Adozioni: sì a single e coppie di fatto

30 Settembre 2019


L’ordinanza n. 17100/2019 della Cassazione segna un’inedita svolta in materia di adozioni di minori da oggi consentite anche a persone singole e a coppie di fatto, anche qualora l’adottante sia di età avanzata o il minore sia affetto da grave handicap.

 

Per la prima volta viene affermata la qualità del legame instauratosi tra il bambino e chi se ne è preso cura, ben potendosi, in casi particolari, valorizzare la consolidata relazione affettiva creatasi tra adottante ed adottato, nel preminente interesse del minore a preservare tale rapporto.

La Corte si concentra principalmente sulla previsione dell’art. 44, lettera d) della legge n. 184 del 1983, che consente l’adozione di minori anche non dichiarati in stato di adottabilità ai sensi del precedente art. 7, comma 1 della medesima legge, quando sia constatata l’impossibilità di affidamento preadottivo.

Tale previsione – osservano i Giudici – consente l’adozione ogniqualvolta sia necessario preservare l’interesse concreto del minore a veder riconosciuti i legami instauratisi con quei soggetti, diversi dai genitori, che se ne prendono cura.

L’art. 44 della Legge non menziona poi specifici requisiti soggettivi dell’adottante né dell’adottato, né un limite massimo di differenza di età tra i due, limitandosi a prescrivere al quarto comma che l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell’adottato, e legittima quindi a pieno titolo l’accesso a tale tipo di adozione anche alle persone singole e alle coppie di fatto.

Ciò ovviamente – precisa la Corte – nel rispetto dei limiti indicati e a condizione che l’esame dei requisiti imposti dalla legge, impossibilità di affidamento preadottivo ed indagine concreta sull’interesse del minore, facciano emergere i presupposti richiesti per l’adozione speciale.

La Corte si concentra infine sulla specifica censura inerente la mancanza di consenso all’adozione da parte dei genitori naturali.

A norma dell’art. 46, secondo comma L. 184/1983, il dissenso manifestato dal genitore che non sia mero titolare della responsabilità genitoriale nei confronti del minore ma ne abbia anche l’esercizio concreto, è a ben vedere preclusivo all’adozione particolare, risultando preminente il rapporto genitori – figli anche alla luce dei principi consacrati agli artt. 29 e 30 della carta costituzionale.

Nel caso di specie, tuttavia, tale condizione ostativa non sussisteva.

I genitori del minore erano stati infatti dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio e la CTU espletata in primo grado ne aveva confermato l’assoluta inadeguatezza al ruolo genitoriale, avendo allontanato il bambino a pochi mesi dalla nascita e avendolo sempre considerato una sorta di proprietà di cui riacquisire il possesso solo a seguito dell’adozione.

Per contro l’adottante si era invece rivelata in grado di provvedere ampiamente a tutte le necessità del bambino, anche con la collaborazione della figlia, instaurando con lui un legame affettivo decisamente meritevole di tutela.

Muovendo da tali considerazioni la Suprema Corte ha ritenuto quindi preminente l’interesse del minore a veder preservato il rapporto stabilmente creatosi con l’adottante.

Fonte: https://www.cfnews.it/diritto/adozione-dei-minori-via-libera-per-single-e-coppie-di-fatto/

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