Alle canne fumarie non si applicano le prescrizioni sulle distanze

18 Giugno 2016


Il principio affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10618/2016.

L’installazione di una canna fumaria ad unadistanza inferiore ai tre metri, rispetto ad una finestra di un edificio vicino, è conforme a diritto?

E’ stato questo il quesito sul quale sono stati chiamati a rispondere i giudici della seconda sezione della Corte di cassazione, aditi da una cittadina genovese la quale riteneva che la Corte d’appello ligure, nel respingere il suo gravame proposto proprio su questo aspetto, aveva superficialmente negato rilevanza al tema della violazione delle distanze.

La Corte di cassazione, però, riprendendo un suo precedente orientamento, ha osservato che la canna fumaria non è una vera e propria “costruzione”, ma un semplice accessorio di un impianto e quindi non trova applicazione nei suoi riguardi la disciplina di cui all’art. 907 del Codice civile (che parla dell’attività del “fabbricare”). Viste le caratteristiche del manufatto di cui si discute (si tratta, in sostanza, di un “semplice” tubo in materiale metallico, secondo i giudici di Piazza Cavour), perde consistenza ogni disquisizione sulla natura di luci o vedute che sarebbero oscurate dalla presenza di una canna fumaria.

Questo il principio affermato con la sentenza 23 maggio 2016 n. 10618: che ha visto di nuovo soccombente la tenace cittadina genovese, la quale però sarà costretta a convivere con l’attigua canna fumaria del vicino.

Fonte: http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/giugno/1465989634796.html

Foto:http://www.soscaldaieroma.it/wp-content/uploads/2013/04/canne-fumarie-milano.jpg

Canne fumarie Lazio non è una vera e propria “costruzione” Ordine Avvocati Sciacca Roma sentenza n. 10618/2016

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