Cassa forense: sospeso il contributo integrativo minimo per gli anni dal 2018 al 2022.

4 Ottobre 2017


Buone notizie per gli avvocati. Il Comitato dei Delegati nella riunione di venerdì scorso ha approvato la seguente delibera: «Il contributo integrativo minimo di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022». Resta comunque dovuto, per tali anni, il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato.
Ora spetta ai Ministeri Vigilanti valutare la delibera e dare l’ok definitivo. In tal caso detto contributo non dovrà essere versato nel quinquennio previsto.

La delibera non è ancora stata pubblicata sul sito istituzionale ma ne ha dato notizia la pagina Facebook di Cassa Forense.

Contributi minimi dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione

Ricordiamo che i contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:

Contributo minimo soggettivo: € 2.780,00 per il 2014;
Contributo minimo integrativo: € 700,00 per il 2014;
Contributo di maternità: € 151,00 per il 2014.

Il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione.

Il contributo minimo integrativo non è dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all’Albo. Per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. È comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato.

I contributi minimi soggettivo e integrativo sono esclusi a partire dall’anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. Sono comunque dovuti i contributi soggettivo ed integrativo nella misura percentuale prevista dal Regolamento dei contributi nei confronti dei pensionati di vecchiaia che restano iscritti all’Albo degli Avvocati o all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori.

Ripercussioni

La delibera riguarda pertanto, a partire dal 2018, una platea di iscritti che abbiano un volume d’affari da 0 a 17.500,00 euro, esclusi coloro che godono già dell’esclusione per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa.

«L’effetto domino, probabilmente non considerato, della delibera – scrive Paolo Rosa sulle pagine di Diritto e Giustizia – è l’abolizione, sia pure temporanea, del contributo integrativo minimo perché dal 2018 tutti verseranno il contributo integrativo del 4% sul volume d’affari dichiarato. In altri termini significa applicare al contributo integrativo il principio della proporzionalità sul volume d’affari dichiarato per tutti gli iscritti».

«L’aspetto negativo – prosegue Rosa – è che questa delibera ha dei costi che si traducono in minori entrate il che, se non si troveranno adeguate voci in entrata, comporterà un onere a carico della Fondazione aumentandone il già consistente debito latente e mettendo a rischio la sostenibilità di lungo periodo».

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/156663_contributo-minimo-integrativo-addio-per-avvocati



  

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