere definito come un impianto telefonico di smistamento o collegamento, collegato alla rete telefonica pubblica, che sia stato approvato come tale dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici con posto operatore …”.

Ampia è la giurisprudenza sull’argomento. Si richiama, a titolo esemplificativo, quanto deciso dal Giudice di Appello di Palermo, nella sent. n. 1574 del 2007 (confermata in Cassazione, sez. lavoro, con sent. n. 9215 del 07/05/2015): “… il S. aveva diritto all’assunzione ai sensi della L. n. 113 del 1985, che pone a carico dei datori di lavoro pubblici o privati l’obbligo di assumere i centralinisti telefonici non vedenti utilmente collocati in graduatoria, qualora dispongano di centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti di operatore, prescindendo dalla previsione in organico di tale qualifica professionale; che non avendo il liceo “G. Meli” proceduto all’assunzione, l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione aveva avviato d’ufficio il S., posto che presso quel liceo vi era un siffatto centralino telefonico, come era stato confermato da Telecom Italia S.p.A. – tenuto per legge ad informare detto Ufficio -, a nulla rilevando se tale centralino telefonico potesse funzionare manualmente o potesse gestire il traffico telefonico attraverso sistemi di collegamento automatici o se il funzionamento dello stesso fosse estremamente semplice; che tali circostanze peraltro avrebbero dovuto essere dimostrate dall’amministrazione, la quale, al riguardo, non aveva fornito alcuna prova….”.

Infine, si informa che con il Decreto Direttoriale n. 77 del 21 settembre 2022, sono stati anche aggiornati gli importi delle sanzioni da comminare ai datori di lavoro privati inadempimenti, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 113/1985.

Fonte: http://www.uici.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

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