Delibera c.n.f.: 1 ) l’anno solare dai 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art, 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm; 2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ciascun Iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’alt. 11 della L. 24 7 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di mimmo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie; 3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 34-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 18 DICEMBRE 2020
OMISSIS
Il Cons. Mario Napoli dichiara di astenersi dalla votazione.
DELIBERA n.310
FORMAZIONE CONTINUA
Il Consiglio
considerato che l’emergenza COVID 19 persiste ed Impone di adottare provvedimenti In materia formativa che siano uniformi per tutto II territorio nazionale;
considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con l’obbligo previsto dagli articoli 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi;
tenuto conto della propria delibera n, 168 del 20 marzo 2020;
in deroga all’art, 12 del regolamento n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche
delibera che
1 ) l’anno solare dai 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art, 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ciascun Iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’alt. 11 della L. 24 7 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di mimmo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;
3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;
4) i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 20/03/2020, (cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie), e residuati rispetto alla compensazione operata ai sensi del punto 4) della citata delibera (i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2012/2010, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo) potranno essere imputali all’obbligo formativo per l’anno 2021 sino a copertura integrale dei credili di cui al punto 2) che precede.
Si dichiara l’immediata esecutività e si manda allo Segreteria per le comunicazioni
OMISSIS
È estratto conforme all’originale. Roma, 21 dicembre 2020