Cassazione: licenziamento illegittimo per furto di scarsissimo valore

14 Aprile 2016


Con sentenza n. 6764 del 12 aprile 2016 la Corte di Cassazione ha ritenuto eccessivo, annullandolo, un provvedimento di licenziamento di una impresa che aveva inteso punire un proprio capo reparto, che non aveva pagato in cassa alcune rondelle metalliche di valore pari a 2,90 euro.

La sentenza non ha fatto altro che confermare quanto deciso dal giudice di primo grado e da quello di appello.

I tre gradi di giudizio non sono riusciti ad accertare se il lavoratore, mettendo a posto gli scaffali, aveva inserito nella propria tasca le rondelle metalliche per una sorta di riflesso condizionato o per proprie necessità personali.

La sentenza rileva in particolare per il richiamo implicito alla concreta offensività del fatto, esclusa la quale la condotta viene considerata irrilevante (1).

Si ricorda, in particolare, che in materia di furto, fino ad oggi lo strumento giuridico utilizzato per non punire l’offesa irrilevante è stato l’art. 49 comma 2 cp, ovverosia il reato impossibile inteso come reato privo di offensività del fatto.

Viene richiamato, allo stesso scopo, il nuovo istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; istituto, questo, i cui effetti si riflettono evidentemente sul menzionato art. 49 cp, di cui è ridotta l’estensione applicativa. Ciò, in quanto esso è stato spesso è stato utilizzato in situazioni, che da oggi rientrano a pieno titolo nell’art. 131 bis cp.

Non è un caso che sia stato proprio il Tribunale di Roma che con sentenza del 2 maggio del 2000 qualificò come reato impossibile il furto di merce di modesto valore che oggi la giurisprudenza di merito fa rientrare pacificamente nell’ambito della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (2).

Dall’esame parallelo delle sentenze richiamate emerge un unico filo conduttore, costituito dalla valutazione della concreta offesa. Essa, costituirà oggetto di analisi specifica da parte del Tribunale interessato alla trattazione della causa. La concreta offesa, diviene quindi espressione di un principio generale, applicato anche nella sentenza in commento.

Fonti: (1)http://www.dottrinalavoro.it/giurisprudenza-c/corte-di-cassazione-c/cassazione-licenziamento-illegittimo-furto-scarsissimo-valore

(2)http://www.questionegiustizia.it/articolo/breve-introduzione-al-nuovo-istituto-della-non-punibilita-del-fatto-per-particolare-tenuita__16-11-2015.php

 

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