Cassazione: nessun reato per la coppia che affitta l’utero in Ucraina

6 Aprile 2016


La legge 40 punisce coloro che si affidano alla maternità surrogata – vietata in Italia – eppure la Cassazione ha confermato l’assoluzione per una coppia di Napoli che ha avuto un figlio tramite la stessa pratica.

I protagonisti della vicenda erano andati in Ucraina per avere un figlio con la maternità surrogata, tramite una donna che aveva acconsentito a farsi impiantare gli spermatozoi dell’uomo insieme agli ovuli di una donatrice sconosciuta.

La pratica è perfettamente lecita in Ucraina e prevede che, dopo il parto, la madre surrogata dia il consenso a che il neonato sia dichiarato all’anagrafe come figlio naturale della coppia ‘appaltante’. Ad avviso della Suprema Corte, anche se in Italia questo ‘metodo’ per diventare genitori rimane vietato nonostante la Corte costituzionale abbia allentato i ‘paletti’ attorno al divieto di fecondazione eterologa, il ricorso all’utero in affitto in Ucraina non è perseguibile e la coppia italiana che se ne serve non commette reato.

Così è stato respinto il ricorso della Procura di Napoli che voleva condannare marito e moglie per violazione della legge 40 sulla fecondazione assistita e per falsità in atto pubblico e false dichiarazioni per quanto riguarda le generalità del bambino.

Nel 2014 la Cassazione condannò invece una coppia per aver ottenuto un bambino sempre in Ucraina con l’utero in affitto, ma la storia era molto diversa: il piccolo non era figlio biologico di nessuno dei due, entrambi completamente sterili. Nel caso odierno invece il bimbo è per il 50% figlio dell’uomo che lo ha riconosciuto all’anagrafe.

Ad avviso della Cassazione, la coppia deve essere assolta non in base alla sentenza n.162 della Consulta emessa il dieci giugno 2014, dal momento che il solo “dispositivo” di questo verdetto non apre le porte alla maternità surrogata tout-court, ma in considerazione del fatto che ci sono oscillazioni giurisprudenziali su quali siano i reati commessi dai cittadini italiani all’estero che possono essere perseguiti dai pm nel caso in cui nello Stato estero in cui si realizzano non sono ritenuti reato dalle leggi del posto.

In proposito, la Suprema Corte sottolinea che è dirimente tenere conto della sentenza ‘Contrada’ emessa dalla Corte europea il 14 aprile 2015, nella quale si afferma che “la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono”.

Nel caso di reato commessi all’estero non c’è chiarezza sulla loro perseguibilità. Così è stato respinto il ricorso della Procura contro la coppia alla quale era stata diagnosticata infertilità. Per la Cassazione, inoltre, i coniugi non sono perseguibili per non aver risposto alla richiesta del funzionario dell’ufficio consolare italiano di Kiev “di chiarire se si fossero avvalsi della procedura di surrogazione di maternità, all’interno del territorio ucraino”.

In proposito, gli ‘ermellini’ ritengono che un simile comportamento non può essere considerato “una falsa dichiarazione” punita dall’art. 494 del codice penale. E non può essere considerata una “informazione falsa” – il falso in atto pubblico punito dall’art. 476 del codice penale – nemmeno il certificato con il quale la coppia ha riconosciuto all’anagrafe di Kiev di essere padre e madre naturali del bambino nato due giorni prima, il due settembre del 2014, dalla mamma ‘in affitto’ che aveva dato l’autorizzazione alla coppia di ‘prendersi’ il neonato, “alla stregua della normativa ucraina vigente”.

Per questi motivi, i supremi giudici della Quinta sezione penale, hanno osservato che “non è dato cogliere alcuna alterazione dello stato civile del minore nell’atto di nascita del quale si discute, che, al contrario, risulta perfettamente legittimo alla stregua della normativa nella quale doverosamente è stato redatto”.

Con questa sentenza – n. 13525, presidente Aniello Nappi, relatore Giuseppe Di Marzo – la Cassazione ha respinto il ricorso del pm contro la sentenza di proscioglimento della coppia emessa dal gip partenopeo nel luglio del 2015. Le generalità della coppia, formata da marito e moglie cinquantenni, e quelle del bambino, sono protette dalla privacy.

Fonte: http://www.huffingtonpost.it/2016/04/05/cassazione-utero-affitto_n_9617394.html

Foto:http://www.lastampa.it/rf/image_lowres/Pub/p3/2016/02/14/Italia/Foto/RitagliWeb/utero_affitto-kk1-ULOHfBbW3ECFV2w-1024×576@LaStampa.it.jpg

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